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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Testo della Circolare

Circolare Numero: 200

Oggetto: Corsi di formazione professionale per "Massofisioterapista non vedente". Nuovo quadro ordinamentale

Data: 19/07/2011

Ufficio: IA

Protocollo: 13449


Ai Presidenti dei Consigli Regionali della
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus
Ai Presidenti delle Sezioni Provinciali della
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus
Ai Componenti il Consiglio Nazionale della
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus
Ai Componenti il Collegio dei Probiviri della
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus
LORO SEDI


Questa circolare e' presente in forma digitale sul Sito Internet: http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp
OGGETTO: Corsi di formazione professionale per "Massofisioterapista non vedente". Nuovo quadro ordinamentale

A seguito di una nostra nota del 13 giugno u.s., la Direzione Generale del Ministero dell'Istruzione competente in materia di istruzione e formazione tecnica superiore e di rapporti con i sistemi formativi delle Regioni, nella persona del Direttore, Raimondo Murano, ha rappresentato, con indubbia perizia, la collocazione dei corsi di formazione professionale per massofisioterapisti non vedenti, nel quadro derivato dalla revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico degli istituti di istruzione secondaria superiore di secondo grado e dal raccordo, concordato in Conferenza Unificata, tra l'offerta formativa di detti istituti e quella del sistema dell'istruzione e formazione professionale, che ricade sotto la competenza esclusiva delle Regioni.
Trasmessa con prot. n. 2367/AOODGPS del 16 giugno 2011, la nota dirigenziale, che di seguito trascriviamo integralmente, e' estremamente chiara e non richiede precisazioni o commenti.
Facciamo, solo, presente che, al riassetto del secondo ciclo di istruzione e al suo raccordo con il sistema dell'istruzione e formazione professionale, abbiamo dedicato la Circolare n. 15 del 20 gennaio 2011, cui rinviamo per gli approfondimenti del caso.
La nota a firma del Direttore Generale reca come oggetto il seguente: "Massofisioterapista non vedente. Collocazione nel nuovo quadro ordinamentale" e recita:
"A seguito della nota inviata dalla S.V. allo Scrivente, in data 13 giugno u.s., relativa all'oggetto, si rappresenta quanto segue.
La complessiva tematica del passaggio dell'offerta formativa in oggetto dal previgente ordinamento, che prevedeva la competenza statale anche in materia di qualifiche professionali, all'attuale assetto dell'istruzione e formazione professionale, di competenza regionale, richiede - ad avviso della Scrivente - di distinguere l'ambito attinente all'offerta formativa dall'ambito della spendibilita' in termini occupazionali del relativo titolo di studio.
1. L'offerta formativa
Nell'ambito delle qualifiche professionali statali del previgente ordinamento, figurava anche la qualifica di "massofisioterapista", collocata nel settore atipico per non vedenti (insieme alla qualifica di "centralinista telefonico").
Nella situazione attuale, come noto, non sara' piu' attivabile, dall'anno scolastico 2011/2012, la qualifica statale di "massofisioterapista".
Sin da gennaio 2011, il MIUR ha sollecitato le Regioni - competenti in materia di rilascio delle qualifiche professionali - ad individuare una soluzione per assicurare comunque il mantenimento di una analoga offerta formativa per i non vedenti. La proposta avanzata dalle Regioni, di prossima approvazione in sede di Conferenza Stato Regioni e condivisa anche da codesta Associazione, e' quella di una ri-scrittura dell'indirizzo "Estetica" della figura di "Operatore del benessere".
Corre l'obbligo di precisare che, a tutela degli Istituti Professionali per Ciechi, la Scrivente ha concordato con il Coordinamento tecnico della IX Commissione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni che anche l'indirizzo "Estetica", cosi' ridefinito, possa essere offerto in regime di sussidarieta', secondo le modalita' definite con l'Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010.
2. L'occupabilita'
Per quanto riguarda le professioni sanitarie, le norme di riferimento, presidiate dal Ministero della Salute, non consentono, a chi e' in possesso della qualifica di "Massofisioterapista" l'esercizio di tali professioni, per le quali e' richiesto, infatti, un titolo di studio terziario.
Con riferimento, invece, alla normativa relativa al collocamento obbligatorio, la tenuta dei relativi Albi rientra nelle competenze del Ministero del Lavoro, peraltro, gia' coinvolto nella fase di definizione della nuova offerta formativa di cui sopra. Al riguardo, la Scrivente non manchera' di segnalare la necessita' di aggiornare le denominazioni dei titoli di studio richiesti per l'iscrizione agli Albi in parola.
Nel confermare la piena collaborazione e la disponibilita' a fornire ulteriori chiarimenti, si prega la S.V. di voler partecipare quanto suesposto alle proprie sezioni territoriali ed a tutti coloro che sono interessati alla tematica in parola".
Naturalmente, confermiamo il nostro impegno ad ottenere che a quanti, tra i nostri ragazzi scelgano di conseguire una qualifica professionale invece che un diploma di istruzione secondaria superiore o di istruzione terziaria, vengano garantiti adeguati strumenti di sostegno didattico. Ricordiamo che la legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'art. 17, comma 1, dispone che le Regioni realizzano l'inserimento della persona disabile negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati; garantiscono agli allievi con disabilita', che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari, l'acquisizione di una qualifica anche mediante attivita' specifica nell'ambito delle attivita' del centro di formazione professionale, tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico; e, a tal fine, forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.
Fin da ora, inoltre, ci impegniamo a chiedere alle Regioni Toscana e Campania di prevedere, nell'ambito della programmazione della rispettiva offerta formativa, che gli Istituti Professionali Statali "Aurelio Nicolodi" di Firenze e "Paolo Colosimo" di Napoli possano attivare, in regime sussidiario, gli istituendi corsi di qualifica triennale per "Operatore del benessere". Analogo impegno assumiamo, in relazione agli Istituti "Florio e Salamone" di Palermo e "Ardizzone e Gioeni" di Catania, nei confronti della Regione Sicilia, la cui autonomia statutaria richiede, generalmente, interventi diversi da quelli posti in essere nel resto del Paese.
Per intanto, restiamo in attesa che la Conferenza Stato Regioni inserisca formalmente nel repertorio delle qualifiche professionali quella dell'"Operatore del benessere".
Cordiali saluti

IL PRESIDENTE NAZIONALE
Prof. Tommaso Daniele






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