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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Anche nel corso del passato quadriennio l’Unione ha tenuto costanti contatti con il Senato e la Camera dei Deputati, nello sforzo di sostenere in maniera continuativa ogni iniziativa legislativa riguardante i bisogni e le necessità di integrazione dei non vedenti in generale, nonché l’attività associativa in particolare, soprattutto in un periodo di vaste e penetranti riforme, in atto o in fieri, nell’ordinamento sociale ed amministrativo.

Di seguito vengono riportati i più importanti traguardi raggiunti dall’azione dell’Unione, con particolare riferimento anche alle nuove leggi di finanziamento, in aggiunta o in sostituzione dei provvedimenti scaduti durante il periodo in esame.

Successivamente vengono riportati i disegni e le proposte di legge che, nello stesso periodo, l’Unione ha ritenuto di sostenere lungo tutto il loro iter parlamentare. Dal momento che nel 2001 ha avuto termine la passata legislatura, tutti quelli non approvati saranno ripresentati, con le dovute modifiche ed integrazioni, che tengano conto degli sviluppi intercorsi: quelli indicati più oltre hanno, quindi, il valore di atti di indirizzo e riferimento per la prossima attività dell’Unione in questo delicato settore.

Legge 6 marzo 2001, n. 64

Istituzione del servizio civile nazionale

Particolarmente intensa è stata anche l’attività svolta dall’Unione in relazione a questa legge, che istituisce per la prima volta un servizio civile nazionale, al fine di soddisfare l’esigenza avvertita presso l’opinione pubblica di una più mirata disciplina di questo importante istituto che, oltre a novellare la legge 8 luglio 1998, n. 230 in materia di obiezione di coscienza, introduce nuovi provvedimenti finalizzati a consentire lo sviluppo di politiche sociali più moderne e rispondenti alle necessità dell’individuo e della collettività.

Esso rappresenta, inoltre, uno strumento finalizzato a colmare i vuoti che inevitabilmente si creeranno nel servizio civile dopo la sospensione del servizio di leva obbligatorio, con cui esso è attualmente in stretta connessione, stabilita dalla recente legge 331/2000 che istituisce il servizio militare professionale.

L’opera dell’U.I.C., insieme a quelle di altri operatori del terzo settore, è riuscita a far riconoscere che il principio di solidarietà sociale può e deve rappresentare uno dei cardini fondamentali della nuova disciplina, finalizzata, in ossequio al principio enunciato nell’articolo 3 della Costituzione, alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza tra i cittadini.

La legge è divisa in tre capi: il Capo I contiene le disposizioni relative all’istituzione del servizio civile nazionale che sarà organizzato su base esclusivamente volontaria dopo la sospensione del servizio di leva obbligatorio; il Capo II disciplina la gestione ed il funzionamento del servizio civile nel periodo transitorio; il Capo III prevede le norme finanziarie e finali.

Nel periodo successivo alla piena attuazione della riorganizzazione del reclutamento da parte delle Forze armate, si prevede un servizio civile esclusivamente volontario, articolato in progetti di chiara utilità sociale e alimentato con risorse derivanti dal bilancio dello Stato e da altre fonti pubbliche e private, con modalità organizzative definite nei decreti legislativi che il Governo dovrà emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

Nel periodo transitorio, invece, si prevede di mantenere il quadro disegnato dalla legge 230/1998, con una accentuazione sul carattere progettuale del servizio civile, una apertura alla partecipazione al servizio, a titolo volontario, delle ragazze e dei giovani dichiarati inabili al servizio di leva e un ampliamento delle ipotesi di svolgimento del servizio civile all’estero.

Di particolare rilievo, per la riuscita di questa nuova disciplina, saranno la determinazione dei trattamenti giuridici ed economici dei volontari in servizio civile, in armonia con quanto previsto per il personale militare volontario in ferma annuale e nei limiti delle disponibilità finanziarie, nonché i benefici non economici funzionali all’incentivazione al servizio civile e all’ingresso nel mondo del lavoro.

