Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso
dei soggetti disabili agli strumenti informatici ed in particolare l'art.
11;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, recante
regolamento d'attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 dell'11 maggio 2005, recante delega
di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione
e tecnologie al Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia
di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata
dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio
1998, CE attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto
legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Decreta:
Art. 1.
(Definizioni e ambito d'applicazione)
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) accessibilità : capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti
consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire
informazioni
fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di
disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
b) ambiente operativo: insieme di programmi e di interfacce utente che
consentono l'utilizzo delle risorse hardware e software disponibili sul
computer;
c) applet: programma autonomo, in genere scritto in linguaggio Java, che può
essere inserito in una pagina Web per fornire informazioni o funzionalità;
d) applicazione: programma informatico che consente all'utente di svolgere
specifici compiti;
e) applicazione Internet: programma sviluppato adottando tecnologie Internet, in
particolare utilizzando il protocollo HTTP (HyperText Transfer Protocol)
per il trasferimento dei dati e il linguaggio a marcatori (X)HTML (eXtensible
HyperText Markup Language) per la presentazione e la struttura
dell'informazione;
f) browser: programma informatico che consente di accedere alle risorse presenti
su un sito Web;
g) CD-ROM (Compact Disc - Read Only Memory) e DVD (Digital Versatile Disc):
particolari tipi di supporto ottico di memorizzazione;
h) em: unità di misura tipografica che prende a riferimento la larghezza del
carattere M;
i) esperto difattori umani: soggetto in possesso di diploma di laurea, anche
triennale, comprendente un anno di formazione in discipline ergonomiche, quali
ergonomia dell'ambiente, ergonomia dell'hardware, ergonomia cognitiva,
macroergonomia, che abbia svolto un tirocinio documentato di almeno un anno;
l) esperto di interazione con persone disabili: soggetto in possesso di diploma
di laurea, anche triennale, esperto di problematiche di comunicazione e
di utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che abbia
maturato un'esperienza professionale biennale nel settore;
m) esperto tecnico: soggetto esperto in tecnologie Web e problematiche
dell'accessibilità;
n) focus: elemento attivo in un'interfaccia utente;
o) fogli di stile: strumento per mezzo del quale è possibile separare i
contenuti di una pagina Web dalle modalità tipografiche con le quali essi
vengono
presentati;
p) frame: struttura di una pagina Web costituita da due o più parti
indipendenti;
q) fruibilità : caratteristica dei servizi di rispondere a criteri di facilità e
semplicità d'uso, di efficienza, di rispondenza alle esigenze dell'utente,
di gradevolezza e di soddisfazione nell'uso del prodotto;
r) gestore di evento: parte di programma informatico che si attiva al
verificarsi di un evento logico o dipendente dal dispositivo di input;
s) gruppo di valutazione: gruppo di utenti, anche disabili, che svolgono compiti
assegnati dall'esperto di fattori umani per l'effettuazione della verifica
soggettiva;
t) homepage: prima pagina che viene resa disponibile all'utente quando si accede
a un indirizzo corrispondente a un sito Web;
u) interattività : caratteristica del programma informatico che richiede
l'intervento dell'utente per espletare le sue funzionalità;
v) interfaccia utente: programma informatico che gestisce l'output e l'input
dell'utente da e verso un computer in modo interattivo, realizzato attraverso
una rappresentazione basata su metafore grafiche (interfaccia grafica) oppure
attraverso comandi impartiti in modo testuale (interfaccia testuale);
z) interfaccia di programmazione (API, Application Program Interface): insieme
di programmi che consentono ad applicazioni diverse di comunicare tra loro;
aa) Internet: rete mondiale di computer basata sulla famiglia di protocolli di
comunicazione TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol);
bb) Intranet: rete di computer basata sugli stessi protocolli di Internet,
riservata all'uso esclusivo di una organizzazione, o gruppo di utenti;
cc) legge: legge 9 gennaio 2004, n. 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13
del 17 gennaio 2004, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti
disabili agli strumenti informatici;
dd) linguaggio a marcatori: modalità di rappresentazione delle informazioni che
utilizza indicatori (marcatori) per qualificare l'informazione stessa;
ee) moduli di interazione o form: strumenti mediante i quali l'utente
interagisce con il sito Web fornendo e ricevendo specifiche informazioni;
ff) pagina Web: elemento informativo di base di un sito Web, realizzato mediante
un linguaggio a marcatori che può contenere oggetti testuali e multimediali
ed immagini;
gg) prodotti a scaffale: applicazioni preconfezionate da utilizzarsi anche senza
sviluppare appositi programmi di adattamento;
hh) regolamento: decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2005;
ii) script: sequenza di istruzioni in linguaggio di programmazione che può
essere inserita in una pagina Web per fornire funzionalità aggiuntive;
ll) sito Web: insieme strutturato di pagine Web utilizzato per veicolare
informazioni o erogare servizi, comunemente definito anche sito Internet;
mm) task: compito specifico che l'esperto di fattori umani assegna ad un
componente del gruppo di valutazione per simulare situazioni concrete di
interazione
con il sistema informatico;
nn) tecnologie assistive: strumenti e soluzioni tecniche, hardware e software,
che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni
di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi
informatici;
oo) tecnologie Web: insieme degli standard definiti dall'ISO e delle «Recommendation»
del Consorzio W3C finalizzato a veicolare informazioni o erogare servizi
su reti che utilizzano il protocollo HTTP, comunemente definite anche tecnologie
Internet;
pp) verifica tecnica: valutazione condotta da esperti, anche con strumenti
informatici, sulla base di parametri tecnici;
qq) verifica soggettiva: valutazione del livello di qualità dei servizi, già
giudicati accessibili tramite la verifica tecnica, effettuata con l'intervento
del destinatario, anche disabile, sulla base di considerazioni empiriche.
