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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Testo del Comunicato

Comunicato Numero: 76

Oggetto: Ordinanza Ministeriale n. 350 del 2 maggio 2018 - Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento de

Data: 11/05/2018

Ufficio: I

Protocollo: 5682


Care amici e cari amici,
in riferimento all’O.M n. 350 del 2 maggio 2018, invitiamo i referenti regionali e territoriali dell’Istruzione, nonchéi responsabili dei CDT e dei CCT, a prendere visione dell’ordinanza ministeriale al fine di seguire con attenzione le procedure di iscrizione agli esami e di poter concordare e valutare adeguatamente ogni strategia con gli insegnanti di sostegno e/o educatori che seguono i nostri studenti, finalizzata a sostenere l’iter degli adempimenti per l’esame di maturità e garantire ogni intervento di tipo tecnologico e afferente gli strumenti e i materiali; inoltre i nostri studenti avranno la necessità di essere seguiti nelle fasi di svolgimento delle simulazioni concernenti le prove d’esame, in particolare quelle relative alla terza prova e del colloquio, solitamente poste in essere nei mesi precedenti l’esame di Stato.
Si riportano alcuni stralci dell’ordinanza ministeriale n. 350 del 2.5.2018 specificatamente riferite ai casi solitamente seguiti dai nostri esperti in scienze tiflologiche.


Art. 1. Inizio della sessione di esame
La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado ha inizio, in ciascun anno scolastico, nel giorno fissato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Per l’anno scolastico 2017/2018, la sessione inizia il giorno 20 giugno 2018 presso tutti gli istituti sede d’esame.

Art. 22. Esami dei candidati con disabilità
Ai sensi dell’art.16, comma 3, dell’ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, per i voti riportati nello scrutino finale si aggiunge che la valutazione è riferita al PEI esclusivamente nel registro degli esami e nelle certificazioni rilasciate, non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.
Ai sensi dell’articolo 6 del DPR 23 luglio 1998, n. 323, la commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per la l’autonomia e la comunicazione, predispone per i canditi con disabilità prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati.
Tali prove equipollenti, in coerenza con il PEI, possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modalità diverse, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti, ma comunque atti a consentire la verifica degli obiettivi di apprendimento previsti dallo specifico indirizzo di studi, al fine del rilascio del relativo diploma.
Per la predisposizione delle prove d’esame e nel corso del loro svolgimento, la commissione d’esame, può avvalersi di personale esperto; a tal fine la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l’alunno durante l’anno scolastico.
Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dell’alunno con disabilità vengono nominati dal Presidente della Commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della Commissione.
I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche in codice Braille, ove vi siano scuole che le richiedano per candidati non vedenti.
Per quei candidati che non conoscono il codice Braille si possono richiedere ulteriori formati (audio e/o testo), autorizzando anche l’utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attività scolastica ordinaria.
Per i candidati ipovedenti i testi della prima e seconda prova scritta sono trasmessi in conformità alle richieste delle singole scuole le quali indicano su apposita funzione SIDI tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea.
In ogni caso, per tutte le prove in formato speciale le scuole daranno comunicazione anche alla Struttura Tecnica Esami di Stato via mail (segr.servizioisp@istruzione.it).

Per i candidati che non conoscono il codice Braille la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche l’utilizzazione di ausili idonei, abitualmente in uso in corso dell’attività scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda scritta sono trasmessi in formati ingrandito, su richiesta dell’istituto scolastico interessato, ne in ogni caso comunica alla Struttura Tecnica Esami di Stato del Ministero la percentuale di ingrandimento.
I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte, anche in modalità grafica o scrittografica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, e del colloquio, previsti dal comma 3, dell’art.16, della legge 5 febbraio 1992,n.104, non possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilì dal calendario degli esami.
In casi eccezionali, la Commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in numero maggiore di giorni.
Per tutti i candidati di cui al presente articolo, il riferimento all’effettuazione delle prove equipollenti o differenziate va indicato solo nell’attestazione di cui all’articolo 13 del DPR n.323/1998 e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.

Mario Barbuto
Presidente Nazionale

I MC



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