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e della paternità

Tale importante disposizione, in attuazione dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 sui congedi parentali, ha coordinato in un Testo Unico le disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità della paternità. Il provvedimento in esame, pertanto, assolve una funzione prevalentemente ricognitiva delle fonti che, a partire dalla legge. 1204/1971, hanno regolamentato la coesistenza tra gli obblighi inerenti al rapporto di lavoro e la fondamentale funzione assunta dal genitore nell’ambito della famiglia. In particolare, gli interventi del legislatore sembrano accomunati dall’intento di assicurare, da un lato, la tutela della salute psico-fisica della lavoratrice madre nell’imminenza del parto e nei mesi ad esso immediatamente successivi, dall’altro, il diritto del figlio, sia naturale che adottivo, a godere dell’assistenza materiale ed affettiva dei genitori durante i primi anni di vita.

Allo scopo di perseguire simili obiettivi sono previsti, innanzi tutto, il divieto di adibire al lavoro le donne nel periodo compreso tra i due mesi antecedenti e i tre mesi successivi alla nascita del bambino, con indennità a carico dell’INPS pari al 80% della retribuzione e il divieto di licenziare o trasferire la madre fino ad un anno dal parto. Inoltre, nei primi otto anni di vita del bambino i genitori possono ripartirsi un congedo dal lavoro di dieci mesi, con diritto a ricevere un’indennità pari al 30% della retribuzione per i primi tre anni e per un massimo di sei mesi, ovvero, in alternativa, la possibilità di usufruire di due riposi giornalieri retribuiti di un’ora ciascuno, limitatamente, comunque, al primo anno di vita del bambino.

In particolare, il Testo Unico predispone un sistema di garanzie ancora più articolato e puntuale a favore dei genitori di un minore portatore di handicap grave che non sia ricoverato a tempo pieno in un istituto specializzato. Infatti, è previsto in primo luogo il prolungamento fino al compimento dei tre anni del figlio del congedo parentale ordinario, con il relativo trattamento economico (art. 33), ovvero, in alternativa, due ore di permesso giornaliero retribuito. Successivamente al terzo anno di vita, i genitori che convivono col disabile o che, comunque, prestano un’assistenza continuativa ed esclusiva godono di tre giorni di permesso mensile retribuiti (art. 42 co.2-3). Infine, la lavoratrice o, in alternativa, il lavoratore padre, ovvero, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi del disabile, usufruiscono di uno specifico periodo di congedo di due anni, non cumulabile con il prolungamento del congedo ordinario, i permessi giornalieri e quelli mensili, sempre che l’accertamento della gravità dell’handicap risalga ad almeno cinque anni. Durante tale periodo il lavoratore ha diritto ad un’indennità, posta a carico dell’istituto previdenziale, corrispondente all’ultima retribuzione e al versamento dei contributi figurativi, fino a un importo complessivo massimo di settanta milioni di lire.

Legge 30 marzo 2001, n. 152

Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale

Questo provvedimento di legge interessa da vicino il campo di attività in cui tradizionalmente l’Unione Italiana Ciechi è chiamata ad operare, dal momento che prevede una revisione della legislazione vigente in materia di compiti e finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

I principali punti qualificanti di tale legge, intesi a riunificare ed aggiornare in un unico contesto legislativo tutta la normativa attuale, nonché a recepire istanze ed indicazioni per il superamento di talune difficoltà attuative emerse dalla medesima, si possono riassumere nei seguenti punti:

Scopo precipuo dell’attività parlamentare svolta in materia dall’U.I.C., attraverso la presentazione di opportuni emendamenti è stato quello di impedire che tale normativa andasse ad interferire con le prerogative riconosciute dalla legge e con l’attività delle associazioni che storicamente operano nel settore dell’assistenza in rappresentanza dei cittadini che si trovano in condizioni di disagio sociale, tra i quali rientrano, ovviamente, anche i portatori di handicap.

A tale proposito, inoltre, si devono ricordare altre iniziative dell’Unione, prese di comune accordo con la FAND, miranti ad introdurre una specifica correlazione con il dettato della legge 328/2000 di riforma dello stato sociale (già esaminata nella parte dedicata all’Organizzazione), che riconosce espressamente l’importanza del bagaglio di esperienza degli operatori del terzo settore, primi fra tutti quelli cui la legge affida espressamente la difesa dei diritti e degli interessi dei portatori di handicap, come, per i ciechi, l’U.I.C.

