Formazione, sintesi e produzione dei requisiti regolamentari sviluppati.
Di Barbara Leporini e Paolo Graziani.
Torino - 10 Giugno 2006.
1. Premessa:
La cosiddetta "legge Stanca", più propriamente legge n. 4/2004, anche se porta la firma del ministro che l'ha presentata in Parlamento, è il risultato di un processo di convergenza fra numerose proposte di legge sull'accessibilità presentate, nella scorsa legislatura, da parlamentari di vari orientamenti politici e quindi non può essere considerata un prodotto del governo passato, magari da rimettere in discussione adesso che si è insediato un nuovo governo. Non a caso è stata approvata all'unanimità dal Parlamento, caso più unico che raro nella storia della Repubblica. Sarebbe un grave errore ripartire da zero per seguire un diverso approccio al problema, come qualcuno sta ipotizzando. I lunghissimi tempi del sistema legislativo e della burocrazia bloccherebbero del tutto il già lento e faticoso processo di applicazione della legge stessa, con lo sviluppo dei regolamenti applicativi e la diffusione della cultura dell'accessibilità nella Pubblica Amministrazione, vanificando il lavoro fin qui svolto. Va quindi ribadito con forza che la "legge Stanca" è in realtà la nostra legge, di tutti i cittadini, a prescindere dalle opinioni politiche e da tutti va difesa e fatta applicare.
2. Il processo applicativo della legge:
Il testo della legge 4/2004 fissa a grandi linee gli ambiti di applicazione, i soggetti chiamati ad applicarla e le politiche che i detti soggetti devono seguire per perseguire l'obiettivo dell'accesso alle sorgenti di informazione e agli strumenti informatici da parte dei soggetti disabili. Rimanda poi a documenti di altro livello la regolamentazione della materia trattata. In particolare, all'art. 10, affida ad un Decreto del Presidente della Repubblica l'emanazione di un "Regolamento attuativo" che fissa i criteri e i principi operativi e organizzativi generali per l'accessibilità, con tutte le loro implicazioni. L'art. 11 invece delega il Ministro per l'innovazione e le tecnologie ad emanare, con un proprio decreto, le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli nonché le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti web e degli strumenti informatici.
Il Regolamento attuativo è stato pubblicato con il D.P.R. 1 marzo 2005 n. 75 (