Indice
Capo I Bilancio di Previsione
- Art. 1 Principi generali
- Art. 2 Criteri di formazione del bilancio
- Art. 3 Integrità ed universalità del bilancio
- Art. 4 Struttura del bilancio
- Art. 5 Contenuto del bilancio di previsione
- Art. 6 Fondo di riserva
- Art. 7 Variazioni e storni di bilancio
Capo II Gestione Finanziaria
Entrate
- Art. 8 Fasi dell'entrata
- Art. 9 Accertamento delle entrate
- Art. 10 Riscossione e versamento delle entrate
- Art. 11 Reversali di incasso
Spese
- Art. 12 Fasi della spesa
- Art. 13 Assunzione degli impegni di spesa
- Art. 14 Liquidazione della spesa
- Art. 15 Ordianzione della spesa
- Art. 16 Caratteristiche dei mandati di Pagamento
- Art. 17 Documentazione dei mandati
- Art. 18 Estinzione dei mandati di pagamento
Capo III Servizio di cassa
Capo IV Conto consuntivo
- Art. 21 Struttura del conto consuntivo
- Art. 22 Rendiconto finanziario
- Art. 23 Conto economico
- Art. 24 Stato patrimoniale
- Art. 25 Situazione amministrativa
- Art. 26 Accertamento dei residui
- Art. 27 Perenzione dei residui passivi
Capo V Contabilità semplificata
- Art. 28 Gestione finanziaria
- Art. 29 Struttura del bilancio
- Art. 30 Registrazione dei movimenti contabili
- Art. 31 Rinvio
Capo VI Norme comuni e transitorie
CAPO I - BILANCIO DI PREVISIONE
Articolo 1 - Principi generali
1) La gestione finanziaria della Presidenza Nazionale e delle strutture dell'Unione
Italiana Ciechi si svolge in base al bilancio annuale di previsione, approvato
a norma di statuto.
2) L'esercizio finanziario inizia il giorno 1 gennaio e termina il giorno
31 dicembre di ciascun anno.
3) Le strutture dell'Unione le cui entrate correnti non abbiano superato,
nell'esercizio finanziario precedente, l'importo di duecentoquarantamila euro, possono optare per la gestione finanziaria semplificata, di cui agli
articoli da 28 a 30.
Articolo 2 - Criteri di formazione del bilancio
1) Il bilancio annuale di previsione è formulato in termini finanziari
di competenza.
2) Il bilancio si compone dello stato di previsione dell'entrata, dello stato
di previsione della spesa, e del quadro generale riassuntivo: sono anche allegati
al bilancio il documento concernente le partite di giro, e gli eventuali bilanci
delle gestioni speciali.
3) Il bilancio è suddiviso, sia per le entrate che per le spese, in
titoli (con riferimento alla provenienza ed alla ordinarietà) ed in
categorie (con riferimento alla natura economica).
4) L'unità elementare del bilancio è costituita dal capitolo,
che può tuttavia, ove occorra, essere distinto in articoli.
5) Le partite di giro comprendono entrate ed uscite che si pareggiano, in
quanto effettuate per conto di terzi e costituenti, nello stesso tempo, un
credito ed un debito. I movimenti di entrata e di spesa relativi a partite
di giro sono evidenziati in documento separato, allegato al bilancio di previsione.
6) Le attività dirette alla produzione e distribuzione di beni e servizi,
effettuate in adempimento dei fini statutari, sono costituite in gestioni
speciali.
7) I fondi eccedenti le normali esigenze di cassa vengono trasformati in titoli
di stato, o messi a reddito mediante utilizzi transitori.
8) Per le gestioni speciali può essere tenuto apposito e separato bilancio,
da allegare al bilancio di previsione, nel quale ultimo vengono esclusivamente
iscritti, rispettivamente fra le entrate e le uscite, l'utile o la perdita
di gestione. L'utile di gestione è acquisito al bilancio, mentre la
perdita di gestione costituisce uscita a ripiano del disavanzo di gestione.