Legge 3 aprile 2001, n. 131

Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale

Questo importante provvedimento di legge, proposto e attivamente sostenuto dall’Unione durante tutta la passata legislatura, ha previsto un congruo aumento dell’indennità speciale goduta dai ciechi parziali c. d. "ventesimisti", cioè a favore di coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione. A partire dal 1° gennaio 2002, tale indennità sarà infatti di lire 215.730 mensili e sarà adeguata con periodicità annuale con le modalità ed i criteri fissati dall’articolo 3, comma 4, della legge 21.11.1988, n. 508.

Scopo di tale iniziativa è stato quello di ridimensionare l’evidente disparità tra il trattamento riservato dall’ordinamento a questi soggetti, la cui invalidità può raggiungere il 100%, e quello previsto per altre tipologie di invalidi con minorazioni anche di minore entità.

Va, infatti, precisato che, dal punto di vista effettivo, cioè in ordine all’utilizzo possibile di un residuo visivo di così modesta portata, un visus non superiore ad un ventesimo può, nella più rosea delle prospettazioni, consentire una certa mobilità autonoma (senza dover ricorrere al bastone bianco, al cane guida o all’accompagnatore), ma solo in condizioni di luminosità piena ed entro un raggio spaziale assai limitato. Cosicché se, di norma, sarà possibile lo spostamento nelle zone pedonali o di abituale frequentazione, gli attraversamenti e i movimenti nel contesto del traffico non potranno invece basarsi sulle percezioni visive del tutto inadeguate in tali frangenti. Sul piano relazionale e culturale, inoltre, un simile modesto residuo non consente la lettura e la scrittura nelle forme ordinarie con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano degli ausili tecnici e personali per sopperire a tale deficit. Sul piano psicologico, poi, la condizione del "ventesimista" è particolarmente delicata sia per la difficoltà soggettiva di identificarsi e con i ciechi e con i vedenti, sia con il parallelo atteggiamento ondivago di chi entra in rapporto con il ventesimista, considerato di volta in volta cieco o vedente a seconda delle circostanze, con tutti gli equivoci che ciò può comportare.

Per questo si è ritenuto che, ferme restando tutte le iniziative volte all’integrazione sociale dei ciechi "ventesimisti" che l’Unione ha sempre posto in essere, fosse auspicabile un consistente innalzamento dell’indennità speciale loro riservata, originariamente introdotta con la legge 21 novembre 1988, n. 508, al fine di consentire un maggiore sostegno e una più puntuale valorizzazione delle potenzialità residue di questa importante area della minorazione visiva.

Legge 3 aprile 2001, n. 138

Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive

Un altro grande risultato raggiunto dall’azione parlamentare dell’Unione è stata la definitiva approvazione di questa iniziativa legislativa volta ad introdurre nell’ordinamento giuridico nuove modalità di classificazione e quantificazione delle ridotte funzioni visive, dal momento che si era venuto a creare un certo divario tra le definizioni dei vari gradi di handicap visivo contenute nella vigente legislazione speciale e le classificazioni utilizzate dalla medicina oculistica, sia in campo nazionale che internazionale.

Infatti, l’inquadramento dei "privi della vista" attualmente adottato fino ad oggi dalla legislazione italiana (in particolare dalla legge 382/70, che distingue ciechi totali o equiparati e ciechi parziali con diverso residuo visivo) risultava di fatto superato nella terminologia e, soprattutto, incompleto, in quanto non prendeva in considerazione categorie di minorati visivi sicuramente bisognose di riconoscimento, indipendentemente dalla eventuale erogazione in loro favore di prestazioni economiche.

A questo scopo, il Gruppo Italiano per lo Studio dell’Ipovisione (GISI) e l’Unione Italiana Ciechi hanno elaborato, in armonia con i dati di commissioni e gruppi di studio internazionali, una classificazione delle minorazioni visive, nella quale si distinguono l’ipovisione centrale, dovuta ad una riduzione più o meno grave della acutezza visiva, dalla ipovisione periferica, provocata da una perdita del campo visivo, ambedue suddivise in tre livelli: ipovisione grave, moderata, lieve. In tale classificazione, il danno della acutezza visiva viene espresso in decimi, mentre il danno del campo visivo è espresso in residuo perimetrico percentuale.

