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UICIECHI.IT: APRILE 2011 - Numero 4.

Il nostro patrimonio immobiliare è on line.

Di Patrizia Onori.

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Il titolo di questo scritto potrebbe far pensare che sia scattato un allarme provocato dalla pubblicazione illecita di dati ed informazioni riservate, riguardanti i terreni ed i fabbricati di nostra proprietà: in realtà, quelle parole servono a presentare un servizio, messo a disposizione dall’Agenzia del Territorio, mediante il quale ogni cittadino può verificare l’esattezza dei dati catastali dei suoi immobili, gratuitamente e senza la necessità di doversi registrare al sito. Nel caso in cui riscontri errori, l’utente, senza muoversi da casa, può chiederne la correzione direttamente on line al contact center dell’Agenzia del Territorio.

Di seguito è riportata la dettagliata descrizione del servizio, che può essere letta anche alla pagina web: http://www.agenziaterritorio.it/?id=6160

Consultazione rendite catastali

Attraverso questo servizio è possibile accedere alla banca dati catastale nazionale e conoscere:

  • la rendita e le altre informazioni relative agli immobili censiti al catasto fabbricati
  • i redditi dominicale e agrario oltre che gli altri dati riguardanti i beni presenti al catasto terreni

Per effettuare la ricerca sulla banca dati è necessario indicare:

  • il proprio codice fiscale
  • la provincia di ubicazione dell’immobile di interesse
  • gli identificativi catastali dell’immobile di interesse (Comune – Sezione – Foglio – Particella)

Una volta inoltrata la richiesta vengono fornite in risposta una serie di informazioni sul reddito del bene immobile.

Nel caso in cui vengano riscontrate incongruenze o errori nelle informazioni presenti negli archivi catastali è possibile:

  • rivolgersi al Contact Center: un servizio disponibile su questo sito che consente di presentare via web, per alcune tipologie di errore previste, richieste di rettifica dei dati catastali
  • rivolgersi agli Uffici Provinciali dell’Agenzia del Territorio per richiedere informazioni e chiarimenti su: modalità da seguire per l’eventuale richiesta di rettifica/correzione dei dati catastali, documentazione necessaria, Uffici Provinciali a cui presentare la richiesta;
  • Utilizzare il servizio: Info & Aiuto

Casella di testo: Accedi al servizio di consultazione delle rendite

In dettaglio, per iniziare ad utilizzare il servizio occorre attivare il pulsante “accedi al servizio di consultazione delle rendite”, premendo il tasto “invio” o la barra spaziatrice. Nella pagina web che appare, all’utente minorato visivo si presenta subito un primo ostacolo apparentemente insormontabile: infatti, dopo il campo editazione nel quale va inserito il codice fiscale, vi è un secondo campo in cui devono essere copiate le lettere che appaiono in un’immagine, il cosiddetto captcha.

Tuttavia, i programmatori del sito, prevedendo che il servizio sarebbe stato utilizzato anche da cittadini ciechi, hanno inserito un link che consente di ascoltare gli elementi da indicare nel campo editazione apposito.

E’ anche possibile, se non si comprendono bene le lettere o i numeri pronunciati dalla voce sintetica, richiedere un nuovo audio.

Il passo successivo, dopo aver premuto il pulsante di conferma, è quello di selezionare, da una casella combinata, la provincia nella quale è situato l’immobile di cui si cercano i dati: attivando la predetta casella con “invio” o con la combinazione di tasti “alt più freccia giù”, si presenta l’elenco delle province italiane. Per accelerare la ricerca è consigliabile premere la prima lettera della provincia desiderata e poi scorrere con le frecce verticali l’elenco delle province che hanno per iniziale la stessa lettera, fino ad individuare la voce che interessa.

Raggiunto con “tab” il pulsante “applica”, si prosegue nel percorso.

La pagina web successiva è costituita da una serie di caselle combinate e di campi editazione che sono esaminati di seguito:

l’utente, nella prima casella combinata, deve effettuare la scelta tra il catasto terreni e quello fabbricati della provincia indicata in precedenza. Spostandosi con il tasto “tab” o con “freccia giù”, raggiunge poi la casella nella quale deve selezionare il comune nel quale si trova l’immobile da ricercare: anche in questo caso l’individuazione dell’oggetto risulta più rapida se l’utente digita la prima lettera del nome del comune, in modo da restringere la ricerca con le frecce verticali alle sole voci che hanno la stessa iniziale.

A questo punto, occorre inserire, negli appositi campi editazione, attivando la modalità maschere se si usa una sintesi vocale Jaws fino alla versione 9, gli identificativi catastali del bene immobile di cui si cercano le informazioni.

