Formazione, sintesi e produzione dei requisiti regolamentari sviluppati.

Di Barbara Leporini e Paolo Graziani.

Torino - 10 Giugno 2006.

1. Premessa:

La cosiddetta "legge Stanca", pi propriamente legge n. 4/2004, anche se porta la firma del ministro che l'ha presentata in Parlamento,  il risultato di un processo di convergenza fra numerose proposte di legge sull'accessibilit presentate, nella scorsa legislatura, da parlamentari di vari orientamenti politici e quindi non pu essere considerata un prodotto del governo passato, magari da rimettere in discussione adesso che si  insediato un nuovo governo. Non a caso  stata approvata all'unanimit dal Parlamento, caso pi unico che raro nella storia della Repubblica. Sarebbe un grave errore ripartire da zero per seguire un diverso approccio al problema, come qualcuno sta ipotizzando. I lunghissimi tempi del sistema legislativo e della burocrazia bloccherebbero del tutto il gi lento e faticoso processo di applicazione della legge stessa, con lo sviluppo dei regolamenti applicativi e la diffusione della cultura dell'accessibilit nella Pubblica Amministrazione, vanificando il lavoro fin qui svolto. Va quindi ribadito con forza che la "legge Stanca"  in realt la nostra legge, di tutti i cittadini, a prescindere dalle opinioni politiche e da tutti va difesa e fatta applicare.

2. Il processo applicativo della legge:

Il testo della legge 4/2004 fissa a grandi linee gli ambiti di applicazione, i soggetti chiamati ad applicarla e le politiche che i detti soggetti devono seguire per perseguire l'obiettivo dell'accesso alle sorgenti di informazione e agli strumenti informatici da parte dei soggetti disabili. Rimanda poi a documenti di altro livello la regolamentazione della materia trattata. In particolare, all'art. 10, affida ad un Decreto del Presidente della Repubblica l'emanazione di un "Regolamento attuativo" che fissa i criteri e i principi operativi e organizzativi generali per l'accessibilit, con tutte le loro implicazioni. L'art. 11 invece delega il Ministro per l'innovazione e le tecnologie ad emanare, con un proprio decreto, le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli nonch le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilit dei siti web e degli strumenti informatici.

Il Regolamento attuativo  stato pubblicato con il D.P.R. 1 marzo 2005 n. 75 (http://www.pubbliaccesso.gov.it/normative/regolamento.htm). Per quanto riguarda le linee guida e i requisiti tecnici, data la complessit della materia, non  stato possibile sviluppare tali normative contemporaneamente per tutti gli strumenti informatici previsti dalla legge, per cui un primo decreto ministeriale, pubblicato l'8 luglio 2005 (http://www.pubbliaccesso.gov.it/normative/DM080705.htm), affronta la materia dei siti web, del hardware e delle interfacce utente dei programmi usati e distribuiti dalla Pubblica Amministrazione.

Altre linee guida e requisiti tecnici, in particolare per l'applicazione dell'art. 5, sono ancora in sviluppo e saranno oggetto di pubblicazione di uno o pi decreti ministeriali futuri. Altre ancora dovranno essere prese in considerazione per completare il quadro applicativo della legge.

Nel seguito, questa relazione tratta in sintesi i criteri seguiti nello sviluppo delle linee guida e dei requisiti tecnici sulle materie gi pubblicate e di quelle ancora in gestazione, con alcuni commenti degli autori i quali hanno partecipato alle attivit dei gruppi di lavoro sui diversi argomenti citati, istituiti presso il CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione) e il MIUR (Ministero per l'Istruzione, l'Universit e la Ricerca).