9) Il bilancio delle gestioni speciali può essere tenuto con le caratteristiche
e modalità dei bilanci aziendali.
Articolo 3 - Integrità ed universalità del bilancio
1) Le entrate e le spese sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale,
senza riduzione alcuna per effetto di correlative spese od entrate.
2) Salvo quanto disposto all'art. 2 comma 7, relativamente alle gestioni speciali,
ovvero da disposizioni di legge, è vietata la gestione di fondi al
di fuori del bilancio.
Articolo 4 - Struttura del bilancio
1) Le entrate sono classificate nei seguenti titoli:
- Titolo I - Entrate correnti od ordinarie
- Titolo II - Entrate straordinarie e in conto capitale
- Titolo III - Contabilità speciali
2) Le spese sono classificate nei seguenti titoli:
- Titolo I - Spese correnti od ordinarie
- Titolo II - Spese straordinarie e in conto capitale
- Titolo III - Contabilità speciali
3) La classificazione per categorie e capitoli è determinata dalla Direzione
Nazionale con proprio provvedimento.
4) La suddivisione delle entrate e delle spese nei titoli e nelle categorie
è vincolante, mentre per i capitoli ha valore indicativo, potendo essere
ridotti, integrati o modificati, secondo le esigenze delle singole strutture.
5) Il titolo III, sia dell'entrata che della spesa, riporta le risultanze
delle gestioni speciali.
Articolo 5 - Contenuto del bilancio di previsione
1) Il bilancio di previsione mette a confronto gli stanziamenti proposti con
quelli dell'esercizio in corso, definiti al momento della formulazione del
preventivo.
2) Il bilancio di previsione determina le entrate e le uscite che si prevede,
rispettivamente, di accertare e di impegnare nell'esercizio finanziario.
3) Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio, tenendo conto
dei risultati dell'esercizio in corso all'atto della formulazione, e di quello
precedente. Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento
della loro attendibilità.
4) Per ciascun capitolo il bilancio di previsione indica l'ammontare presunto
dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente, quello
delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di
impegnare.
5) Il bilancio di previsione è introdotto da una relazione illustrativa
e giustificativa degli stanziamenti e delle variazioni rispetto alle previsioni
dell'esercizio in corso.
6) Il bilancio di previsione è accompagnato dalla relazione del Collegio
dei Sindaci; a tal fine il bilancio è sottoposto al Collegio, di norma
trenta giorni prima di quello della convocazione dell'organo competente alla
approvazione.
Articolo 6 - Fondo di riserva
1) Nelle spese correnti del bilancio di previsione è iscritto, in apposito
capitolo, il fondo di riserva per le spese impreviste, nonché per le
maggiori spese che si verifichino durante l'esercizio.
2) L'ammontare del fondo di riserva non può superare il cinque per
cento delle spese correnti.
3) Sul fondo di riserva non possono essere assunti impegni di spesa, né
emessi mandati di pagamento. Il fondo di riserva viene utilizzato esclusivamente
per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente.
Articolo 7 - Variazioni e storni di bilancio
1) Le variazioni di bilancio sono di competenza dell'organo competente ad approvare
il bilancio.
2) Le variazioni che comportino nuove e maggiori spese sono effettuate soltanto
in presenza della necessaria copertura finanziaria.
3) Gli storni di fondi da un capitolo ad un altro, compresi quelli dal fondo
di riserva, sono di competenza, rispettivamente, della Direzione Nazionale,
dei Consigli Regionali e dei Consigli Sezionali.
CAPO II GESTIONE FINANZIARIA
ENTRATE
Articolo 8 - Fasi dell'entrata
Le fasi dell'entrata sono l'accertamento, la riscossione ed il versamento.
Articolo 9 - Accertamento delle entrate
1) Le entrate sono accertate una volta acquisita l'identità del debitore
e la certezza del credito, nonché appurati titolo, ragione ed entità
del credito.
