UICIECHI.IT: SETTEMBRE 2009 - Numero 9.
L’accessibilità informatica dell’atto notarile.
Di Giorgio Rognetta.
4 settembre 2009
Sommario:
- Firma digitale e accessibilità degli atti notarili
- Atti immobiliari e societari
- Atti in originale informatico notarile
- Guida pratica per ottenere un atto notarile accessibile
- Valutazione di accessibilità dell’atto notarile allegato
- Conclusioni
- Firma digitale e accessibilità degli atti notarili
Nell’ambito del progetto IRIFOR sull’accessibilità della firma digitale un gruppo di lavoro, che mi onoro di coordinare, collabora con diversi certificatori italiani per rendere accessibili ai non vedenti i prodotti di firma digitale.
La firma digitale, in effetti, è l’unico strumento che consente ai non vedenti di formare, leggere e sottoscrivere i documenti in piena autonomia, senza con questo perdere la loro dignità giuridica.
La disciplina normativa dell’accessibilità informatica in favore dei disabili si fonda sulla legge n. 4/2004, sul DPR n. 75/2005, sul D.M. 8.7.2005 e sul D.M. 30.4.2008: in particolare, l’accessibilità è “la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari” (art. 2 legge 4/2004).
Per quanto concerne gli atti notarili, questi sono formati su supporto cartaceo e rilasciati in copia autentica, di norma, su supporto cartaceo, impedendo al non vedente qualsiasi tipo di autonomo controllo.
Nell’ambito del progetto IRIFOR abbiamo quindi lavorato per dare una risposta al problema, la cui soluzione è in un modello di atto notarile (riportato nel sito www.firmadigitale.net) espressamente pensato per garantire la piena accessibilità al disabile visivo (ringraziamo per la collaborazione il notaio Raimondo Zagami).
Per comprendere come sia possibile, giuridicamente e tecnicamente, giungere a questo importantissimo risultato per l’autonomia del non vedente, appare opportuno delineare in concreto come un non vedente possa ottenere un atto notarile accessibile, distinguendo tra le categorie di atti a seconda delle modalità con cui è possibile ottenerli in forma accessibile.
- Atti immobiliari e societari
Facciamo l’esempio di un atto abbastanza diffuso, cioè quello di compravendita immobiliare: per questa categoria di atti (così come per quelli societari), la dottrina notarile prevalente ritiene ancora necessario l’originale cartaceo; in effetti, la legge non esclude che si possa formare un originale notarile direttamente su supporto informatico, ma i problemi pratici relativi alla conservazione di tali atti nelle raccolte notarili sconsigliano al momento tale soluzione.
Sul punto occorre peraltro ricordare che con l’art. 65 della recente legge n. 69/2009 il legislatore ha delegato il Governo al fine di risolvere tale problema con appositi decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato.
In attesa di tali nuove norme, quindi, il notaio forma l’atto originale su supporto cartaceo (inaccessibile) e lo conserva; dopo la formazione dell’originale cartaceo, il non vedente potrà avere una copia autentica cartacea dell’atto, ma sempre inaccessibile.
Si potrebbe affermare, quindi, che l’inaccessibilità dell’atto notarile permarrà sino a quando il notaio non potrà procedere direttamente all’originale informatico (in formato accessibile). Invece, non è così: non è rilevante, ai fini dell’accessibilità, il momento di formazione dell’atto pubblico, perché in tale momento il non vedente è assistito dal pubblico ufficiale il quale, imparziale tra le parti, dà lettura del documento e lo rende accessibile a tutte le parti, sia pure in forma orale.
L’accessibilità per il non vedente, invece, deve essere soddisfatta dopo la formazione dell’originale cartaceo, quando egli dovrà o vorrà leggere autonomamente l’atto di compravendita, in tutte le occasioni in cui sarà necessario o lo riterrà opportuno.
Ebbene, la soluzione esiste ed è consentita dalla legge: è sufficiente che il non vedente chieda al notaio una copia autentica informatica ed accessibile dell’atto pubblico di compravendita.
