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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Testo del Comunicato

Comunicato Numero: 134

Oggetto: Ministero della Difesa. Indennita’ di mansione legge 113/1985, art. 9

Data: 25/07/2014

Ufficio: LAPR

Protocollo: 10466




Questo comunicato e’ presente in forma digitale sul Sito Internet: http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp
OGGETTO: Ministero della Difesa – Personale civile centralinisti non vedenti – Indennita’ di mansione Legge N. 113/1985, art. 9 – Diritto alla percezione durante i giorni di assenza per congedo ordinario e permessi 104/92


Con riferimento al comunicato N. 43 del 12/03/2014 in merito alla presa di posizione dell’Unione nel ritenere arbitrarie e prive di giustificazione normativa le decurtazioni delle somme per l’indennita’ di mansione operate a carico del personale centralinista non vedente dipendente del Ministero della Difesa, che abbia fruito delle ferie e dei permessi Legge N. 104/92, ho il piacere di farVi sapere che il Ministero della Difesa, sempre piu’ sotto pressione, alla fine ha recepito le nostre argomentazioni e ha dato mandato agli enti dove sono presenti i dipendenti destinatari di tale emolumento di quantificare le competenze gia’ maturate – e non percepite – dagli stessi, dandone comunicazione agli uffici amministrativi centrali, per il successivo pagamento.
E’ un successo per l’Unione, nonostante la resistenza del Ministero della Difesa come parte datoriale e soprattutto l’immobilismo delle organizzazioni sindacali; e’ un risultato che abbiamo raggiunto da soli nel tempo (il nostro primo intervento risale al settembre 2013 rif. prot. N. 14156/2013 del 10/09/2013), portando dalla nostra parte prima il Ministero dell’Economia e delle Finanze (parere MEF-RGS- Prot. 27684 del 26 marzo 2014), poi il Servizio contrattazione collettiva del Dipartimento Funzione Pubblica (parere DFP 0025335 P-4.17.1.14.5 del 07/05/2014), convincendoli sulla legittimita’ delle nostre richieste.
Alla fine, i nostri sforzi sono stati ripagati. Con lettera prot. N. M_D GCIV 0049501 del 22/07/2014 che alleghiamo (all.to 1 PDF), il Ministero della Difesa ha ripristinato lo stato di diritto confermando, per il proprio personale centralinista non vedente, il pagamento dell’indennita’ di mansione con il recupero dei ratei maturati e non riscossi per la quota residuale anno 2012 e la quota anno 2013, nei seguenti casi di assenza dal servizio :
* ferie;
* permessi di cui all’art. 33, co. 6, Legge N. 104/92;
* congedo per maternita’ (c.d. astensione obbligatoria);
* permessi per donatori di sangue e donatori di midollo osseo;
* assenza dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Vi invito, pertanto, ad informare tutti gli interessati della buona riuscita degli interventi.
Questa azione si colloca nel quadro piu’ ampio di mobilitazione dell’Unione contro gli abusi delle parti datoriali nel limitare i diritti e gli interessi dei lavoratori non vedenti, che ci vedra’ sempre in prima fila, senza mai voltare le spalle a chi ci chiede un aiuto.
Cordiali saluti.
Mario Barbuto
Presidente Nazionale


LAPR (EC/ec)


MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
3° Reparto – 5^ Divisione – 3^ Sezione
Indirizzo Postale: Viale dell’Università, 4 00185 ROMA
Posta elettronica: persociv@persociv.difesa.it
Posta elettronica certificata: persociv@postacert.difesa.it
Pdc: 3^ Sezione – dott. Michele Ruberti
tel. 06.4986.2583; linea mil. 600-2583

A Tutti gli enti
Loro sedi
All’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Onlus
Presidenza nazionale

e, p.c.
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio relazioni sindacali / Servizio contrattazione Collettiva
Palazzo Vidoni
Roma
Ministero dell’economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato / IGOP
Via XX Settembre, 97
Roma


OGGETTO: Ministero della Difesa - Personale civile centralinisti non vedenti - Indennità di mansione legge 113/1985, art. 9 - CCNI per la distribuzione FUA 2012.
Rif: e.mail dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti pervenuta in data 11.7.2014 con prot. ricezione n. 47090 e precedenti comunicazioni.
Seg: fg. prot. n. 15163 del 3.3.2014


