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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

LAVORO E PREVIDENZA

In questa sezione della relazione vengono trattati insieme sia i problemi riguardanti la formazione professionale, sia quelli concernenti il collocamento obbligatorio sia, infine, i problemi connessi con il trattamento di pensione contributiva e, in particolare, dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità, nonché con il beneficio di 4 mesi di anzianità figurativa per ogni anno di servizio svolto, previsto dalle leggi 113/85 (articolo 9, secondo comma) e 120/91 (articolo 2).

Relativamente alla verifica del riconoscimento dell’invalidità. Va detto che, dopo il diffondersi dello scandalo sui falsi invalidi il Governo ha sollecitato l’emanazione non solo delle norme di verifica da parte del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro, Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro, ma anche di quelle di controllo indiretto inserite nella nuova legge 68/1999 sul collocamento obbligatorio.

Nel corso del 2001, l’Unione ha bandito un concorso per il conferimento di una borsa di studio di tre milioni di lire riservata a massofisioterapisti e terapisti della riabilitazione con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, da assegnarsi sulla base della valutazione di un elaborato originale ed inedito di particolare interesse tecnico e scientifico inerente il massaggio tradizionale occidentale. L’assegnazione del premio ha avuto luogo nel corso del Convegno Nazionale sul tema "Il massaggio è riabilitazione?" svoltosi a Chianciano dal 21 al 23 settembre 2001.

Inoltre, in materia di collocamento obbligatorio, va ricordata la costituzione dell’Osservatorio Nazionale per il lavoro dei disabili con precipui compiti di monitoraggio, studio, ricerca, documentazione e formulazione di proposte riguardanti l’applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68. Fanno parte del suddetto Osservatorio tre rappresentanti della Federazione tra le Associazioni Nazionali dei Disabili (FAND).

Il programma di azione si può sintetizzare come segue:

Successivamente è stato pubblicato il regolamento recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale (D.P.R. 220/2001). Fra le norme che riguardano i lavoratori non vedenti, si ricorda l’articolo 32 che disciplina il concorso per titoli ed esami per la figura di operatore professionale sanitario del personale della riabilitazione. In base a tale norma, il requisito specifico di ammissione al concorso per i fisioterapisti è il diploma universitario conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi. Lo stesso articolo 32, al comma 2, stabilisce che, per il personale appartenente al profilo professionale di massaggiatore non vedente, il requisito specifico di ammissione al concorso è il diploma abilitante alla specifica professione previsto dalla vigente legislazione.

Le suddette disposizioni disciplinano, ovviamente, i concorsi pubblici per l’accesso al Servizio sanitario nazionale. Per le assunzioni obbligatorie, l’articolo 54 del regolamento rinvia al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che, al Capo IV, fa riferimento alla normativa contenuta nella cessata legge 482/1968, ora sostituita dalla legge 68/1999.

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,ha emanato un decreto attuativo della disposizione prevista dall’articolo 75 della legge 388/2000 che contiene norme di favore per i lavoratori anziani.

Trattasi della possibilità offerta ai lavoratori che hanno conseguito il diritto a pensione di proseguire il rapporto di lavoro per almeno due anni, salvo proroga, senza essere sottoposti al pagamento dei contributi previdenziali. L’INPS, con circolare 118 del 30 maggio 2001, ha provveduto a regolamentare la suddetta disposizione.

Al riguardo, il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, appositamente interpellato dall’Unione, ha precisato che l’articolo 75 della legge finanziaria 2001 si applica nei confronti dei lavoratori non vedenti del settore privato, al pari degli altri lavoratori. Il beneficio di quattro mesi di anzianità figurativa per ogni anno di servizio effettivo svolto, di cui alle leggi 113/1985 e 120/1991, non costituisce ostacolo per l’esercizio della suddetta possibilità.

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha approvato la legge regionale 10 aprile 2001, n. 12, recante "Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro e in materia previdenziale" e la legge regionale 2 maggio 2001, n. 14, recante "Rappresentanza delle categorie protette presso la pubblica amministrazione".