Inoltre, per la prima volta viene introdotta nell’ordinamento italiano una precisa definizione giuridica della categoria degli ipovedenti, cioè di quei soggetti con un visus residuo da 1/10 a 3/10 e con minorazioni visive periferiche, che necessitavano di un riconoscimento della loro disabilità.

Va precisato che la classificazione elaborata in questa legge non comporta alcuna modificazione alla normativa concernente le prestazioni di natura economico-assistenziale che rimangono disciplinate dalle norme speciali esistenti. Essa può riassumersi come segue.

Si definiscono ciechi totali: a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi; b) coloro che hanno la mera percezione dell’ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore; c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.

Si definiscono ciechi parziali: a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.

Si definiscono ipovedenti gravi: a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.

Si definiscono ipovedenti medio-gravi: a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento.

Si definiscono ipovedenti lievi: a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento.

Pur con i limiti poco prima richiamati, è comunque auspicabile che tale normativa sia presa come punto di riferimento per tutte le future innovazioni della disciplina speciale dei ciechi e degli ipovedenti.

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

Questo decreto legislativo contiene innovazioni in merito alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica che non svolgano funzioni di rilievo costituzionale.

Si tratta di un importante atto legislativo, emanato in delega della legge 29.9.2000, n. 300, che inserisce per la prima volta nel nostro ordinamento un principio di responsabilità come conseguenza degli illeciti commessi da coloro che agiscono in nome e per conto dell’ente che rappresentano.

Infatti, le nuove norme riguardano soprattutto i casi di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato e ad esse sono soggetti, fra l’altro, tutti gli enti forniti di personalità giuridica, quindi anche l’Unione (articolo 1).

Va notato, al riguardo, che la responsabilità dell’ente ricorre solo nei casi di reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio da parte di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, oppure da una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale. La responsabilità esiste anche quando i reati sono commessi da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente, nonché da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza da parte di uno dei soggetti prima menzionati (artt. 5-8).

La responsabilità, invece, non ricorre se le stesse persone agiscono nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il decreto legislativo prevede, ovviamente, l’applicazione dei principi di legalità (articolo 2) e di successione di leggi nel tempo (articolo 3) tipici del diritto penale.

Le sanzioni, indicate negli articoli 9 e seguenti, possono essere sia di natura pecuniaria che di natura interdittiva e confiscatoria e viene previsto un dettagliato meccanismo di applicazione che influisce anche direttamente sullo svolgimento del relativo processo penale.

Legge 28 dicembre 2001, n. 448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)

L’iter di approvazione della legge finanziaria 2002 ha visto direttamente protagonista l’Unione che, con il proprio intervento che ha coinvolto tutti i livelli dell’associazione, ha contribuito ad evitare che venissero approvati alcuni provvedimenti che avrebbero potuto penalizzare pesantemente l’attività di sostegno a favore dei non vedenti per la loro integrazione sociale.

A questo proposito si citano il taglio dei finanziamenti all’Unione e ad altri enti ad essa collegati (quali la Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita", l’I.Ri.Fo.R. e il Centro Nazionale del Libro Parlato) originariamente previsto nella manovra di razionalizzazione della spesa pubblica e il blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione che, nel testo iniziale della legge, era esteso anche alle categorie protette, tra cui in non vedenti.

Un altro importante successo dell’attività dell’Unione è rappresentato dall’articolo 38 della legge finanziaria. Infatti, in tale articolo viene previsto un innalzamento delle pensioni minime dei cittadini più anziani che si trovano in situazione economica disagiata a 516, 46 Euro (vale a dire circa 1 milione) al mese. I beneficiari di tale disposizione sono i beneficiari di un trattamento minimo che abbiano 70 anni di età (diminuiti fino a 65 se si può vantare un numero sufficiente di anni di contribuzione), oppure gli invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti con un’età di almeno 60 anni.