A seguito di tale richiesta, il notaio produce, in formato accessibile alle tecnologie assistive dei non vedenti, una copia informatica dell’atto cartaceo originario, liberandolo dai segni grafici inaccessibili come le sottoscrizioni autografe e il sigillo notarile (che non devono essere obbligatoriamente riprodotti sulla copia conforme). Anche le postille fatte nell’originale (variazioni o aggiunte) non costituiscono un problema: infatti, l'art. 68 comma 2, della legge notarile (n. 89/1913) stabilisce che tali postille siano riprodotte nel corpo del testo della copia e non per postilla; ciò rende la copia un documento leggibile in sequenza, favorendone l’accessibilità informatica.
Il notaio, quindi, dichiara conforme all’originale il documento informatico così prodotto, apponendo la sua firma digitale (art. 23 D.Lgs. 82/2005).
È bene ricordare che la copia autentica informatica dell’originale notarile cartaceo ha “piena efficacia” (art. 23 D.Lgs. 82/2005), “fa fede come l’originale” (art. 2714 c.c.).
Inoltre, nella formula di autentica utilizzata nel modello di atto notarile, il notaio testualmente precisa: “Copia in conformità dell'originale cartaceo, munito delle prescritte firme, rilasciata in formato informatico accessibile al fine di consentire al richiedente di procedere, tramite tecnologie assistive per non vedenti, alla lettura del documento e alla verifica della firma digitale del notaio autenticante”.
Con ciò è esaltato anche simbolicamente il valore dell’accessibilità informatica dell’atto notarile e della firma digitale apposta, quale decisivo strumento per l’autonomia del non vedente.
Pertanto, il non vedente ha la rivoluzionaria opportunità di controllare in piena autonomia un atto notarile informatico, anziché farsi leggere da terzi il corrispondente ed inaccessibile atto notarile cartaceo.
Il fatto che il non vedente legga una copia autentica informatica dell’originale nulla toglie alla sua autonomia, sia perché l’originale cartaceo comunque deve essere formato dal notaio quale pubblico ufficiale e deve essere conservato nelle sue raccolte, sia perché, anche rispetto all’atto cartaceo il non vedente, naturalmente, rimane in possesso di una copia autentica e non dell’originale.
Occorre inoltre ricordare che, secondo l’orientamento prevalente della Cassazione (sentenze 15326/01; 4344/00; 12437/97), non è applicabile agli atti pubblici l'art. 4 della legge n. 18/1975 e, quindi, al rogito non devono intervenire i due ausiliari del non vedente previsti dalla stessa legge 18: ciò conferma la parità della posizione del non vedente e del vedente rispetto al notaio rogante, quale terzo imparziale.
- Atti in originale informatico notarile
Per quanto concerne gli atti notarili diversi da quelli immobiliari e societari, l’autonomia del non vedente, grazie alla firma digitale, si può estendere addirittura all’originale informatico: si pensi, ad esempio, ad una procura (da non allegare ad un atto notarile come quelli di cui sopra).
In questi casi non si ritiene necessario formare un originale cartaceo, per cui il non vedente può firmare digitalmente l’atto originale informatico innanzi al notaio, il quale procede di seguito all’autenticazione della firma digitale del non vedente; naturalmente, il non vedente dovrà essere dotato di tecnologia assistiva per firmare autonomamente innanzi al notaio.
In sostanza il notaio attesta che la firma digitale del non vedente è stata apposta in sua presenza, previo accertamento della sua identità personale, della validità del certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico (art. 25 D.Lgs. 82/2005).
Di seguito il non vedente potrà verificare la firma digitale di autentica apposta dal notaio, tramite una semplice procedura di verifica informatica, nonché leggere il documento informatico sottoscritto digitalmente: il tutto in totale autonomia.
Per questa residuale categoria di atti, quindi, l’autonomia del non vedente, grazie alla firma digitale, raggiunge la sua massima ampiezza, riguardando persino la fase di formazione dell’originale (su supporto informatico).
D’altro canto, abbiamo dimostrato sopra che, anche per quegli atti che oggi richiedono l’originale cartaceo, il non vedente comunque può ottenere l’accessibilità di equivalenti copie autentiche informatiche, senza alcun pregiudizio per la sua autonomia nel processo di controllo dei relativi documenti.
In ogni caso, quando saranno emessi i decreti legislativi delegati previsti dalla legge 69/2009, si potranno formare in originale informatico (accessibile) tutti gli atti notarili.