In particolare, l’articolo 8 della citata L.R. 12/2001 riconosce la Consulta regionale delle associazioni dei disabili quale organismo di consultazione e promozione per le politiche di integrazione delle persone disabili nella società. A detta Consulta partecipa il Presidente del Consiglio Regionale dell’Unione.

La L.R. 14/2001 all’articolo 1 valorizza il ruolo delle associazioni storiche, tra le quali è compresa l’Unione Italiana Ciechi. L’obiettivo della medesima legge regionale (articolo 1, co.2) consiste nel promuovere ed assicurare l’integrazione e l’elevazione morale dei soggetti disabili nei settori dell’educazione, del lavoro, della formazione professionale, dei trasporti e comunicazioni, dell’assistenza sociale e sanitaria, del turismo e dello sport.

L’articolo 2 della legge regionale in parola assicura la partecipazione negli organi consultivi costituiti presso le amministrazioni pubbliche dei rappresentanti delle associazioni storiche e, quindi, anche dell’UIC.

Come è noto, la legge n. 113/85, recante norme sul collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti dispone, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, l’obbligo a carico della SIP, ora TELECOM S.p.A., di dare comunicazione agli uffici provinciali del lavoro, attualmente servizi provinciali per l’impiego, delle installazioni e trasformazioni di centralini telefonici che, in quanto dotati di posti operatore, comportino l’obbligo di assumere il centralinista non vedente.

Inoltre, il comma 4 del medesimo articolo prevede che la TELECOM comunichi, dietro richiesta dell’ufficio provinciale competente, l’elenco dei datori di lavoro presso i quali sono installati impianti telefonici che, prevedendo uno o più posti operatore, siano soggetti ai medesimi obblighi di assunzione di non vedenti.

In merito si impone, tuttavia, la necessità di considerare l’applicazione della legge 113/85, oggi completamente mutata.

Infatti, la TELECOM non è più l’unico gestore e, quindi, altre aziende telefoniche sono attualmente autorizzate ad installare e collaudare centralini telefonici.

Per evitare gravi disfunzioni il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lettera circolare 28 maggio 2001 ha precisato che gli adempimenti a cui è tenuta la TELECOM debbano essere estesi anche a tutte le altre aziende

Inoltre, a tale riguardo è emersa l’altra problematica relativa alla TELECOM, quale quella della designazione, all’interno delle Commissioni Regionali per l’esame di abilitazione dei centralinisti telefonici non vedenti, del funzionario esperto in telefonia, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, della citata legge 113/85.

La soluzione indicata dal Ministero del Lavoro consiste nell’interpellare tutte le aziende telefoniche operanti nell’ambito regionale, individuando il criterio da adottare nella scelta del componente da inserire nelle Commissioni d’esame in parola, in collaborazione con i servizi provinciali per l’impiego.

Resta, comunque, ferma l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali diretta alla verifica della corretta applicazione della medesima legge 113/85.

Allo scopo di porre in grado le Sezioni Provinciali U. I. C. di assistere in modo adeguato i non vedenti, l’Unione ha ritenuto opportuno emanare una apposita circolare in tema di mobilità. Accade, infatti, con una certa frequenza che lavoratori ciechi o ipovedenti, pubblici dipendenti, chiedano l’intervento di questa Unione per ottenere il passaggio diretto tra amministrazioni diverse.

A tale riguardo, è stata richiamata l’attenzione degli organi periferici sul contenuto dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. Ed inoltre sono state inviate, in allegato a detta circolare, copia delle fonti normative che regolano il comparto Regioni ­ Autonomie locali e il comparto Ministeri.

Con l’occasione è stato fatto presente che l’articolo 6, comma 3 della legge 113/85 stabilisce che è ammesso "il passaggio diretto del centralinista non vedente dall’azienda nella quale è occupato ad un’altra, previo nulla osta del competente Ufficio provinciale del lavoro" sottolineando che per azienda deve intendersi esclusivamente l’impresa privata.

Infine, è apparso opportuno precisare che le norme sui trasferimenti nella Pubblica Amministrazione non prevedono agevolazioni particolari per i lavoratori disabili; le norme relative, infatti, sono quelle comuni per i lavoratori in genere salvo, si intende, quanto dispone la legge 104/92 all’articolo 21.

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