Tale maggiorazione, comunque, viene riconosciuta a condizione che il beneficiario: se vive solo non consegua redditi propri di importo superiore a 6.713,98 Euro; se coniugato non consegua comunque redditi propri superiori all’importo precedente, né redditi cumulati con quello del coniuge superiori al limite di 11.271,39 Euro.

Nel computo di tale limite reddituale vanno considerati tutti i redditi, assoggettabili o meno a IRPEF, fatta eccezione per quelli derivanti dalla casa di abitazione, per le pensioni di guerra e per le indennità di accompagnamento.

Fra le altre norme di interesse per i non vedenti si ricordano: l’articolo 2 che rivede parzialmente la disciplina dell’Irpef in materia di detrazioni per i figli a carico, aumentando la detrazione per ciascun figlio a carico se portatore di handicap; l’articolo 9 proroga le agevolazioni in materia di IVA per le prestazioni di assistenza domiciliare in favore, fra gli altri, di soggetti inabili adulti e di handicappati.

Proposte e disegni di legge

d.d.l. Camo e altri su "Centro di supporto psicopedagogico all’integrazione scolastica dei soggetti minorati sensoriali" (atto Senato n. 2094)

Questo disegno di legge, sostenuto intensamente dall’Unione durante tutto l’arco del quadriennio, dopo che nella passata legislatura, sebbene avesse già ottenuto il parere favorevole sia della prima che della quinta Commissione del Senato, il Ministro della Pubblica Istruzione aveva deciso un diverso stanziamento di fondi, era volto a consentire la creazione di uno strumento di enorme significato sociale che, rendendo effettivamente operanti le disposizioni di principio contenute nella legge-quadro sull’handicap, avrebbe attivato una serie di interventi riabilitativi mirati a fornire attrezzature idonee ed interventi specialistici per il sostegno e l’integrazione degli alunni ciechi e sordomuti nell’attuale realtà scolastica.

p.d.l Olivo e altri su "Concessione di un contributo dello Stato all’Unione Italiana Ciechi per la realizzazione di un centro di educazione e sperimentazione per i minorati della vista pluriminorati" (atto Camera n. 3190) e d.d.l. Polidoro e altri su "Realizzazione di un centro di educazione permanente e di sperimentazione per le attività produttive ed occupazionali rivolto a minorati della vista pluriminorati in età post-scolare" (atto Senato n. 1992)

Queste iniziative legislative  prevedevano la concessione di un contributo per la realizzazione del centro di educazione permanente per pluriminorati di cui si è già riferito nella sezione della presente relazione dedicata all’organizzazione.

d.d.l Camo ed altri su "Riconoscimento delle associazioni dei portatori di handicap rappresentative a livello nazionale (atto Senato n. 2431)

Questa iniziativa legislativa, presentata al Senato nel 1997, unitamente ad un altro disegno di legge (atto Senato n. 2391), prevedeva il riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale ed era volta a stabilire la determinazione di criteri oggettivi per individuare le associazioni operanti nel mondo dell’handicap in possesso di una idonea esponenzialità a livello nazionale e con compiti di interesse pubblico.

Iniziative di tale genere hanno visto l’Unione in primo piano nello sforzo di contenere il recente fenomeno di superfetazione di associazioni di varia natura e di scarsa o nessuna esponenzialità, operanti nel campo della solidarietà, che rende problematica una corretta individuazione da parte delle istituzioni degli interlocutori con i quali confrontare le iniziative da adottare e sostenere a livello nazionale, problema di particolare significato quando le normative nazionali e dell’Unione Europea chiamano tali rappresentanze associative a svolgere un ruolo significativo.

I criteri proposti sono stati concepiti per essere assolutamente neutrali, in maniera da non tendere a perpetuare posizioni di favore già acquisite, ma per garantire nel tempo una sempre piena rappresentatività, tenendo conto anche degli indirizzi dell’Unione Europea in materia.

d.d.l. D’Alema e altri su "Disposizione in materia di istruzione, ricerca, innovazione tecnologica e formazione" (atto Camera n. 6560)

L’Unione è intervenuta anche nell’iter di questo disegno di legge generato dall’esigenza di completare il quadro delle riforme in atto in materia di istruzione, sia per quanto riguarda il diritto allo studio e l’istruzione degli adulti, sia per quanto attiene ai nuovi percorsi formativi di istruzione superiore.