In definitiva è possibile, grazie alla firma digitale, ottenere una insperata conquista di autonomia: anche per gli atti più solenni, quali quelli notarili tradizionalmente confinati all’inaccessibile mondo cartaceo, il non vedente potrà essere protagonista diretto, senza più la mediazione di terzi.
- Guida pratica per ottenere un atto notarile accessibile
Il non vedente, per avere piena autonomia con riferimento ad atti notarili come quelli di compravendita immobiliare, deve procedere come segue:
Prima ancora di partecipare alla stipula dell’atto di compravendita immobiliare, il non vedente deve chiedere al notaio se gli rilascerà una copia autentica informatica in formato accessibile; se il notaio non lo consente, è bene che il non vedente scelga per la stipula altro notaio in grado di rilasciare tali copie (fermo restando che un notaio non dovrebbe rifiutare il rilascio della suddetta copia al non vedente).
Il non vedente partecipa alla stipula notarile dell’atto di compravendita in originale cartaceo, ascoltando attentamente il notaio che ne dà lettura, senza preoccuparsi della inaccessibilità del documento cartaceo.
Il non vedente, dopo la formazione dell’originale cartaceo, chiede al notaio il rilascio di una copia autentica informatica in formato accessibile.
Il notaio, dopo gli adempimenti di legge relativi all’originale cartaceo, spedisce via e-mail al non vedente la copia autentica informatica; il non vedente procede quindi alla verifica della firma digitale del notaio, controllando la sua validità; in sede di verifica, il non vedente accerta in particolare che risulti la qualità di notaio del firmatario.
Verificata positivamente la firma digitale del notaio, il non vedente procede con l’ausilio della sua tecnologia assistiva alla lettura dell’atto in PDF accessibile.
Il compimento di questi cinque passi conduce ad una irrinunciabile opportunità di autonomia per i non vedenti, che può essere facilmente realizzata a patto che il non vedente sia in grado di utilizzare un sistema di firma digitale.
Il non vedente, come dimostrato nel corso IRIFOR sulla firma digitale, se non ha problemi con l’uso delle tecnologie assistive, in pochissimo tempo può imparare ad utilizzare un sistema di firma digitale: pertanto, il disabile visivo non avrà alcuna difficoltà a compiere le operazioni di verifica della firma digitale del notaio e a leggere il relativo documento informatico.
Ove il non vedente non abbia seguito il corso IRIFOR sulla firma digitale, può imparare ad utilizzare la firma digitale grazie ai file audio delle cinque lezioni reperibili su www.uiciechi.it/ArchivioMultimediale/
Inoltre il non vedente, previa identificazione personale, può chiedere di essere iscritto nella mailing list dedicata alla firma digitale del non vedente, reperibile all’indirizzo http://it.groups.yahoo.com/group/firmadigitale/
- Valutazione di accessibilità dell’atto notarile
Riportiamo, di seguito, l’esito della valutazione di accessibilità del modello di atto notarile (inserito nel sito www.firmadigitale.net) effettuata dai tecnici IRIFOR con le loro tecnologie assistive:
Documento in formato PDF firmato digitalmente.
Verifica del file: copia 2.pdf.p7m
Test al 10/07/2009.
* Test cieco assoluto - a cura di Nunziante Esposito*
Browser utilizzati:
- Internet Explorer 7, ultimo aggiornamento.
- Mozilla Firefox 3.1, ultimo aggiornamento.
- Screen-reader usati: Jaws5.10, 6.20, 7.10, 8.0, 9.0 e 10.0.
- Acrobat Reader: 8.1.6 aggiornato agli ultimi aggiornamenti possibili.
- Attivazione funzioni di accesso facilitato di Acrobat Reader.
** Risultati del test **
- il documento viene letto correttamente in tutte le sue parti con tutte le versioni di Jaws sopra elencate.
- Per la versione 7 di Acrobat Reader, il testo risulta con qualche spezzettatura che non ne inficia la comprensibilità se si legge il documento in modo continuo e risulta spezzettato se lo si legge riga per riga.
- Con la versione 8 di Acrobat Reader, non ci sono problemi.
- Si comprende tutto in piena coscienza, compreso il testo che spiega la motivazione del formato digitale dell’atto notarile.
