PROGETTO IRIFOR: LA FIRMA DIGITALE PER I DISABILI VISIVI.
Di Giorgio Rognetta.
www.giorgiorognetta.it. studio@giorgiorognetta.it.Progetto per l'accessibilità della firma digitale.
Istituita una commissione composta da:
?? Un coordinatore (vedente).
?? Quattro ciechi assoluti.
?? Un ipovedente.
Si basa su due discipline informatico-giuridiche:
- firme elettroniche.
- accessibilità informatica.
Dati sulla diffusione della firma digitale:
- 2,6 milioni di smart card.
- 35 milioni di documenti sottoscritti con firma digitale in un anno.
- 18 certificatori accreditati.
- 260 milioni di euro risparmiati ogni anno dalle aziende solo nei rapporti con il Registro delle Imprese. Fonte: CNIPA comunicato stampa 31.5.2006.
Campi di applicazione della firma digitale:
- Pubblicità legale nel registro delle imprese (art. 31 legge 340/2000).
- Trasmissione telematica atti relativi a diritti immobiliari (D.Lgs. 9/2000; DPR 308/2000; Ag. Territorio 18.4.2003).
- Conservazione sostitutiva di documenti (TUDA; CAD; Delibera CNIPA 11/2004; D.MEF 23.1.04; D.Lgs. 52/04).
- Copie informatiche notarili di originali cartacei.
- Sportelli telematici di p.a.
- Avvocati: Mod. 5 Cassa Forense e proc. Telematico.
- In generale su documenti informatici equivalenti a documenti cartacei con firma autografa (es. formazione, conservazione e trasmissione verbali UIC).
Normativa firma elettronica.
- Legge 59/1997 art. 15.2 ("Bassanini uno").
- DPR 513/1997 (abr.).
- DPCM 8.2.1999 (reg. tec. abr.).
- DPR 445/2000 (TUDA).
- D.Lgs. 10/2002 (attua Dir. 1999/93/CE; abr. da CAD).
- DPR 137/2003 (reg. di coordinamento).
- Circolari AIPA e CNIPA.
- DPCM 13.1.2004 (reg. tec. vigenti).
- D.Lgs. 82/2005 (codice amministrazione digitale).
- DPR 68/2005 (reg. posta elettronica certificata).
Particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici (art. 1, lett. s, CAD).
Definizioni di firma digitale:
Particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici (art. 1, lett. n, TUDA, richiamato da CNIPA 11/2004; art. 1, lett. i, D.MEF 23.1.04).
CERTIFICATORI:
Soggetti che prestano servizi di certificazione delle firme elettroniche o che forniscono altri servizi connessi con queste ultime (art. 1, lettera g, CAD).
CERTIFICATORI Livello più elevato qualità e sicurezza:
- Iscritti elenco CNIPA. (requisiti art. 29 CAD).
ACCREDITATI:
Rilasciano certificati qualificati previa d.i.a. al CNIPA (requisiti art. 27 CAD).
QUALIFICATI:
Prestano servizi di certificazione di firme elettroniche (requisiti art. 26 CAD).
SEMPLICI:
Vigilanza e controllo CNIPA su certificatori qualificati e accreditati (art. 31 CAD), non più su certificatori semplici (ex art. 29 TUDA abr.).
Accessibilità dei servizi di certificazione:
erogati da certificatori accreditati.
PROGETTO IRIFOR:
Valutata l'accessibilità di alcuni servizi di certificazione qualificata e di un servizio di certificazione non qualificata.
Riscontrati numerosi problemi di accessibilità: i servizi sono utilizzabili solo da utenti non vedenti o ipovedenti dotati di buona esperienza informatica.
Sottoscrizione del non vedente:
In base al principio di autoresponsabilità, ogni sottoscrittore assume la paternità del documento sottoscritto, con tutte le conseguenze giuridiche (persino nel caso in cui il sottoscrittore non abbia letto il documento stesso).
Il cieco non può leggere il documento cartaceo scritto "in nero".
Il cieco, pur non potendo leggere il documento "in nero", se ne può assumere la paternità grazie al principio di autoresponsabilità.
La legge n. 18/1975:
La persona affetta da cecità congenita o contratta successivamente, per qualsiasi causa, è a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire, purché non sia inabilitata o interdetta.
La firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla persona affetta da cecità, è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse. - Per espressa richiesta della persona affetta da cecità è ammessa ad assistere la medesima, nel compimento degli atti, o a partecipare alla loro redazione, nei limiti indicati dall'interessato, altra persona cui egli accordi la necessaria fiducia (= testimone o partecipante alla redazione dell'atto, che firmano l'atto dopo la firma del cieco).
Quando la persona affetta da cecità non è in grado di apporre la firma, effettua la sottoscrizione con un segno di croce; se non può sottoscrivere neppure con il segno di croce, ne è fatta menzione sul documento con la formula "impossibilitato a sottoscrivere".
Nei suddetti casi il documento è perfezionato con l'intervento e la sottoscrizione di "un testimone" e di "un partecipante alla redazione dell'atto" (= obbligo di assistenza).
Resta ferma il divieto di cui all'articolo 604, ultimo comma, del codice civile: "Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto".
Divieto di testamento segreto:
Formale incapacità speciale a carico del non vedente, che non tiene conto della equivalenza della forma informatica con firma digitale a quella scritta tradizionale - "Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato" (art. 604 c.c.).
Utilizzo della firma digitale per superare il divieto di testamento segreto:
Impersonalità della firma digitale:
La firma digitale:
- manca di legami somatici con il sottoscrittore.
- manca di "personalità grafica", non derivando da un movimento della mano del sottoscrittore.
- non produce un risultato grafico originale come la firma autografa.
- spezza ogni legame personale tra sottoscrizione e sottoscrittore.
- sostituisce il legame fisico tra firma e suo autore con una procedura informatico-crittografica.
- assicura l'autenticità e l'integrità del documento informatico con la crittografia a chiave pubblica.
- assicura l'appartenenza delle chiavi al loro titolare tramite la procedura di certificazione.
- produce una presunzione giuridica di paternità del documento.
- soddisfa il requisito legale della forma scritta.
- ha l'efficacia probatoria dell'art. 2702 c.c. (cioè delle scritture private) = art. 21 CAD.
- grazie alla sua tecnologia assicura le stesse funzioni della sottoscrizione autografa.
- assicura inoltre l'integrità del documento informatico.
- consente quindi il superamento definitivo della necessità di un legame fisico tra firma e suo autore, con inevitabili conseguenze sui concetti tradizionali di impossibilità di sottoscrizione e di lettura.
Accessibilità della firma digitale:
Il documento informatico e la firma digitale assumono inconsuete forme sonore o tattili.
Personalità grafica della sottoscrizione autografa e impersonalità della firma digitale.
Superfluità del legame visivo tra la sottoscrizione autografa e il suo autore:
sottoscrizione del non vedente e principio di autoresponsabilità.
La firma digitale supera il tradizionale concetto di impossibilità di sottoscrizione.
Rispettata l'esigenza di ponderatezza delle forme solenni.
NORMATIVA ITALIANA:
- Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 3/2001: linee guida per l'organizzazione, l'usabilità e l'accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni.
- Circolare AIPA 32/2001: criteri e strumenti per migliorare l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni informatiche.
- Legge 4/2004: disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.
- D.lgs. 82/2005: codice dell'amministrazione digitale.
- DPR 75/2005: regolamento di attuazione della legge 4/2004.
- DM 8.7.2005: requisiti tecnici e diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici.
- Deliberazione Cnipa 25/2005: istituzione dell'elenco dei valutatori.
ACCESSIBILITA':
capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari.
TECNOLOGIE ASSISTIVE:
strumenti e soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici. Legge 4/04 Art. 2: definizioni.
Tecnologie assistive utilizzate nel progetto Irifor:
Il sintetizzatore vocale contenuto in uno screen-reader fornisce al non vedente una lettura sonora di ciò che appare sul monitor.
L' ingranditore di schermo fornisce all'ipovedente una lettura ingrandita di ciò che appare sul monitor.
Riconosciuto e tutelato il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso strumenti informatici e telematici.
In particolare tutelato e garantito il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della P.A. e ai servizi di pubblica utilità da parte dei disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza di cui all'art. 3, Costituzione Legge 4/04 Art. 1obiettivi e finalità.
Avv. Giorgio Rognetta.
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