Un’esposizione dettagliata su questi dati e su dove reperirli, è contenuta in un’apposita sezione del sito dell’Agenzia del Territorio, di seguito riportata e raggiungibile al link: http://www.agenziaterritorio.it/index.htm?id=1212

Visure catastali online

Modalità di identificazione e di ricerca degli immobili censiti al Catasto

Per effettuare la ricerca di un immobile all’interno degli archivi nazionali occorre indicare gli identificativi catastali dello stesso.

L’identificativo catastale in generale è costituito dalle seguenti informazioni:

  • Comune catastale
  • Sezione Amministrativa (per il solo catasto fabbricati)
  • Sezione Censuaria (per il solo catasto terreni)
  • Sezione Urbana (per il solo catasto fabbricati)
  • Foglio
  • Particella
  • Denominatore
  • Subalterno

Di seguito sono riportate alcune precisazioni in merito al significato ed all’uso di ciascuno dei campi sopra indicati.

Comune Catastale: ordinariamente, per ciascun comune, il confine territoriale individuato catastalmente è coincidente con il corrispondente confine amministrativo comunale. L’utente può quindi in generale far riferimento alla denominazione del comune amministrativo. Il dato è sempre obbligatorio. In generale il codice comune è composto da 4 caratteri coincidenti con quelli che compaiono nel codice fiscale dal 12° al 15° carattere. In alcune realtà territoriali, per mancata esecuzione di variazione degli atti catastali a seguito della modifica dei confini tra comuni, ovvero nascite di nuovi comuni l’utente si trova nella necessità di indicare il comune catastale di riferimento. In proposito si riporta, in tabella - pdf (39.11 KB), l’elenco delle differenze tra comuni catastali e comuni amministrativi munito delle relative correlazioni.

Sezione Amministrativa (per il solo catasto fabbricati): suddivisione (presente solo in alcuni contesti territoriali e quindi in generale non richiesta) del territorio del comune. E' tecnicamente denominata anche comune catastale e viene identificata da una lettera e da una denominazione. Il dato è obbligatorio se presente nell’identificativo catastale dell’immobile ricercato.

Sezione Censuaria (per il solo catasto terreni): suddivisione territoriale del comune catastale. E’ identificata da una lettera e da una denominazione. Il dato è obbligatorio se presente nell’identificativo catastale dell’immobile ricercato.

Sezione urbana (per il solo catasto fabbricati): ulteriore suddivisione del territorio comunale che al pari della sezione amministrativa è presente solo in alcuni comuni (e quindi in generale non è richiesta), indipendentemente dall’esistenza della sezione amministrativa. Per quanto il dato sia obbligatorio se presente nell’identificativo catastale dell’immobile ricercato il servizio di interrogazione assiste l’utente nella sua indicazione fornendo l’elenco dei beni che risponde ai dati parziali forniti e dal quale selezionare quello di specifico interesse.

Foglio: Porzione di territorio comunale che il catasto rappresenta nelle proprie mappe cartografiche. Il dato è sempre obbligatorio.

Particella: è detta anche mappale o numero di mappa, rappresenta all’interno del foglio, una porzione di terreno, o il fabbricato e l'eventuale area di pertinenza, e viene contrassegnata, tranne rare eccezioni, da un numero. Il dato è sempre obbligatorio.

Denominatore: dato eventualmente presente solo per immobili che appartengono al Catasto fondiario (province di Trieste e Gorizia, e porzioni di quelle di Udine e Belluno).

Subalterno: per il catasto fabbricati, dove presente, identifica un bene immobile, compresa la singola unità immobiliare esistente su una particella. L’unità immobiliare urbana è l’elemento minimo inventariabile che ha autonomia reddituale e funzionale. Generalmente nell’ipotesi di un intero fabbricato ciascuna unità immobiliare è identificata da un proprio subalterno. Qualora il fabbricato sia costituito da un’unica unità immobiliare il subalterno potrebbe essere assente. Il dato, qualora esistente, è necessario per l’univoca identificazione della singola unità immobiliare, diversamente il sistema produrrà l’elenco delle unità immobiliari urbane aventi stessa particella al fine della loro successiva selezione singola. Per il catasto terreni, dove presente essenzialmente si riferisce ai fabbricati rurali.

I campi editazione nei quali vanno inseriti i dati suddetti sono etichettati e, pertanto, sono agevolmente individuabili scorrendo le varie voci con “tab” o con le frecce verticali.

L’ultimo passo da compiere è quello di confermare i dati immessi con l’apposito pulsante: il sistema fornisce tutti i dati essenziali del bene, contenuti negli archivi catastali e la rendita catastale sia in euro che in lire. Nel caso in cui l’utente riscontri un errore o la mancanza di qualche elemento, può segnalarlo via web, compilando il form presente sul sito dell’Agenzia del Territorio, all’URL: http://www.agenziaterritorio.it/?id=719 dal cui contact center otterrà le correzioni e le rettifiche delle incongruenze segnalate.

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Per eventuali chiarimenti, scrivere a: Patrizia Onori



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