2) Le entrate accertate sono iscritte nei competenti capitoli di bilancio,
quale competenza dell'esercizio finanziario, per l'ammontare del credito che
viene a scadenza entro l'esercizio.
3) Le entrate accertate e non riscosse entro l'esercizio costituiscono i residui
attivi, che vengono iscritti tra le attività del conto patrimoniale.
Articolo 10 - Riscossione e versamento delle entrate
1) Le entrate sono riscosse dall'Istituto di credito cui è affidato
il servizio di cassa, tramite ordini di riscossione (reversali di incasso).
2) L'Istituto cassiere non può rifiutare l'incasso di somme, anche
in mancanza di preventiva reversale d'incasso; in tale ipotesi l'Istituto
deve chiedere tempestivamente la regolarizzazione contabile dell'incasso
3) Le somme pervenute direttamente all'ente vengono tempestivamente versate
all'Istituto cassiere, previa rituale annotazione. Con tali somme è
vietato effettuare direttamente pagamenti.
4) Le somme pervenute in conto corrente postale vengono periodicamente, e
comunque non oltre il mese, versate all'Istituto cassiere, sempre tramite
reversali di incasso. Anche su tali somme è vietato disporre direttamente
pagamenti.
Articolo 11 - Reversali di incasso
1) Le reversali di incasso sono firmate:
- a) per la Presidenza Nazionale: dal Presidente o dal Vice Presidente o dal componente l'Ufficio di Presidenza, dal Segretario Generale e dal Capo Servizio Amministrazione
- b) per le sedi territoriali: dal Presidente, dal Consigliere Delegato e dal Compilatore. In caso di assenza o impedimento del Consigliere Delegato la firma viene apposta dal Vice Presidente o, qualora questi già firmi l'atto in sostituzione del Presidente, dal Consigliere anziano
2) Le reversali che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in
corso sono distinte da quelle relative ai residui mediante apposita dicitura a
margine dell'indicazione dell'esercizio finanziario.
3) Le reversali d'incasso non riscosse entro il termine dell'esercizio vengono
restituite dall'Istituto cassiere, per la eventuale emissione in conto residui.
4) Le reversali contengono le seguenti indicazioni:
- a) numero d'ordine, progressivo per ciascun esercizio;
- b) cognome e nome, denominazione o ragione sociale del debitore, identificativo fiscale (codice fiscale o partita iva);
- c) esercizio finanziario;
- d) capitolo di bilancio;
- e) importo in cifre ed in lettere;
- f) causale della riscossione;
- g) data di emissione.
5) Le reversali di incasso sono corredate dalla documentazione giustificativa della regolarità ed esattezza della riscossione.
SPESE
Articolo 12 - Fasi della spesa
1) La gestione delle spese è articolata nelle fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.
Articolo 13 - Assunzione degli impegni di spesa
1) Gli impegni di spesa, a carico dei singoli capitoli del bilancio, sono assunti
con provvedimento dei competenti organi, e vengono registrati previa verifica
della regolarità della relativa documentazione e della esatta imputazione
al capitolo di pertinenza.
2) Gli impegni di spesa sono assunti esclusivamente nei limiti degli stanziamenti
del bilancio.
3) Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio, senza bisogno
di atto formale, le somme dovute in base a norme di legge, a contratto od altro
titolo giuridicamente valido, nonché le somme dovute quali emolumenti
al personale dipendente.
4) Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso all'atto dell'assunzione,
con eccezione per quelli relativi a:
- a) spese in conto capitale (fermo il limite dei pagamenti nell'ambito delle somme disponibili per ciascun esercizio);
- b) spese correnti di cui si prevede l'erogazione nell'esercizio successivo;
- c) spese per affitti, ed altre continuative e ricorrenti;
- d) costituzione di fondi di accantonamento per realizzazione di iniziative periodiche ovvero per realizzazione di strutture che richiedono ingenti risorse.
5) La differenza risultante, a fine esercizio, tra la somma stanziata nei
rispettivi capitoli di spesa e quella impegnata costituisce economia di spesa.
