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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Testo della News

Oggetto: Decreto attuativo art. 5 L. 4/2004.

Data: 25/07/2007 08:04:00


prot. 16889/2007
On.le dr.ssa Beatrice Magnolfi
Sottosegretario
Ministero per le Riforme e l’Innovazione nella Pubblica Amministrazione
Corso V. Emanuele II, 116
00186 Roma

Oggetto: Decreto attuativo art. 5 L. 4/2004.


Gentile signora Sottosegretario,
risulta che il Collegio del CNIPA ha approvato, il 26 giugno 2007, schema tecnico di decreto riguardante le norme per l’accessibilità, da parte degli alunni disabili, agli strumenti didattici e formativi.
Peraltro su tale schema dei decreto i nostri rappresentanti nel gruppo che aveva proceduto alla formulazione del precedente schema di decreto, poi modificato dal CNIPA in quello che deve essere sottoposto alla Conferenza unificata, hanno sollevato varie perplessità sulle modifiche.
A tale proposito va ricordato che il precedente schema era stato formulato anche con l’intervento del rappresentante degli editori, che non aveva sollevato eccezioni.
Un primo gruppo di rilievi, formulato dal dr. Graziani del CNR, è il seguente:
Innanzi tutto risulta deludente che il decreto appaia in versione minimale rispetto ai contributi forniti dai gruppi di lavoro, istituiti presso il CNIPA e l’allora MIUR, sui diversi argomenti relativi all’art. 5 della legge. Manca infatti completamente tutto ciò che riguarda le piattaforme di e-Learnig e i “Learnig objects”, per il quale l’apposito gruppo di lavoro aveva messo a punto dei requisiti specifici molto ben fatti, pubblicati su Pubbliaccesso già un anno fa. Pare che venga emesso un documento a parte su questo argomento, direttamente dal CNIPA o in forma di decreto del Dipartimento Innovazione e Tecnologie della Funzione Pubblica, ma inserito nello stesso decreto degli altri argomenti avrebbe assunto un ben diverso rilievo.
Anche i restanti argomenti (libri di testo e software didattico), contenuti nella presente bozza, risultano eccessivamente semplificati rispetto alle formulazioni dei rispettivi gruppi di lavoro, tanto da perdere in chiarezza.
In particolare, la parte riguardante i libri di testo, restringe in pratica l’argomento, che noi chiamavamo “documenti in formato elettronico” in generale, ai soli libri propriamente detti. Questo, se da un lato scioglie qualche dubbio interpretativo sull’art. 5, non considera che fra gli strumenti didattici ci sono altri materiali che presentano gli stessi problemi dei libri di testo, come appunti, fotocopie, questionari ecc.., che vengono usati e distribuiti direttamente dagli insegnanti agli allievi. Questo introduce anche alcune rigidità applicative, come il requisito che impone che ci sia sempre un indice con collegamenti ipertestuali ai contenuti, da noi indicato solo per testi di certe dimensioni, ritenendolo superfluo per documenti semplici e brevi.
Desta qualche perplessità anche il formato prescritto dei libri, su un supporto che contenga sempre anche il programma di consultazione, quando sappiamo che questo programma sarà comune a molti testi. Fra l’altro, si può osservare che non è specificato che tale programma sia accessibile, dando questo per scontato, mentre scontato non è. Infatti, dal momento che viene richiesto che tale programma sia gratuito, c’è il rischio che venga fornito un prodotto “open source”, equivalente funzionalmente ad un prodotto commerciale, come ad esempio MS Word, ma non altrettanto accessibile di questo. L’accessibilità del programma di consultazione era invece stata chiaramente indicata dal gruppo di lavoro.
Ma il limite maggiore del decreto, riguardo sempre ai libri di testo, consiste nella mancanza di ogni indicazione sul formato con il quale gli editori devono fornire il materiale e su chi dovrà occuparsi della sua rielaborazione in forma accessibile, secondo i requisiti citati nel decreto. Questi infatti si limitano a dire come devono essere fatti i libri elettronici accessibili ma non dice niente sul processo che dovrà permettere la loro disponibilità. Questo lo sapevamo già in sede di gruppo di lavoro poiché si erano manifestate le solite resistenze da parte della rappresentanza degli editori. La tesi degli editori è sempre la stessa: paura degli abusi, richiesta di garanzie, aggravi economici non coperti, difficoltà tecniche vere o presunte ed anche che loro hanno “già dato” con il noto accordo con la BIC e con la UIC, che sappiamo come abbia funzionato solo in parte. C’è da notare anche che la cosa non riguarda solo i ciechi, ma anche altre categorie di disabili, come quelli motori e i dislessici, per cui non ci si può aspettare che la BIC possa coprire da sola tutte le necessità.