3. Requisiti di accessibilit per i siti Web, hardware e software:

Come sopra accennato, il D.M. 8 luglio 2005 contiene le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilit dei siti web, del hardware e delle interfacce utente dei programmi usati e distribuiti dalla Pubblica Amministrazione. Questi campi di applicazione della legge rientrano fra quelli richiamati nell'art. 4. In particolare, i tre argomenti sono trattati in dettaglio nei 4 allegati del decreto, ai quali si rimanda per una consultazione puntuale. Nei paragrafi successivi vengono commentati i criteri seguiti per lo sviluppo dei requisiti tecnici, con riferimento ai problemi di mantenere l'aderenza con gli standard e con gli orientamenti internazionali, come prescritto dalla legge e raccomandato dall'Unione Europea.

3.1 Verifica tecnica e requisiti tecnici per le applicazioni basate su tecnologie
 internet:

Con il termine "tecnologie internet", abbastanza improprio dal punto di vista tecnico, si intende la tecnologia di sviluppo di documenti basati sui linguaggi descrittivi a marcatori, come HTML, XHTML ecc.. In pratica, la tecnologia usata per la costruzione di siti web e di documenti assimilabili a pagine web, anche se usati fuori linea, ad esempio su supporti magnetici o ottici (dischi magnetici, CD ROM ecc..).

Il riferimento principale su questa materia  rappresentato dalle ormai famose WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines) del progetto WAI (Web Accessibility Initiative) del consorzio W3C.L'adozione di queste linee guida  raccomandata dalla Unione Europea.

Non potevano per essere ignorati gli "standards" del capitolo 1194.22 (Web-based intranet and internet information and applications) della Section 508 del Rehabilitation Act, la legge che disciplina la stessa materia negli USA. La commissione tecnica (Access Board) che ha sviluppato gli standards della Section 508 aveva trovato alcune difficolt di applicazione delle WCAG 1.0 nell'ambito di una legge impositiva, dato il carattere di raccomandazioni delle WCAG stesse, la cui applicazione  concepita su base volontaria.

Anche il gruppo di lavoro del CNIPA incaricato dello sviluppo dei requisiti di accessibilit su questa materia ha incontrato, pi o meno, le stesse difficolt di integrazione in una normativa cogente delle WCAG 1.0, per cui ha optato per una formulazione dei requisiti mediante la quale essi includono di fatto la maggior parte dei "checkpoints" delle WCAG 1.0, anche se con un riordinamento delle loro priorit teso a rendere obbligatori principalmente quelli che sono pi controllabili e la cui inosservanza produce vere barriere di accesso. Da questo punto di vista, i criteri usati sono simili a quelli adottati dalla Access Board americana. Si  tenuto conto anche degli sviluppi intervenuti dalla data di rilascio delle WCAG 1.0.

Il risultato di questa analisi consiste in 22 requisiti, riportati nell'Allegato A del D.M., che rappresentano la base della "verifica tecnica" definita dal Regolamento di attuazione del D.P.R. sopra ricordato. L'equivalenza (quando esiste) dei 22 requisiti tecnici italiani con i checkpoints delle WCAG 1.0 e con quelli della Section 508  richiamata dopo l'enunciato di ciascun requisito. Questi richiami hanno lo scopo di facilitare la verifica assistita mediante i numerosi programmi di valutazione calibrati sui due tipi di normativa internazionale.

I pochi checkpoints trascurati nei 22 requisiti dell'Allegato A, poich di difficile applicazione in forma obbligatoria, vengono di fatto recuperati nei requisiti della "verifica soggettiva", riportati nell'Allegato B dello stesso D.M.

Giover ricordare che il Regolamento di attuazione prevede, per i siti web e applicazioni basate sulla stessa tecnologia, una verifica a due fasi: una "tecnica", obbligatoria per il rilascio del "logo" di accessibilit, ed una "soggettiva", facoltativa per l'assegnazione di una, due o tre stelle, indicanti il livello di qualit del sito stesso. Il primo tipo di verifica intende mettere a fuoco le caratteristiche di accessibilit propriamente detta, mentre il secondo estende la sua analisi agli aspetti di usabilit, o "fruibilit", come  definita nella legge e nel Regolamento stesso.

