Formazione, sintesi e produzione dei requisiti regolamentari sviluppati.

Di Barbara Leporini e Paolo Graziani.

Torino - 10 Giugno 2006.   1. Premessa:
La cosiddetta "legge Stanca", più propriamente legge n. 4/2004, anche se porta la firma del ministro che l'ha presentata in Parlamento, è il risultato di un processo di convergenza fra numerose proposte di legge sull'accessibilità presentate, nella scorsa legislatura, da parlamentari di vari orientamenti politici e quindi non può essere considerata un prodotto del governo passato, magari da rimettere in discussione adesso che si è insediato un nuovo governo. Non a caso è stata approvata all'unanimità dal Parlamento, caso più unico che raro nella storia della Repubblica. Sarebbe un grave errore ripartire da zero per seguire un diverso approccio al problema, come qualcuno sta ipotizzando. I lunghissimi tempi del sistema legislativo e della burocrazia bloccherebbero del tutto il già lento e faticoso processo di applicazione della legge stessa, con lo sviluppo dei regolamenti applicativi e la diffusione della cultura dell'accessibilità nella Pubblica Amministrazione, vanificando il lavoro fin qui svolto. Va quindi ribadito con forza che la "legge Stanca" è in realtà la nostra legge, di tutti i cittadini, a prescindere dalle opinioni politiche e da tutti va difesa e fatta applicare.   2. Il processo applicativo della legge:
Il testo della legge 4/2004 fissa a grandi linee gli ambiti di applicazione, i soggetti chiamati ad applicarla e le politiche che i detti soggetti devono seguire per perseguire l'obiettivo dell'accesso alle sorgenti di informazione e agli strumenti informatici da parte dei soggetti disabili. Rimanda poi a documenti di altro livello la regolamentazione della materia trattata. In particolare, all'art. 10, affida ad un Decreto del Presidente della Repubblica l'emanazione di un "Regolamento attuativo" che fissa i criteri e i principi operativi e organizzativi generali per l'accessibilità, con tutte le loro implicazioni. L'art. 11 invece delega il Ministro per l'innovazione e le tecnologie ad emanare, con un proprio decreto, le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli nonché le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti web e degli strumenti informatici.
Il Regolamento attuativo è stato pubblicato con il D.P.R. 1 marzo 2005 n. 75 (
http://www.pubbliaccesso.gov.it/normative/regolamento.htm). Per quanto riguarda le linee guida e i requisiti tecnici, data la complessità della materia, non è stato possibile sviluppare tali normative contemporaneamente per tutti gli strumenti informatici previsti dalla legge, per cui un primo decreto ministeriale, pubblicato l'8 luglio 2005 (http://www.pubbliaccesso.gov.it/normative/DM080705.htm), affronta la materia dei siti web, del hardware e delle interfacce utente dei programmi usati e distribuiti dalla Pubblica Amministrazione.
Altre linee guida e requisiti tecnici, in particolare per l'applicazione dell'art. 5, sono ancora in sviluppo e saranno oggetto di pubblicazione di uno o più decreti ministeriali futuri. Altre ancora dovranno essere prese in considerazione per completare il quadro applicativo della legge.