Gli emendamenti proposti in questa sede miravano a connotare maggiormente sotto il profilo sociale alcuni punti nevralgici del disegno di legge in esame, che era destinato a completare in maniera significativa il quadro delle riforme in tema di autonomia delle istituzioni scolastiche e di garanzia del diritto allo studio, sotto il profilo della tutela dei soggetti più deboli e più facilmente sottoposti a processi di emarginazione anche culturale.

Le modifiche testuali proposte dall’U.I.C. intendevano, in primo luogo, garantire a tutti i soggetti portatori di handicap o, comunque, appartenenti a quelle che vengono comunemente definite "categorie a disagio", che operano nel mondo della scuola come docenti o come discenti, un più agevole accesso alle attrezzature informatiche (concesse in comodato), la fruizione delle quali, nel quadro del programma di sviluppo tecnologico già in atto, costituisce un veicolo privilegiato per una loro piena integrazione nel mondo della cultura e del lavoro.

Anche in tema di principi su cui basare la legislazione regionale e la susseguente collaborazione con gli enti locali e le istituzioni scolastiche, che andrà a ricoprire un ruolo sempre più decisivo anche in tema di diritto allo studio nel quadro dell’attuazione dell’autonomia scolastica, l’Unione intendeva garantire che i processi educativi e formativi tenessero in debito conto le specifiche esigenze dei soggetti più svantaggiati, con particolare riferimento anche ad eventuali criteri di partecipazione al costo dei servizi offerti che avrebbero dovuto considerare adeguatamente la situazione dei nuclei familiari sottoposti già a sacrifici economici per la presenza al loro interno di un portatore di handicap o di un soggetto, comunque, svantaggiato.

In materia di avvertenze tecniche per la compilazione dei libri di testo, poi, si poneva l’attenzione sulle esigenze degli studenti disabili visivi di ricevere in tempo utile le relative trascrizioni in linguaggio Braille, per poter partecipare costruttivamente al ciclo di studi da loro intrapreso.

Infine, in un tema così delicato quale quello del sistema integrato di istruzione e formazione degli adulti, l’U.I.C. intendeva enfatizzare, anche per il futuro, l’apporto garantito già da tempo dalle associazioni che tutelano le categorie svantaggiate e dalle qualificate strutture di loro emanazione che si occupano specificamente del reinserimento sociale e lavorativo dei portatori di handicap.

d.d.l. Giaretta e altri su "Nuove norme per l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità (atto Senato n. 4393)

Il presente disegno di legge mirava ad eliminare le anomalie presenti nell’attuale disciplina delle operazioni di voto che prevede che gli elettori ciechi, o amputati delle mani o affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, esercitino il diritto elettorale con l’aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l’uno o l’altro sia iscritto nel Comune. Tale normativa, in effetti, costringe l’interessato a seguire un procedimento che appare anacronistico, complicato e tale da limitare gravemente la scelta ­ da parte dell’elettore invalido ­ del soggetto che deve sostituirlo nella manifestazione del voto. Anche la disciplina della certificazione medica si risolve in una inutile e spesso defatigante acquisizione di attestati sanitari da parte dell’elettore, laddove ­ trattandosi di infermità fisiche e menomazioni irreversibili ­ sarebbe sufficiente una semplice annotazione sulla carta di identità.

L’azione legislativa, sostenuta dall’Unione, cercava di ovviare a tali difficoltà, restituendo libertà di scelta all’elettore invalido in ordine alle persone che lo aiutano ad esercitare il diritto elettorale, prevedendo che l’accompagnatore potesse essere un altro elettore iscritto in un qualunque Comune della Repubblica e stabilendo, allo stesso tempo, che l’infermità fisica fosse annotata sulla carta di identità con apposita indicazione, eliminandosi così il ricorso, di volta in volta, a certificazioni mediche.

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