Si pu quindi affermare che la normativa italiana per l'accessibilit dei siti web, anche se non "adotta" in maniera pura e semplice le WCAG 1.0, aderisce di fatto a queste in misura molto maggiore degli standards della Section 508 americana.

3.2 Requisiti tecnici per i personal computer di tipo desktop e portatili:

L'allegato C del D.M. 8 luglio 2005 riporta i requisiti di accessibilit del hardware dei personal computer, portatili e da tavolo, impiegati nella P.A.

In questo caso, gli standards di fatto a livello internazionale sono solo quelli del capitolo 1194.26 (Desktop and portable computers) degli standards della Section 508 americana. Tenendo conto anche del fatto che ormai in Italia nessuno produce pi personal computer, Sarebbe stato velleitario, oltre che inopportuno, emanare una normativa svincolata da quella seguita dai maggiori produttori mondiali di questi apparecchi. I 7 requisiti dell'Allegato C si ispirano direttamente a quelli del citato capitolo della Section 508, con integrazioni che includono anche alcuni punti del capitolo 1194.23 (Telecommunications products).

Anche per questi requisiti, l'equivalenza con quelli dei due capitoli della Section 508  riportata dopo l'enunciato.

Si pu osservare che, dato che i produttori esteri di personal computer difficilmente verranno influenzati dai requisiti italiani, nella loro specifica formulazione, l'uso prevalente che questi avranno  quello di stabilire i "motivi di preferenza", citati al comma 1 dell'art. 4 della legge, per la scelta di questo tipo di "beni e servizi informatici" reperibili sul mercato.

3.3 Requisiti tecnici per l'ambiente operativo, le applicazioni e i prodotti a
 scaffale:

L'allegato D del D.M. 8 luglio 2005 contiene i requisiti di accessibilit delle interfacce utente dei programmi applicativi e dei sistemi operativi, in altre parole, del software in genere.

In particolare, la distinzione fra "applicazioni" e "prodotti a scaffale" si riferisce rispettivamente ai programmi appositamente sviluppati per la P.A., usati all'interno degli uffici o distribuiti agli utenti esterni, ed ai programmi di uso generale acquistabili dai fornitori di prodotti software, come word processor, fogli elettronici, data base ecc.. Questa distinzione  importante poich, per i programmi appositamente sviluppati per la P.A., essendo questa ultima in posizione di committente, pu richiedere allo sviluppatore del prodotto il rispetto di tutti i requisiti di accessibilit, mentre, nel caso di acquisto di prodotti di uso generale disponibili sul mercato, la conformit pi o meno completa del programma agli stessi requisiti potr essere usata come "motivo preferenziale" per l'acquisto, come indicato al comma 1 dell'art. 4 della legge.

Anche in questo caso, gli standards di fatto presi in considerazione sono quelli della Section 508 degli USA, ed in particolare il capitolo 1194.21 (Software applications and operating systems). Gli 11 requisiti riportati nell'Allegato D si ispirano a questo capitolo degli standards americani, con il richiamo puntuale dopo l'enunciato.

4. Requisiti di accessibilit per gli strumenti didattici e formativi:

L'articolo 5 (Accessibilit degli strumenti didattici e formativi) stabilisce che le disposizioni di accessibilit previste dalla legge si applichino, altres, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado. Inoltre, l'articolo 8 (Formazione), comma 1 e 2, prevede che la formazione professionale riservata ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni debba essere effettuata con tecnologie accessibili.

Pertanto il Decreto Ministeriale (o eventuali decreti) per gli articoli 5 e 8 dovr esprimere i requisiti tecnici di accessibilit relativi ai materiali usati nella formazione e didattica. I Gruppi di Lavoro che al momento si sono riuniti presso il CNIPA e il MIUR hanno affrontato i requisiti per l'accessibilit dei sistemi di formazione a distanza basati su metodologia E-learning, le linee guida per la fruibilit del software didattico, nonch la questione dei documenti elettronici accessibili. Rimane ancora da stilare i requisiti per l'accessibilit delle opere multimediali.