6) Le somme stanziate nell'esercizio e non impegnate possono essere riportate
nella competenza dell'esercizio successivo, in aggiunta ai relativi stanziamenti,
anche prima dell'approvazione del conto consuntivo.
Articolo 14 - Liquidazione della spesa
1) La liquidazione della spesa consiste nella determinazione dell'esatto importo
dovuto e del soggetto creditore.
2) La liquidazione della spesa è effettuata previo accertamento dell'impegno
e verifica della regolarità della fornitura di beni, opere e servizi.
3) La liquidazione della spesa è effettuata sulla base dei titoli e
documenti giustificativi, fiscalmente regolari, comprovanti il diritto del
creditore.
4) La liquidazione delle competenze spettanti al personale è effettuata
mediante nota di spesa collettiva od individuale.
5) La liquidazione delle spese relative alle utenze e consumi genera il relativo
impegno, ai sensi del precedente articolo 13, comma 3°.
Articolo 15 - Ordinazione della spesa
Il pagamento della spesa è ordinato, entro i limiti delle previsioni di bilancio e degli impegni mediante emissioni di mandati di pagamento tratti sull'Istituto di credito, firmati da:
- a) per la Presidenza Nazionale: dal Presidente o dal Vice Presidente o dal componente l'Ufficio di Presidenza, dal Segretario Generale e dal Capo Servizio Amministrazione.
- b) per le sedi territoriali: dal Presidente, dal Consigliere Delegato e dal Compilatore. In caso di assenza o impedimento del Consigliere Delegato la firma viene apposta dal Vice Presidente o, qualora questi già firmi l'atto in sostituzione del Presidente, dal Consigliere anziano
2) I mandati di pagamento che si riferiscono all'esercizio di competenza sono
distinti da quelli relativi ai residui mediante apposita dicitura a margine
dell'indicazione dell'esercizio finanziario.
3) I mandati non estinti entro il termine dell'esercizio vengono restituiti
dall'Istituto cassiere, per la eventuale emissione di mandati in conto residui.
4) I mandati contengono le seguenti indicazioni:
- a) numero d'ordine, progressivo per ciascun esercizio;
- b) cognome e nome, denominazione o ragione sociale del creditore, identificativo fiscale (codice fiscale o partita iva);
- c) esercizio finanziario;
- d) capitolo di bilancio;
- e) importo in cifre ed in lettere (sia al lordo che al netto di eventuali ritenute);
- f) causale del pagamento;
- g) modalità di estinzione del titolo;
- h) data di emissione.
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Articolo 16 - Caratteristiche dei mandati di pagamento
1) I mandati di pagamento sono individuali o collettivi.
2) Possono essere collettivi i mandati riferiti a più creditori per
identiche tipologie di spesa.
3) Ogni mandato di pagamento deve, comunque, riferirsi ad un solo capitolo
del bilancio.
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Articolo 17 - Documentazione dei mandati
1) I mandati di pagamento sono corredati di copia od estratto del provvedimento
che ha autorizzato la spesa, della fattura, completa della dichiarazione di
liquidazione o di regolare esecuzione, nonché di ogni altro documento
giustificativo della spesa.
2) La documentazione della spesa è conservata, oltre l'esercizio di
riferimento, per il periodo prescritto dalle norme vigenti.
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Articolo 18 - Estinzione dei mandati di pagamento
1) I mandati di pagamento sono estinti:
- a) mediante pagamento diretto da parte dell'Istituto cassiere;
- b) mediante accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore, secondo le indicazioni rilevabili dai titoli;
- c) mediante commutazione in vaglia cambiari o assegni circolari non trasferibili all'ordine del creditore
- d) mediante accreditamento in conto corrente bancario;
- e) mediate assegni di traenza.
CAPO III - SERVIZIO DI CASSA
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Articolo 19 - Servizio di cassa
1) Il servizio di cassa è affidato ad Istituto di credito, mediante
apposita convenzione con la quale vengono disciplinate le modalità e
le condizioni di espletamento del servizio.