Nel seguito, questa relazione tratta in sintesi i criteri seguiti nello sviluppo delle linee guida e dei requisiti tecnici sulle materie già pubblicate e di quelle ancora in gestazione, con alcuni commenti degli autori i quali hanno partecipato alle attività dei gruppi di lavoro sui diversi argomenti citati, istituiti presso il CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione) e il MIUR (Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca).   3. Requisiti di accessibilità per i siti Web, hardware e software:
Come sopra accennato, il D.M. 8 luglio 2005 contiene le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità dei siti web, del hardware e delle interfacce utente dei programmi usati e distribuiti dalla Pubblica Amministrazione. Questi campi di applicazione della legge rientrano fra quelli richiamati nell'art. 4. In particolare, i tre argomenti sono trattati in dettaglio nei 4 allegati del decreto, ai quali si rimanda per una consultazione puntuale. Nei paragrafi successivi vengono commentati i criteri seguiti per lo sviluppo dei requisiti tecnici, con riferimento ai problemi di mantenere l'aderenza con gli standard e con gli orientamenti internazionali, come prescritto dalla legge e raccomandato dall'Unione Europea.   3.1 Verifica tecnica e requisiti tecnici per le applicazioni basate su tecnologie internet:
Con il termine "tecnologie internet", abbastanza improprio dal punto di vista tecnico, si intende la tecnologia di sviluppo di documenti basati sui linguaggi descrittivi a marcatori, come HTML, XHTML ecc.. In pratica, la tecnologia usata per la costruzione di siti web e di documenti assimilabili a pagine web, anche se usati fuori linea, ad esempio su supporti magnetici o ottici (dischi magnetici, CD ROM ecc..).
Il riferimento principale su questa materia è rappresentato dalle ormai famose WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines) del progetto WAI (Web Accessibility Initiative) del consorzio W3C.L'adozione di queste linee guida è raccomandata dalla Unione Europea.
Non potevano però essere ignorati gli "standards" del capitolo 1194.22 (Web-based intranet and internet information and applications) della Section 508 del Rehabilitation Act, la legge che disciplina la stessa materia negli USA. La commissione tecnica (Access Board) che ha sviluppato gli standards della Section 508 aveva trovato alcune difficoltà di applicazione delle WCAG 1.0 nell'ambito di una legge impositiva, dato il carattere di raccomandazioni delle WCAG stesse, la cui applicazione è concepita su base volontaria.
Anche il gruppo di lavoro del CNIPA incaricato dello sviluppo dei requisiti di accessibilità su questa materia ha incontrato, più o meno, le stesse difficoltà di integrazione in una normativa cogente delle WCAG 1.0, per cui ha optato per una formulazione dei requisiti mediante la quale essi includono di fatto la maggior parte dei "checkpoints" delle WCAG 1.0, anche se con un riordinamento delle loro priorità teso a rendere obbligatori principalmente quelli che sono più controllabili e la cui inosservanza produce vere barriere di accesso. Da questo punto di vista, i criteri usati sono simili a quelli adottati dalla Access Board americana. Si è tenuto conto anche degli sviluppi intervenuti dalla data di rilascio delle WCAG 1.0.
Il risultato di questa analisi consiste in 22 requisiti, riportati nell'Allegato A del D.M., che rappresentano la base della "verifica tecnica" definita dal Regolamento di attuazione del D.P.R. sopra ricordato. L'equivalenza (quando esiste) dei 22 requisiti tecnici italiani con i checkpoints delle WCAG 1.0 e con quelli della Section 508 è richiamata dopo l'enunciato di ciascun requisito. Questi richiami hanno lo scopo di facilitare la verifica assistita mediante i numerosi programmi di valutazione calibrati sui due tipi di normativa internazionale.
I pochi checkpoints trascurati nei 22 requisiti dell'Allegato A, poiché di difficile applicazione in forma obbligatoria, vengono di fatto recuperati nei requisiti della "verifica soggettiva", riportati nell'Allegato B dello stesso D.M.
Gioverà ricordare che il Regolamento di attuazione prevede, per i siti web e applicazioni basate sulla stessa tecnologia, una verifica a due fasi: una "tecnica", obbligatoria per il rilascio del "logo" di accessibilità, ed una "soggettiva", facoltativa per l'assegnazione di una, due o tre stelle, indicanti il livello di qualità del sito stesso. Il primo tipo di verifica intende mettere a fuoco le caratteristiche di accessibilità propriamente detta, mentre il secondo estende la sua analisi agli aspetti di usabilità, o "fruibilità", come è definita nella legge e nel Regolamento stesso.
