UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS
Consiglio Regionale d'Abruzzo

  

  

LEGGE REGIONALE DEL 3 AGOSTO 2011, N.26

Modifiche alla L.R. 13 aprile 1995, n. 49 "Contributo al Consiglio regionale dell'Unione italiana dei ciechi per l'acquisto di apparecchi tiflotecnici ed elettronici in favore dei non vedenti".

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1

Modifiche al comma 2 dell’art. 2 della L.R. n. 49/1995

1. Il comma 2 dell’art. 2 della L.R. 13 aprile 1995, n. 49 è sostituito dal seguente:

"2. Le istanze dei richiedenti sono inoltrate al Consiglio Regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno corredate dalle certificazioni richieste dall'Unione, e devono contenere l’indicazione del tipo di ausilio prescelto, fra pc fisso con monitor, netbook, netebook e stampante (a prescindere dalla marca, dal modello e dalle specifiche tecniche). Le istanze devono contenere l’esplicita dichiarazione del richiedente di non aver usufruito negli ultimi 3 anni della fornitura gratuita del medesimo ausilio da parte di altro Ente pubblico."

Art. 2

Modifiche al comma 3 dell’art. 2 della L.R. n. 49/1995

1. Il comma 3 dell’art. 2 della L.R. 13 aprile 1995, n. 49 è sostituito dal seguente:

"3. Il Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi individua per ogni tipo di ausilio i modelli con caratteristiche tecniche più confacenti al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, e provvede agli acquisti favorendo quanto più possibile la centralizzazione degli stessi, sia per motivi di ordine economico sia ai fini dell'assistenza. Il Consiglio Regionale dell’Unione Italiana Ciechi, considerata la continua evoluzione tecnologica e tiflotecnica, previo parere della Commissione Tecnica istituita, può altresì individuare nuove tipologie di ausili elettronici concedibili."

Art. 3

Modifiche al comma 1 dell’art. 3 della L.R. n. 49/1995

1. Il comma 1 dell’art. 3 della L.R. 13 aprile 1995, n. 49 è sostituito dal seguente:

"1. I non vedenti che abbiano usufruito di qualsiasi ausilio elettronico o tiflotecnico, in via ordinaria non possono richiederne altri se non è trascorso un periodo di tre anni dalla precedente concessione."

Art. 4

Modifiche al comma 2 dell’art. 4 della L.R. n. 49/1995

1. Il comma 2 dell’art. 4 della L.R. 13 aprile 1995, n. 49 è sostituito dal seguente:

"2. La somma assegnata e non impegnata per la concessione degli ausili può essere destinata a corsi di formazione per l’ottenimento, da parte dei minorati della vista residenti nella Regione Abruzzo, dell’attestato all’uso di personal computer previsto dal comma 1 dell’art. 2 per accedere ai benefici della presente legge."

Art. 5

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta variazioni di natura finanziaria al bilancio regionale.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 3 Agosto 2011

IL PRESIDENTE GIOVANNI CHIODI

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TESTO DEGLI ARTICOLI 2, 3 e 4 DELLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 1995, N. 49

"Contributo al Consiglio regionale dell’Unione italiana dei ciechi per l’acquisto di apparecchi tiflotecnici ed elettronici in favore dei non vedenti"

COORDINATO CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 3 AGOSTO 2011, n. 26

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eurlex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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Art. 2

1. Il Consiglio regionale dell’Unione italiana dei ciechi redige una graduatoria annuale di priorità per l’acquisto di apparecchi tiflotecnici ed elettronici da assegnare, in proprietà, a persone non vedenti residenti in Abruzzo che abbiano conseguito un attestato all’uso di personal computers e similari, con precedenza a :

1) studenti nell’esercizio dell’attività scolastica;

1-bis) soggetti con titolo di studio o qualifica professionale in attesa di collocazione al lavoro;

2) lavoratori che esercitano la rispettiva attività in via prioritaria;

3) coloro che ne facciano richiesta per la propria autonomia.

2. Le istanze dei richiedenti sono inoltrate al Consiglio Regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno corredate dalle certificazioni richieste dall'Unione, e devono contenere l’indicazione del tipo di ausilio prescelto, fra pc fisso con monitor, netbook, netebook e stampante (a prescindere dalla marca, dal modello e dalle specifiche tecniche). Le istanze devono contenere l’esplicita dichiarazione del richiedente di non aver usufruito negli ultimi 3 anni della fornitura gratuita del medesimo ausilio da parte di altro Ente pubblico.

3. Il Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi individua per ogni tipo di ausilio i modelli con caratteristiche tecniche più confacenti al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, e provvede agli acquisti favorendo quanto più possibile la centralizzazione degli stessi, sia per motivi di ordine economico sia ai fini dell'assistenza. Il Consiglio Regionale dell’Unione Italiana Ciechi, considerata la continua evoluzione tecnologica e tiflotecnica, previo parere della Commissione Tecnica istituita, può altresì individuare nuove tipologie di ausili elettronici concedibili.

4. Tutti i richiedenti concorrono alla spesa complessiva dell’ausilio per un importo pari al 30%, ad eccezione degli studenti che concorrono per un importo pari al 10%.

Art. 3

1. I non vedenti che abbiano usufruito di qualsiasi ausilio elettronico o tiflotecnico, in via ordinaria non possono richiederne altri se non è trascorso un periodo di tre anni dalla precedente concessione.

2. Gli studenti e i lavoratori che hanno usufruito già di apparecchi entro i quattro anni di cui al precedente comma, nell’eventuale richiesta di altri ausili, entrano in graduatoria con il criterio di cui al punto 3 del comma 1 dell’art. 2.

Art. 4

1. Il Consiglio regionale dell’Unione italiana dei ciechi deve inoltrare, al Settore Sanità, Sicurezza Sociale ed Igiene, entro e non oltre il 30 marzo dell’anno successivo a quello dell’avvenuta erogazione del contributo di cui all’art. 1, una dettagliata relazione con allegata la graduatoria di priorità.

2. La somma assegnata e non impegnata per la concessione degli ausili può essere destinata a corsi di formazione per l’ottenimento, da parte dei minorati della vista residenti nella Regione Abruzzo, dell’attestato all’uso di personal computer previsto dal comma 1 dell’art. 2 per accedere ai benefici della presente legge.


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