Con foglio prot. n. 25335 del 7.5.2014 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito risposta alla richiesta di parere, prot. n. 5602/2014 del 16.4.2014, avanzata dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, nonché alla nota, prot. n. 27684 del 26.3.2014, formulata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato/IGOP, a sua volta investito della problematica in oggetto da questa Direzione Generale con lettera del 3.3.2014 prot. n. 15163. M_D GCIV 0049501 22-07-2014
Al riguardo occorre rammentare che il Dipartimento della Funzione Pubblica, nell’ambito dei controlli previsti ai sensi e per gli effetti dell’art. 40-bis, co. 2 del d.lgs. 165/2001, in sede di esame dell’Ipotesi di Accordo relativo alla distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione dell’A.D. anno 2012 aveva formulato una serie di osservazioni contenute nella nota n. 50850 del 13.12.2012 al cui recepimento aveva condizionato la sottoscrizione definitiva del CCNI sul FUA 2012.
In particolare, in quella sede il citato Dipartimento, riferendosi alle “particolari posizioni di lavoro” contemplate nell’art. 6 e disciplinate negli allegati da 1 ad 8 della cennata ipotesi accordo, nel richiamare l’articolo 45, comma 3, lettera c) del d.lgs. n. 165 del 2001, aveva rilevato l’incompetenza della contrattazione integrativa a disciplinare l’equiparazione dei giorni di assenza a quelli di presenza ai fini della corresponsione di talune voci retributive di carattere accessorio, riconoscendone invece l’esclusiva competenza in capo alle amministrazioni, ma solo “in ragione di specifiche disposizioni contrattuali di livello nazionale, ovvero normative”.
Orbene la stringenza del rilievo mosso, coniugata all’assenza di precisi riferimenti normativi, ha necessariamente imposto – in ossequio alla disposizione contenuta al co. 2, dell’Allegato 6 degli accordi integrativi sul FUA 2012 e 2013 - una prudenziale sospensione della erogazione dell’indennità in oggetto durante i giorni di assenza dal servizio per qualunque causa, in attesa di ulteriori pronunciamenti da parte degli organi di certificatori.
Con foglio in epigrafe il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ora precisato il contenuto delle osservazioni formulate nella nota n. 50850 del 13.12.2012, ribadendo la competenza unilaterale dell’Amministrazione, nella propria autonomia e responsabilità, a verificare i casi di equiparazione dei giorni di presenza ad assenza, specificando però in questa circostanza che tale operazione debba essere eseguita ottemperando alle vigenti norme “per lo più di carattere primario”.
Ciò premesso, quindi, fermo restando il principio per il quale l’indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato e non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio, conformemente al parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica con foglio prot. n. 25335 del 7/5/2014, l’indennità in parola nei seguenti casi di assenza dal servizio sarà corrisposta in ragione di specifica tutela normativa:
- ferie, godute ai sensi dell’art. 36 Cost. e dell’art. 16 CCNL 16/5/1995, come integrato dall’art. 34, co. 2, CCNL 16/2/1999;
- permessi di cui all’art. 33, co. 6 legge n. 104/1992;
- congedo per maternità (c.d. astensione obbligatoria) di cui agli artt. 16 e 17 d.lgs. n. 151/2001;
- permessi per donatori di sangue e donatori di midollo osseo, rispettivamente previsti dall’art. 1 della legge n. 584/1967, come sostituito dall’art. 13 della legge n. 107/1990, e dall’art. 5, co. 1 della legge n. 52/2001;
- assenza dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio ai sensi dell’art. 22, co. 2, CCNL 16/5/1995 e dell’art. 71, co. 1 del decreto legge n. 112/2008, conv. con modificazioni dalla legge n. 133/2008.
Sarà cura, pertanto, degli enti ove sono presenti dipendenti destinatari dell’indennità di mansione per centralinisti non vedenti quantificare le competenze già maturate ? e non percepite ? dagli stessi alla luce delle fattispecie normativamente tutelate sopra elencate e darne comunicazione agli uffici amministrativi destinatari degli elenchi del personale beneficiario della quota residuale FUS anno 2012 e della quota anno 2013, per il successivo pagamento unitamente a queste ultime.
IL CAPO REPARTO
Filippo Guagnano)

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