Si può quindi affermare che la normativa italiana per l'accessibilità dei siti web, anche se non "adotta" in maniera pura e semplice le WCAG 1.0, aderisce di fatto a queste in misura molto maggiore degli standards della Section 508 americana.   3.2 Requisiti tecnici per i personal computer di tipo desktop e portatili:
L'allegato C del D.M. 8 luglio 2005 riporta i requisiti di accessibilità del hardware dei personal computer, portatili e da tavolo, impiegati nella P.A.
In questo caso, gli standards di fatto a livello internazionale sono solo quelli del capitolo 1194.26 (Desktop and portable computers) degli standards della Section 508 americana. Tenendo conto anche del fatto che ormai in Italia nessuno produce più personal computer, Sarebbe stato velleitario, oltre che inopportuno, emanare una normativa svincolata da quella seguita dai maggiori produttori mondiali di questi apparecchi. I 7 requisiti dell'Allegato C si ispirano direttamente a quelli del citato capitolo della Section 508, con integrazioni che includono anche alcuni punti del capitolo 1194.23 (Telecommunications products).
Anche per questi requisiti, l'equivalenza con quelli dei due capitoli della Section 508 è riportata dopo l'enunciato.
Si può osservare che, dato che i produttori esteri di personal computer difficilmente verranno influenzati dai requisiti italiani, nella loro specifica formulazione, l'uso prevalente che questi avranno è quello di stabilire i "motivi di preferenza", citati al comma 1 dell'art. 4 della legge, per la scelta di questo tipo di "beni e servizi informatici" reperibili sul mercato.   3.3 Requisiti tecnici per l'ambiente operativo, le applicazioni e i prodotti a scaffale:
L'allegato D del D.M. 8 luglio 2005 contiene i requisiti di accessibilità delle interfacce utente dei programmi applicativi e dei sistemi operativi, in altre parole, del software in genere.
In particolare, la distinzione fra "applicazioni" e "prodotti a scaffale" si riferisce rispettivamente ai programmi appositamente sviluppati per la P.A., usati all'interno degli uffici o distribuiti agli utenti esterni, ed ai programmi di uso generale acquistabili dai fornitori di prodotti software, come word processor, fogli elettronici, data base ecc.. Questa distinzione è importante poiché, per i programmi appositamente sviluppati per la P.A., essendo questa ultima in posizione di committente, può richiedere allo sviluppatore del prodotto il rispetto di tutti i requisiti di accessibilità, mentre, nel caso di acquisto di prodotti di uso generale disponibili sul mercato, la conformità più o meno completa del programma agli stessi requisiti potrà essere usata come "motivo preferenziale" per l'acquisto, come indicato al comma 1 dell'art. 4 della legge.
Anche in questo caso, gli standards di fatto presi in considerazione sono quelli della Section 508 degli USA, ed in particolare il capitolo 1194.21 (Software applications and operating systems). Gli 11 requisiti riportati nell'Allegato D si ispirano a questo capitolo degli standards americani, con il richiamo puntuale dopo l'enunciato.   4. Requisiti di accessibilità per gli strumenti didattici e formativi:
L'articolo 5 (Accessibilità degli strumenti didattici e formativi) stabilisce che le disposizioni di accessibilità previste dalla legge si applichino, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado. Inoltre, l'articolo 8 (Formazione), comma 1 e 2, prevede che la formazione professionale riservata ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni debba essere effettuata con tecnologie accessibili.