4.1 Requisiti per l'E-learning: Piattaforme e Learning Object:

Per E-learning, letteralmente formazione elettronica, si intende un insieme di attivit di formazione fornite attraverso applicazioni Internet. Nel contesto delle applicazioni di E-learning vi  una forte separazione tra la produzione del contenuto (Learning Object) e la sua distribuzione (Piattaforma). Un Learning object  definito come unit didattica che nel suo complesso costituisce un contenuto di senso compiuto dal punto di vista della formazione. Una piattaforma di E-learning  un'applicazione Internet che fornisce strumenti e contenuti formativi integrati. Contenuti e piattaforme per l'E-learning devono fornire servizi e materiali didattici attraverso modalit che consentono a ciascuno studente di utilizzare a pieno le proprie potenzialit.

Poich i sistemi di E-learning si basano su applicazioni internet, i requisiti di accessibilit formulati sia per le piattaforme che per i contenuti si riferiscono pesantemente a quelli gi formulati per i siti Web e gi pubblicati nell'allegato A del Decreto Ministeriale dell'8 luglio 2005. Tuttavia, per le caratteristiche intrinseche ai sistemi di E-learning, alcune differenze sono state necessarie.

Innanzitutto, per la peculiarit che caratterizza l'E-learning, i requisiti formulati nel presente documento sono suddivisi in due gruppi: un primo gruppo applicabile ai sistemi di erogazione (piattaforme), ed un secondo ai contenuti didattici (Learning Object). Entrambi i gruppi sono formati sostanzialmente dai 22 requisiti gi riportati nell'allegato A ai quali sono state apportate delle modifiche.

Relativamente ai requisiti di accessibilit delle piattaforme, le modifiche pi significative riguardano i requisiti che fanno riferimento all'uso di linguaggi di scripting. Lo standard di mercato per i sistemi di E-learning, SCORM (Shareable Content Object Reference Model), si basa tra l'altro, sull'uso di funzioni in Javascript (pi precisamente linguaggio ECMA-Script). Pertanto, allo stato attuale, l'uso della tecnologia Javascript  indispensabile per il funzionamento di applicazioni e-learning. Ne segue che i requisiti che richiedono la funzionalit del sistema anche in assenza di supporto di tale tecnologia non possono essere applicati, quindi  stato necessario modificarli. Ai fini della definizione di criteri di accessibilit per l'E-learning  stato necessario quindi presumere di operare con versioni di browser in grado di supportare linguaggi di scripting, cos come con versioni di tecnologie assistive relativamente recenti che sono in grado di lavorare con tali browser e con Javascript. Una modifica minore  stata effettuata sul requisito 2 (uso di frame) in cui  stato limitato il numero dei frame: "c) utilizzare preferibilmente non pi di tre frame per pagina e comunque collocare per ultimi i frame non destinati alla navigazione e fruizione del contenuto da parte dell'utente".

Riguardo invece al gruppo dei requisiti per i contenuti (Learning Object), la modifica pi significativa si riferisce all'eliminazione del requisito sull'uso dei frame, consentendo la creazione di pagine basate su HTML/XHTML con DTD (Definizione del Tipo di Documento) strict. Tra l'altro, il requisito 2  stato sostituito con uno nuovo relativo all'uso di elementi di marcatura che facilitino l'identificazione della lingua principale e del cambio lingua in documenti multilingua.

Riassumendo, i requisiti per l'E-learning non sono altro che i requisiti pubblicati nell'allegato A del DM 8 luglio 2005, a cui sono state apportate le modifiche necessarie dovute alle caratteristiche intrinseche dei sistemi di E-learning come sopra descritto.

Il documento contenente lo studio sui requisiti di accessibilit per l'E-learning pu essere reperito sul sito di PubbliAccesso all'indirizzo:

http://www.pubbliaccesso.gov.it/biblioteca/documentazione/strumenti_didattici/elearning_accessibile.htm

4.2 Linee guida per il software didattico:

Per software didattico si intendono i programmi applicativi per computer realizzati espressamente con finalit di istruzione o educazione. Sono esempi di software didattico ambienti che forniscono corsi interattivi, ambienti di simulazione, programmi di esercitazione, valutazione, ecc.