- La verifica della firma digitale dell’atto notarile è stata completata con successo. Ecco il risultato letto dalla sintesi vocale:
Risultati della verifica del file: copia 2.pdf.p7m Numero di firmatari:1 Firmatario 1 RAIMONDO ZAGAMI Ente Certificatore Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority Codice Fiscale ZGMRND69L25H224X Nome Comune RAIMONDO ZAGAMI Ruolo Notaio Stato IT Organizzazione DISTRETTO NOTARILE DI ROMA:2126441001 Codice Identificativo 4416 Validità del certificato Dal 21.12.2008 12:35:40 GMT al 21.12.2011 12:35:40 GMT Data e ora della Firma 10.07.2009 10:25:52 GMT Data della CRL 10.07.2009 16:51:09 GMT Note Il certificato è qualificato conforme alla direttiva europea 1999/93/CE Il certificato viene conservato dalla CA per 20 anni La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/CE Firma Valida Certificato firmatario n. 5213 (0x145D) S/N 5213 (0x145D)
Giudizio:
La verifica della firma e la lettura del documento sono completamente verificati in ogni loro parte e in piena coscienza da un cieco assoluto.
* Fine test cieco assoluto *
* Test ipovedente – a cura di Massimiliano Martines *
Il test è stato effettuato utilizzando i browser più diffusi quali Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Opera e Safari (ultime versioni), simulando le seguenti condizioni:
- Ingrandimento: massimo per Internet Explorer e 120% per gli altri tre browser.
- Attivazione funzioni di accesso facilitato di Internet Explorer.
- Utilizzo di Zoomtext 9.14.
- Acrobat Reader 9.1
- Attivazione funzioni di accesso facilitato di Acrobat Reader.
** Risultati del test **
La verifica della firma digitale è stata positiva, e la tecnologia assistiva ha consentito di percepire correttamente i dati del firmatario, già sopra indicati nella valutazione per i ciechi assoluti.
- Verifica gestione documento PDF:
- Il testo recepisce le variazioni e le eventuali personalizzazioni dei colori di sfondo/caratteri senza alcuna alterazione dei contenuti che conservano la fruibilità.
- Attivando la funzione “ridisponi”, tutto il testo viene letto correttamente e non perde la formattazione.
- L’adozione uniforme del font “Verdana” consente una ottimale leggibilità del testo.
Giudizio:
Il documento risulta completamente gestibile e leggibile in ogni sua parte ed in piena coscienza da parte di un ipovedente, anche con l’ausilio di uno strumento assistivo.
* Fine test ipovedente *
- Conclusioni
Nel giudizio finale di accessibilità, i tecnici del gruppo IRIFOR così si esprimono: “La gestione e la lettura del documento PDF analizzato sono possibili in ogni parte del documento. Tutte le operazioni di controllo della firma e dei contenuti su questo documento vengono eseguite da un cieco assoluto e da un ipovedente in piena coscienza.”
Tale risultato è importantissimo: abbiamo la prova che sia un cieco assoluto, sia un cieco parziale/ipovedente, grazie ad un utilizzo consapevole del sistema di firma digitale, possono accedere direttamente, senza l’ausilio di terzi, al contenuto di un atto notarile e ai suoi contrassegni di autenticità.
I disabili visivi, pertanto, possono leggere direttamente l’atto notarile in ogni sua parte, possono verificare la firma digitale di autentica apposta dal notaio, riscontrando autonomamente, tra l’altro, la qualità del firmatario, l’Ente Certificatore, il periodo di validità del certificato qualificato utilizzato per la sottoscrizione (nonché la marca temporale).
Tali indicazioni non sono frutto di astratte teorie, ma risultano concretamente da quanto riportato sopra nella valutazione di accessibilità, poiché sono dati che i tecnici del gruppo IRIFOR hanno ottenuto autonomamente, utilizzando le rispettive tecnologie assistive: sono ciò che loro hanno “visto” nell’atto notarile allegato. In conclusione, possiamo affermare che un sistema accessibile di firma digitale, unito ad un atto notarile accessibile, rendono superfluo il senso della vista delle parti interessate, senza compromettere la dignità giuridica del documento: questa è la grande rivoluzione di cui i non vedenti dovranno essere protagonisti, con la collaborazione dei notai italiani.
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Avv. Giorgio Rognetta. (Responsabile Progetto IRIFOR “Firma digitale”).