Pertanto il Decreto Ministeriale (o eventuali decreti) per gli articoli 5 e 8 dovrà esprimere i requisiti tecnici di accessibilità relativi ai materiali usati nella formazione e didattica. I Gruppi di Lavoro che al momento si sono riuniti presso il CNIPA e il MIUR hanno affrontato i requisiti per l'accessibilità dei sistemi di formazione a distanza basati su metodologia E-learning, le linee guida per la fruibilità del software didattico, nonché la questione dei documenti elettronici accessibili. Rimane ancora da stilare i requisiti per l'accessibilità delle opere multimediali.   4.1 Requisiti per l'E-learning: Piattaforme e Learning Object:
Per E-learning, letteralmente formazione elettronica, si intende un insieme di attività di formazione fornite attraverso applicazioni Internet. Nel contesto delle applicazioni di E-learning vi è una forte separazione tra la produzione del contenuto (Learning Object) e la sua distribuzione (Piattaforma). Un Learning object è definito come unità didattica che nel suo complesso costituisce un contenuto di senso compiuto dal punto di vista della formazione. Una piattaforma di E-learning è un'applicazione Internet che fornisce strumenti e contenuti formativi integrati. Contenuti e piattaforme per l'E-learning devono fornire servizi e materiali didattici attraverso modalità che consentono a ciascuno studente di utilizzare a pieno le proprie potenzialità.
Poiché i sistemi di E-learning si basano su applicazioni internet, i requisiti di accessibilità formulati sia per le piattaforme che per i contenuti si riferiscono pesantemente a quelli già formulati per i siti Web e già pubblicati nell'allegato A del Decreto Ministeriale dell'8 luglio 2005. Tuttavia, per le caratteristiche intrinseche ai sistemi di E-learning, alcune differenze sono state necessarie.
Innanzitutto, per la peculiarità che caratterizza l'E-learning, i requisiti formulati nel presente documento sono suddivisi in due gruppi: un primo gruppo applicabile ai sistemi di erogazione (piattaforme), ed un secondo ai contenuti didattici (Learning Object). Entrambi i gruppi sono formati sostanzialmente dai 22 requisiti già riportati nell'allegato A ai quali sono state apportate delle modifiche.
Relativamente ai requisiti di accessibilità delle piattaforme, le modifiche più significative riguardano i requisiti che fanno riferimento all'uso di linguaggi di scripting. Lo standard di mercato per i sistemi di E-learning, SCORM (Shareable Content Object Reference Model), si basa tra l'altro, sull'uso di funzioni in Javascript (più precisamente linguaggio ECMA-Script). Pertanto, allo stato attuale, l'uso della tecnologia Javascript è indispensabile per il funzionamento di applicazioni e-learning. Ne segue che i requisiti che richiedono la funzionalità del sistema anche in assenza di supporto di tale tecnologia non possono essere applicati, quindi è stato necessario modificarli. Ai fini della definizione di criteri di accessibilità per l'E-learning è stato necessario quindi presumere di operare con versioni di browser in grado di supportare linguaggi di scripting, così come con versioni di tecnologie assistive relativamente recenti che sono in grado di lavorare con tali browser e con Javascript. Una modifica minore è stata effettuata sul requisito 2 (uso di frame) in cui è stato limitato il numero dei frame: "c) utilizzare preferibilmente non più di tre frame per pagina e comunque collocare per ultimi i frame non destinati alla navigazione e fruizione del contenuto da parte dell'utente".
Riguardo invece al gruppo dei requisiti per i contenuti (Learning Object), la modifica più significativa si riferisce all'eliminazione del requisito sull'uso dei frame, consentendo la creazione di pagine basate su HTML/XHTML con DTD (Definizione del Tipo di Documento) strict. Tra l'altro, il requisito 2 è stato sostituito con uno nuovo relativo all'uso di elementi di marcatura che facilitino l'identificazione della lingua principale e del cambio lingua in documenti multilingua.
Riassumendo, i requisiti per l'E-learning non sono altro che i requisiti pubblicati nell'allegato A del DM 8 luglio 2005, a cui sono state apportate le modifiche necessarie dovute alle caratteristiche intrinseche dei sistemi di E-learning come sopra descritto.
Il documento contenente lo studio sui requisiti di accessibilità per l'E-learning può essere reperito sul sito di PubbliAccesso all'indirizzo:
http://www.pubbliaccesso.gov.it/biblioteca/documentazione/strumenti_didattici/elearning_accessibile.htm   4.2 Linee guida per il software didattico:
Per software didattico si intendono i programmi applicativi per computer realizzati espressamente con finalità di istruzione o educazione. Sono esempi di software didattico ambienti che forniscono corsi interattivi, ambienti di simulazione, programmi di esercitazione, valutazione, ecc.