La parte riguardante il software didattico appare più completa ed equilibrata, anche se non è facile prevedere come sarà accolta dagli sviluppatori. Sugli argomenti trattati dalla bozza di decreto è mancata infatti la fase di esposizione su Pubbliaccesso per la raccolta dei commenti degli interessati, come è stato sempre fatto per il decreto del luglio 2005 e sul citato argomento di e-Learning e Learning objects.
Infine, è abbastanza scoraggiante che sia passato così tanto tempo per arrivare alla normativa applicativa dell’art. 5 e ad un risultato prevedibilmente poco incisivo.
La dr.ssa Leporini, sempre del CNR, ha formulato le seguenti osservazioni:
Sebbene il documento rappresenti un passo avanti nella direzione desiderata, penso che lo stesso decreto abbia impiegato veramente troppo tempo per giungere allo stato attuale. Trovo che il documento approvato sia molto riduttivo rispetto al lavoro svolto - a mio parere molto bene - dai
gruppi di lavoro riunitisi lo scorso anno presso il CNIPA e il MIUR. In breve tempo, tali gruppi
di lavoro hanno prodotto tre documenti ben articolati che alla fine a mio avviso non sono stati presi in considerazione come avrebbero meritato.
Dopo questa considerazione di carattere generale, passo ad esprimere alcune considerazioni più
specifiche sul decreto approvato dal CNIPA.
Sebbene l'attuale decreto al primo comma dell'art. 2 (Requisiti tecnici) dichiari di dettare le regole per "l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi di cui all'articolo 5", ritengo che in realtà solo in parte soddisfi tale articolo.
Tenuto infatti conto che tra gli strumenti didattici e formativi si debba includere non solo
il libro digitale, ma tutti gli strumenti applicativi utilizzati per la didattica e gli strumenti di formazione a distanza in e-learning, ritengo che il presente decreto in pratica prenda
in considerazione solo una parte dei sopra citati strumenti.
Riguardo gli strumenti per l'e-learning, incluso i learning object, il gruppo riunitosi presso il
CNIPA aveva stilato un valido documento comprendente le regole minime per garantire l'accessibilità delle piattaforme utilizzate per l'erogazione della formazione, così come per i
contenuti (learning object).
Dispiace che quindi tale lavoro sia in realtà per il momento non preso in considerazione, se non quello di pubblicarlo come studio su PubbliAccesso.
Tra l'altro il presente decreto non solo non considera per niente tale studio sull'e-learning,
ma al comma 2 dell'art. 2 (Requisiti tecnici) dichiara che " Agli strumenti didattici e formativi veicolati attraverso tecnologie Web si applicano le norme già definite nel decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie datato 8 luglio 2005". Ciò quindi mi preoccupa un po' sul fatto che alla fine il lavoro del gruppo del CNIPA sull'e-learning non sarà considerato e il tutto sarà sminuito semplicemente riconducendo(non appropriatamente) l'e-learning al Web.
Anche nel caso in cui si vorrà considerare tale studio come base di altro decreto a sé, se solo pensiamo al tempo necessario per giungere a questo, mi domando quanto altro tempo dovrà passare per avere un nuovo decreto attuativo per l'e-learning. Penso che tutto sommato si potesse già considerare quel lavoro del gruppo CNIPA che in fondo è pronto da oltre più di un anno.
Poi il presente decreto mi pare troppo riduttivo anche se solo riferito ai documenti in formato
elettronico. Negli articoli si fa in realtà riferimento al solo libro in formato digitale, quando invece in ambito scolastico assumono importanza anche gli altri tipi di documenti elettronici, quali appunti, dispense, presentazioni in PowerPoint, ecc.
Infatti, sebbene I documenti elettronici indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera c), sembra che