Trattandosi di una particolare tipologia di software, l'accessibilit di tali prodotti  gi definita dai requisiti pubblicati nell'allegato D (Requisiti tecnici di accessibilit per l'ambiente operativo, le applicazioni e i prodotti a scaffale) del Decreto Ministeriale dell'8 luglio 2005. Tuttavia, considerato che il software didattico ha delle finalit di formazione ben precise, si  ritenuto di formulare una serie di fattori aggiuntivi valorizzanti che facilitino l'uso di tali prodotti. In particolare le linee guida proposte per questa tipologia di software sono volte a favorire l'interazione e l'utilizzo da parte di tutti secondo le proprie caratteristiche. E' stato quindi ritenuto importante esprimere il concetto di capacit di tali prodotti di adattarsi alle singole esigenze legate al progetto formativo, agevolando cos il processo di apprendimento.

Le linee guida cos formulate si basano specificamente su fattori valorizzanti che, se applicate, consentono una migliore interazione con il prodotto didattico e formativo. Esempi di tali linee guida sono la possibilit del prodotto di consentire la personalizzazione dell'interfaccia secondo le proprie esigenze; di intervenire nella regolazione del tempo nelle attivit di valutazione e esercitazioni temporizzate; di regolare velocit, caratteristiche di immagini, suoni e testo, e cos via.

Dettagli pi precisi non possono essere forniti in quanto il documento sullo studio di queste linee guida, al momento in cui si scrive, non  ancora pubblicato.

4.3 Requisiti per i documenti in formato elettronico:

Un'importante questione legata all'accessibilit degli strumenti didattici e formativi riguarda tutti i documenti usati come materiale di studio. Tra questi risulta di notevole interesse il libro in formato elettronico accessibile. La questione della distribuzione di libri elettronici accessibili va a toccare vari importanti aspetti di non semplice ed immediata risoluzione.

La prima problematica riguarda la fornitura del testo gi in formato elettronico direttamente da parte degli editori. Al di l dell'aspetto "politico" che sta alla base della faccenda, che probabilmente sar oggetto di specifica convenzione tra il MIUR e le associazioni degli editori, la prima questione riguarda l'individuazione di un formato elettronico relativamente facile da manipolare. Infatti, non  sufficiente avere un libro in formato digitale per dire che tale libro  fornito in formato accessibile. Per poterlo rendere accessibile occorre elaborare il formato elettronico sorgente per ottenere una versione finale accessibile anche tramite tecnologie assistive. Scopo del gruppo di lavoro preposto a questa attivit  stato quello di definire che cosa si intende per documento elettronico accessibile. I requisiti tecnici di accessibilit stilati da questo gruppo si sono focalizzati sulle caratteristiche che il documento finale deve avere per poter essere dichiarato accessibile. A tal proposito, per quanto concerne i testi prodotti in formato HTML/XHTML continuano ad essere validi i requisiti tecnici di accessibilit gi espressi nell'allegato A del pi volte citato D.M. 8 luglio 2005. Relativamente invece agli altri formati, il gruppo ha proposto un insieme di requisiti che caratterizzano l'accessibilit del documento in quanto tale. Sono quindi definiti requisiti legati all'interpretazione del testo da parte del sistema e dei software preposti alla lettura; requisiti relativi alla descrizione delle immagini e didascalie; aspetti essenziali per la strutturazione logica del contenuto, e cos via. Sebbene i requisiti tecnici che stabiliscono l'accessibilit del formato finale del testo elettronico siano stati formulati, rimane ancora aperta la questione di chi effettuer la trasformazione, ovvero di chi sar incaricato ad elaborare il formato sorgente fornito dagli editori per poter ottenere il formato accessibile per l'utente finale. Come nel caso del software didattico, dettagli pi precisi su questo lavoro che ha portato alla formulazione dei requisiti di accessibilit per i documenti elettronici non sono ancora disponibili in quanto, al momento in cui si scrive, il documento sullo studio effettuato dal gruppo di lavoro non  ancora stato pubblicato.