2) Al Cassiere compete la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese,
ad eccezione di quelle gestite tramite conto corrente postale per disposizioni
di legge, per gestione abbonamenti, acquisizione erogazioni liberali e simili.
3) Il Cassiere è estraneo al bilancio di previsione e, pertanto, non
è tenuto alla compilazione e presentazione del consuntivo.
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Articolo 20 - Modalità del servizio di cassa
1) Le somme riscosse o pagate dal Cassiere sono giornalmente riferite ad un
conto fruttifero intestato all'ente.
2) Il Cassiere tiene un giornale di cassa in cui vengono riportate le operazioni
eseguite.
3) Il Cassiere presenta, ogni mese, la situazione di cassa con la sintesi
delle operazioni eseguite, nonché l'estratto conto del conto corrente.
4) Le reversali di incasso eseguite ed i mandati di pagamenti estinti vengono
mensilmente restituiti dal Cassiere con l'annotazione su di essi degli estremi
delle operazioni eseguite.
5) Ogni trasmissione di documenti fra ente e Cassiere avviene attraverso elenchi
in doppia copia, di cui una viene restituita con attestazione di ricevuta.
CAPO IV - CONTO CONSUNTIVO
Articolo 21 - Struttura del conto consuntivo
1) Il conto consuntivo è costituito da:
- a) rendiconto finanziario
- b) conto economico (o conto del bilancio)
- c) stato patrimoniale
2) Il conto consuntivo è predisposto entro il mese di marzo ed è
sottoposto al Collegio dei Sindaci, di norma, trenta giorni prima di quello
della convocazione dell'organo competente alla approvazione.
3) Il conto consuntivo è corredato dalla relazione morale sulla attività
svolta e sulle risultanze dell'esercizio.
Articolo 22 - Rendiconto finanziario
1) Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio
per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, categorie e capitoli,
ripartitamente per competenza e per residui.
2) Per la competenza sono indicati:
- a) le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'esercizio e le previsioni definitive;
- b) le somme accertate o impegnate;
- c) le somme riscosse o pagate;
- d) le somme rimaste da riscuotere o da pagare (residui attivi e passivi).
3) Per i residui sono indicati:
- a) ammontare all'inizio dell'esercizio;
- b) le somme riscosse o pagate in conto residui;
- c) le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
- d) le variazioni in più od in meno per i riaccertamenti.
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Articolo 23 - Conto economico
1) Il conto economico (o conto del bilancio) espone le rendite e le spese della
gestione di competenza, le variazioni intervenute nell'ammontare dei residui
attivi e passivi, nonché le modificazioni sulla consistenza degli altri
elementi patrimoniali.
2) Tra le componenti attive e passive del conto economico sono vietate compensazioni.
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Articolo 24 - Stato patrimoniale
1) Lo stato patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali
attivi e passivi all'inizio ed alla chiusura dell'esercizio.
2) Lo stato patrimoniale pone in evidenza le variazioni intervenute nelle singole
poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto
per effetto della gestione del bilancio, o per altra causa.
3) Non è ammessa compensazione tra poste dell'attivo e del passivo patrimoniale.
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Articolo 25 - Situazione amministrativa
1) Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa, che evidenzia:
- a) la consistenza del conto di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi, i pagamenti complessivi dell'esercizio, in conto competenza ed in conto residui, ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;
- b) il totale complessivo delle somme da pagare o da riscuotere alla fine dell'esercizio;
- c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.
2) Ove il conto consuntivo presenti un disavanzo di amministrazione, il provvedimento
di approvazione del conto dovrà determinare gli interventi a copertura
del disavanzo.
3) Ove il conto consuntivo presenti un avanzo di amministrazione, il provvedimento
di approvazione del conto indicherà le forme della sua utilizzazione.
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Articolo 26 - Accertamento dei residui
1) Al termine dell'esercizio si procede all'accertamento della situazione dei
residui attivi e passivi degli esercizi anteriori a quello di competenza, distinti
per capitolo e per esercizio.