includano tutte le tipologie e non solo il libro elettronico, in realtà nel successivo articolo 2,
ai commi 3 e 4 si dichiara che "3. ... ove si tratti dei libri di testo..." e ancora " 4.
La copia del testo di cui al precedente comma 3, punto a), è redatta seguendo le linee guida per
l'accessibilità di cui all'allegato A".
Inoltre il titolo dell'allegato A è espressamente "Linee guida editoriali per i libri di testo".
Pertanto alla fine non mi pare sia chiaro quali siano le regole da seguire per redigere documenti
elettronici didattici (dispense, appunti, ecc.) in forma accessibile.
Come ho già accennato al Dr. De Vanna con una nota inviatagli un paio di mesi fa sulla bozza
del decreto che ci aveva fatto visionare, ciò che mi preoccupa è che una volta che questo decreto
sarà in vigore è che appunto tali tipologie di strumenti formativi potranno essere distribuite
anche in formato non accessibile perché non si tratta di libri digitali. Ciò lo ritengo
rischioso per gli studenti non vedenti che potrebbero trovarsi a consultare presentazioni e
altro materiale in formato elettronico "non accessibile" o "non fruibile".
Infine laddove si parla esplicitamente del libro elettronico, trovo affatto non appropriato che si
richieda che assieme al formato elettronico del libro stesso sia fornito anche il programma di
lettura nell'ultima versione e senza costi onerosi di licenza d'uso. Se da un lato questo potrebbe essere visto come requisito positivo, dall'altro mi sento di dire che in realtà questo in un certo senso definisce il "solo" formato con cui il testo dovrà essere fornito (PDF). Sono infatti esclusi altri formati come MSWord, RTF, ecc. Anche se poterlo avere in formato PDF accessibile sarebbe già un buon risultato, ritengo che tale scelta sia limitativa e quindi non porrei vincoli, proprio per non escludere la possibilità di fornire anche altri formati.
Mi pare invece buono ciò che riguarda il software didattico. Ho notato che rispetto alla bozza che ci è stata inviata un paio di mesi fa, in questo decreto è stato aggiunto il comma 7 all'articolo 2 in cui, come avevamo richiesto, è espressamente indicato la necessità di disporre di tempo aggiuntivo per le prove di valutazione.
In ultimo, ciò che invece non viene preso in considerazione dal decreto e che invece rappresenta sicuramente un punto cruciale dell'annosa questione dei libri in formato elettronico, è come imporre alle case editrici di fornire i testi in formato elettronico; è inoltre necessario definire a chi le case editrici dovranno fornire i libri e soprattutto chi dovrà occuparsi di trasformare un libro fornito in formato elettronico in altrettanto formato elettronico accessibile.
Durante le riunioni dei gruppi di lavoro presso il MIUR si era parlato di possibile specifica convenzione con gli editori, ma il tutto è finito lì, non si è più sentito niente.
Se questa questione non viene affrontata seriamente si rischia che il tutto alla fine non abbia senso.
E' inutile avere tante belle regole da applicare a non si sa cosa...!!!
In conclusione, ritengo che ciò che sarebbe utile si può così riassumere:
(1) Che il presente decreto possa essere modificato includendo i documenti elettronici in
generale (magari modificando il comma 4 dell'articolo 2 (requisiti tecnici);
(2) Far presente la necessità di rivedere il DM 8 luglio 2005 per potervi includere anche i
casi di e-learning, o in alternativa aver quanto prima un nuovo decreto per questa metodologia di formazione a distanza.
(3) Decidersi a definire una convenzione concreta che garantisca la fornitura dei libri in
formato elettronico da parte delle case editrici.
Come può constatare, onorevole Sottosegretario, lo schema adottato dal Collegio del CNIPA appare riduttivo rispetto a quello a suo tempo messo a punto dal Ministero dell’Istruzione.
Confido, pertanto, in Suo autorevole intervento affinché venga adottato decreto che tenga conto delle reali esigenze di accessibilità da parte degli alunni e studenti disabili.
Grato di quanto vorrà fare, e di un Suo cortese cenno di riscontro, Le porgo i più cordiali saluti.
Prof. Tommaso Daniele
Presidente Nazionale

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