Trattandosi di una particolare tipologia di software, l'accessibilità di tali prodotti è già definita dai requisiti pubblicati nell'allegato D (Requisiti tecnici di accessibilità per l'ambiente operativo, le applicazioni e i prodotti a scaffale) del Decreto Ministeriale dell'8 luglio 2005. Tuttavia, considerato che il software didattico ha delle finalità di formazione ben precise, si è ritenuto di formulare una serie di fattori aggiuntivi valorizzanti che facilitino l'uso di tali prodotti. In particolare le linee guida proposte per questa tipologia di software sono volte a favorire l'interazione e l'utilizzo da parte di tutti secondo le proprie caratteristiche. E' stato quindi ritenuto importante esprimere il concetto di capacità di tali prodotti di adattarsi alle singole esigenze legate al progetto formativo, agevolando così il processo di apprendimento.
Le linee guida così formulate si basano specificamente su fattori valorizzanti che, se applicate, consentono una migliore interazione con il prodotto didattico e formativo. Esempi di tali linee guida sono la possibilità del prodotto di consentire la personalizzazione dell'interfaccia secondo le proprie esigenze; di intervenire nella regolazione del tempo nelle attività di valutazione e esercitazioni temporizzate; di regolare velocità, caratteristiche di immagini, suoni e testo, e così via.
Dettagli più precisi non possono essere forniti in quanto il documento sullo studio di queste linee guida, al momento in cui si scrive, non è ancora pubblicato.   4.3 Requisiti per i documenti in formato elettronico:
Un'importante questione legata all'accessibilità degli strumenti didattici e formativi riguarda tutti i documenti usati come materiale di studio. Tra questi risulta di notevole interesse il libro in formato elettronico accessibile. La questione della distribuzione di libri elettronici accessibili va a toccare vari importanti aspetti di non semplice ed immediata risoluzione.
La prima problematica riguarda la fornitura del testo già in formato elettronico direttamente da parte degli editori. Al di là dell'aspetto "politico" che sta alla base della faccenda, che probabilmente sarà oggetto di specifica convenzione tra il MIUR e le associazioni degli editori, la prima questione riguarda l'individuazione di un formato elettronico relativamente facile da manipolare. Infatti, non è sufficiente avere un libro in formato digitale per dire che tale libro è fornito in formato accessibile. Per poterlo rendere accessibile occorre elaborare il formato elettronico sorgente per ottenere una versione finale accessibile anche tramite tecnologie assistive. Scopo del gruppo di lavoro preposto a questa attività è stato quello di definire che cosa si intende per documento elettronico accessibile. I requisiti tecnici di accessibilità stilati da questo gruppo si sono focalizzati sulle caratteristiche che il documento finale deve avere per poter essere dichiarato accessibile. A tal proposito, per quanto concerne i testi prodotti in formato HTML/XHTML continuano ad essere validi i requisiti tecnici di accessibilità già espressi nell'allegato A del più volte citato D.M. 8 luglio 2005. Relativamente invece agli altri formati, il gruppo ha proposto un insieme di requisiti che caratterizzano l'accessibilità del documento in quanto tale. Sono quindi definiti requisiti legati all'interpretazione del testo da parte del sistema e dei software preposti alla lettura; requisiti relativi alla descrizione delle immagini e didascalie; aspetti essenziali per la strutturazione logica del contenuto, e così via. Sebbene i requisiti tecnici che stabiliscono l'accessibilità del formato finale del testo elettronico siano stati formulati, rimane ancora aperta la questione di chi effettuerà la trasformazione, ovvero di chi sarà incaricato ad elaborare il formato sorgente fornito dagli editori per poter ottenere il formato accessibile per l'utente finale. Come nel caso del software didattico, dettagli più precisi su questo lavoro che ha portato alla formulazione dei requisiti di accessibilità per i documenti elettronici non sono ancora disponibili in quanto, al momento in cui si scrive, il documento sullo studio effettuato dal gruppo di lavoro non è ancora stato pubblicato.   5. Conclusioni:
In questo documento sono state descritte le principali attività che hanno portato alla formulazione dei requisiti tecnici di accessibilità secondo quanto espresso dalla legge sull'accessibilità n. 4 del 9 gennaio 2004. Sono stati quindi riassunti i principali criteri adottati nella formulazione e produzione dei requisiti, sia per quanto riguarda i siti Web, le applicazioni software e le attrezzature hardware, già pubblicati nel Decreto Ministeriale 8 luglio 2005, sia relativamente ai requisiti di accessibilità per gli strumenti didattici e formativi, non ancora presentati in specifico Decreto (che auspichiamo di prossima pubblicazione). Nella formulazione dei requisiti i gruppi di lavoro, quando possibile, si sono basati sugli standard internazionali in materia di accessibilità, come le linee guida del W3C (WCAG 1.0) e lo standard definito dalla section 508 della Rehabilitation Act, apportando le opportune modifiche tenendo conto dello sviluppo tecnologico, nonché delle esperienze maturate in ambito di accessibilità. Perciò merita ricordare che i requisiti proposti non sono una "completa" riformulazione, bensì una rielaborazione di standard internazionali esistenti. Inoltre, con l'evoluzione delle tecnologie e degli aggiornamenti degli standard internazionali, i requisiti potranno e dovranno essere rivisti al fine di stare al passo con i tempi. Pertanto, per concludere, si può affermare che i risultati fin qui raggiunti non devono essere visti affatto come definitivi, bensì come una ulteriore tappa conquistata nel lungo percorso dell'accessibilità per tutti.
A fronte di questi risultati positivi, non si può fare a meno di osservare che il loro conseguimento ha richiesto tempi molto lunghi, ben maggiori di quelli indicati negli art. 10 e 11 della legge. A parziale giustificazione di ciò, bisogna sottolineare che la semplice somma dei tempi dei vari passi burocratici e dei vari passaggi dei documenti prodotti attraverso tutti gli organi, nazionali e europei, citati nella legge stessa, sono ben maggiori delle cifre riportate negli articoli citati, per cui il legislatore ha peccato di ottimismo. Ai tempi tecnici dell'iter di approvazione vanno poi aggiunti i tempi di lavoro dei gruppi che si sono occupati dello sviluppo che, date le inevitabili ma necessarie discussioni, sono risultati non brevi. Tutto ciò va visto come solidità di costruzione e di convergenza di pareri ed interessi non sempre facilmente conciliabili. Nei gruppi di lavoro erano rappresentate molte istanze, da quelle degli utenti disabili a quelle dei fornitori di strumenti e servizi, dai ministeri coinvolti agli organismi internazionali come il W3C. Lo spirito che ha animato tutti è stato molto costruttivo, nella convinzione che solo tenendo conto di tutti gli aspetti del problema si poteva individuare un cammino di applicazione della legge che puntasse concretamente al risultato. Anche la suddivisione in fasi successive della pubblicazione dei requisiti di accessibilità dei vari campi di applicazione fa parte di questo approccio pragmatico: se si fosse aspettato di essere pronti su tutti i fronti, saremmo ancora al palo di partenza.   Ringraziamenti:
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato ai gruppi di lavoro e hanno collaborato alla stesura dei requisiti tecnici di accessibilità. Un particolare grazie ad Antonio De Vanna che in qualità di responsabile per l'ufficio di accessibilità del CNIPA ha sollecitato le attività dei gruppi di lavoro e rappresenta il vero motore di quel lavoro oscuro che consiste nel passare dalle enunciazioni generiche alla sostanza dei risultati applicativi.
Barbara Leporini e Paolo Graziani.
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