2) I residui attivi possono essere eliminati d'ufficio qualora di importo inferiore
al costo previsto per la riscossione.
3) Le variazioni dei residui attivi e passivi sono deliberate con il conto
consuntivo o con appositi provvedimenti, su cui esprime parere il Collegio dei Sindaci.
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Articolo 27 - Perenzione dei residui passivi
1) I residui delle spese correnti, non pagati entro il secondo esercizio successivo
a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono
perenti e vengono eliminati.
2) I residui passivi perenti possono, tuttavia, essere pagati sulla competenza
mediante storno dal fondo di riserva, qualora i creditori lo richiedano prima
della prescrizione del loro credito.
3) I residui attivi e passivi sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio
successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza.
CAPO V - CONTABILITA' SEMPLIFICATA
Articolo 28 - Gestione finanziaria
1) Le strutture territoriali di cui al comma 3° dell'art. 1, possono effettuare la gestione delle entrate e delle spese mediante conto corrente postale o conto corrente bancario, senza affidamento del servizio di cassa ad un Istituto di credito.
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Articolo 29 - Struttura del bilancio
1) Il bilancio delle strutture territoriali a contabilità semplificata ha la seguente struttura:
ENTRATA
- Titolo I - entrate correnti od ordinarie
- Titolo II - entrate straordinarie od eventuali
SPESA
- Titolo I - spese correnti od ordinarie
- Titolo II - spese straordinarie od eventuali
2) La classificazione dei titoli delle entrate e delle spese è effettuata unicamente in capitoli; tale suddivisione è, peraltro, puramente indicativa.
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Articolo 30 - Registrazione dei movimenti contabili
1) Le operazioni di incasso vengono annotate nel libro giornale con indicazione
del debitore, della causale, dell'importo e del capitolo di bilancio (precisando
se in conto competenze o residui).
2) I pagamenti vengono effettuati con assegno postale o bancario a firma del
Presidente e del Consigliere Delegato ovvero mediante accredito, e vengono registrati
nel libro giornale con indicazione del creditore, della causale del pagamento,
del capitolo del bilancio (precisando se in conto competenze o residui) e degli
estremi dell'assegno.
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Articolo 31 - Rinvio
1) Per quanto non derogato dal presente capo valgono, per le strutture a contabilità semplificata, le restanti norme del presente regolamento, in quanto compatibili.
CAPO VI - NORME COMUNI E TRANSITORIE
Articolo 32 - Scritture contabili
1) Le strutture dell'ONLUS-APS Unione Italiana Ciechi, anche in ottemperanza dell'art.
20 bis del D.P.R. 29/09/1993 n. 600 (introdotto con l'art. 25 del Decreto Legislativo
4 dicembre 1997 n. 460), tengono le seguenti scritture contabili:
- a) libro giornale, in cui vengono giorno per giorno registrate le operazioni contabili effettuate;
- b) libro degli inventari, con l'indicazione dello stato patrimoniale;
- c) raccolta dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi.
2) Qualora vengano esercitate attività direttamente connesse a quelle istituzionali, vanno anche tenute, oltre quelle di cui al comma 1, le seguenti scritture contabili:
- a) registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);
- b) scritture di magazzino;
- c) registro dei beni ammortizzabili.
3) I libri di cui al 1° comma, lettere a) e b), nonché i registri di cui al 2° comma, lettere a) e c), vanno vidimati a norma di legge. La tenuta degli atti contabili può essere effettuata anche in formato digitale in base alle norme vigenti.
Articolo 33 - Modulistica
1) Gli atti di cui al presente regolamento sono redatti secondo schemi e modelli approvati dalla Direzione Nazionale nel rispetto delle norme in vigore.
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Articolo 34
In sede di prima applicazione del presente regolamento i residui attivi e passivi vengono gestiti con attribuzione ai capitoli affini, da determinarsi in sede di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.