5. Conclusioni:

In questo documento sono state descritte le principali attivit che hanno portato alla formulazione dei requisiti tecnici di accessibilit secondo quanto espresso dalla legge sull'accessibilit n. 4 del 9 gennaio 2004. Sono stati quindi riassunti i principali criteri adottati nella formulazione e produzione dei requisiti, sia per quanto riguarda i siti Web, le applicazioni software e le attrezzature hardware, gi pubblicati nel Decreto Ministeriale 8 luglio 2005, sia relativamente ai requisiti di accessibilit per gli strumenti didattici e formativi, non ancora presentati in specifico Decreto (che auspichiamo di prossima pubblicazione). Nella formulazione dei requisiti i gruppi di lavoro, quando possibile, si sono basati sugli standard internazionali in materia di accessibilit, come le linee guida del W3C (WCAG 1.0) e lo standard definito dalla section 508 della Rehabilitation Act, apportando le opportune modifiche tenendo conto dello sviluppo tecnologico, nonch delle esperienze maturate in ambito di accessibilit. Perci merita ricordare che i requisiti proposti non sono una "completa" riformulazione, bens una rielaborazione di standard internazionali esistenti. Inoltre, con l'evoluzione delle tecnologie e degli aggiornamenti degli standard internazionali, i requisiti potranno e dovranno essere rivisti al fine di stare al passo con i tempi. Pertanto, per concludere, si pu affermare che i risultati fin qui raggiunti non devono essere visti affatto come definitivi, bens come una ulteriore tappa conquistata nel lungo percorso dell'accessibilit per tutti.

A fronte di questi risultati positivi, non si pu fare a meno di osservare che il loro conseguimento ha richiesto tempi molto lunghi, ben maggiori di quelli indicati negli art. 10 e 11 della legge. A parziale giustificazione di ci, bisogna sottolineare che la semplice somma dei tempi dei vari passi burocratici e dei vari passaggi dei documenti prodotti attraverso tutti gli organi, nazionali e europei, citati nella legge stessa, sono ben maggiori delle cifre riportate negli articoli citati, per cui il legislatore ha peccato di ottimismo. Ai tempi tecnici dell'iter di approvazione vanno poi aggiunti i tempi di lavoro dei gruppi che si sono occupati dello sviluppo che, date le inevitabili ma necessarie discussioni, sono risultati non brevi. Tutto ci va visto come solidit di costruzione e di convergenza di pareri ed interessi non sempre facilmente conciliabili. Nei gruppi di lavoro erano rappresentate molte istanze, da quelle degli utenti disabili a quelle dei fornitori di strumenti e servizi, dai ministeri coinvolti agli organismi internazionali come il W3C. Lo spirito che ha animato tutti  stato molto costruttivo, nella convinzione che solo tenendo conto di tutti gli aspetti del problema si poteva individuare un cammino di applicazione della legge che puntasse concretamente al risultato. Anche la suddivisione in fasi successive della pubblicazione dei requisiti di accessibilit dei vari campi di applicazione fa parte di questo approccio pragmatico: se si fosse aspettato di essere pronti su tutti i fronti, saremmo ancora al palo di partenza.

Ringraziamenti:

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato ai gruppi di lavoro e hanno collaborato alla stesura dei requisiti tecnici di accessibilit. Un particolare grazie ad Antonio De Vanna che in qualit di responsabile per l'ufficio di accessibilit del CNIPA ha sollecitato le attivit dei gruppi di lavoro e rappresenta il vero motore di quel lavoro oscuro che consiste nel passare dalle enunciazioni generiche alla sostanza dei risultati applicativi.

Barbara Leporini e Paolo Graziani.