Articolo 2
(Requisiti tecnici e livelli di accessibilità )
1. Il presente decreto definisce negli allegati A, B, C e D, che ne
costituiscono parte integrante, le linee guida recanti i requisiti tecnici e i
diversi
livelli per l’accessibilità, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge e nel
rispetto dei criteri e dei principi indicati dal regolamento.
2. Il primo livello di accessibilità dei siti Web è accertato previo esito
positivo della verifica tecnica che riscontra la conformità delle pagine dei
medesimi siti ai requisiti tecnici elencati nell’allegato A, applicando la
metodologia ivi indicata.
3. I requisiti tecnici si applicano anche nei casi in cui i soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1 della legge forniscono informazioni o erogano servizi
mediante applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti,
come CD-ROM, DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato
alla rete.
4. Il secondo livello di accessibilità riguarda la qualità delle informazioni
fornite e dei servizi erogati dal sito Web e si articola in primo, secondo
e terzo livello di qualità; tali livelli di qualità sono accertati con la
verifica soggettiva attraverso i criteri di valutazione di cui all’allegato B,
applicando la metodologia ivi indicata.
Articolo 3
(Accessibilità per i personal computer, l'ambiente operativo,
le applicazioni e i prodotti a scaffale)
1. I requisiti di accessibilità per i personal computer sono indicati
nell’allegato C.
2. I requisiti di accessibilità per l’ambiente operativo, le applicazioni ed i
prodotti a scaffale sono indicati nell’allegato D.
3. Il soggetto produttore o fornitore dichiara il livello di conformità del
prodotto o servizio ai requisiti di cui al presente articolo.
Articolo 4
(Specifiche tecniche per la sussistenza dei requisiti dei soggetti valutatori)
1. Le persone giuridiche interessate alla iscrizione nell’elenco dei valutatori
di cui all’articolo 3, comma 1 del regolamento presentano documentazione
idonea a comprovare la disponibilità di risorse strumentali tali da consentire
l’effettuazione delle verifiche tecnica e soggettiva.
2. Le persone giuridiche di cui al comma 1 forniscono altresì elementi idonei a
comprovare la disponibilità delle seguenti risorse professionali, anche
se non legate alle medesime da rapporto di lavoro dipendente:
a) esperto di fattori umani,
b) esperto tecnico,
c) esperto di interazione con i soggetti disabili,
d) gruppo di valutazione.
Articolo 5
(Svolgimento delle verifiche e determinazione degli importi massimi dovuti dai
soggetti privati)
1. Gli importi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per l’attività
svolta dai valutatori, sono determinati sulla base dei costi sostenuti per
lo svolgimento della verifica tecnica e della verifica soggettiva.
2. Nella verifica tecnica l’esperto tecnico, applicando la metodologia di cui
all’allegato A, paragrafo 2:
a) svolge le attività previste alla lettera a) del medesimo paragrafo 2 su tutte
le pagine del sito;
b) svolge le attività previste alle lettere b), c) e d) del medesimo paragrafo 2
sulla home page, su tutte le pagine del sito direttamente raggiungibili
dalla home page, su tutte le tipologie di pagine che presentano form e di pagine
di risposta, nonché su un campione statistico di pagine, non rientranti
in quelle esaminate precedentemente, pari al 5% delle stesse;
c) redige il rapporto di cui alla lettera e) del medesimo paragrafo 2.
3. La verifica soggettiva consta delle attività, previste dalla metodologia di
cui all’allegato B, svolte dall’esperto in fattori umani, dall’esperto di
interazione con le persone disabili e dal gruppo di valutazione; il costo
complessivo della verifica tiene anche conto dei tempi di utilizzo delle
tecnologie
assistive impiegate.
4. Ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera b) del regolamento, gli importi
massimi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per l’attività svolta
dai valutatori sono riportati nell’Allegato F che costituisce parte integrante
del presente decreto.
Articolo 6
(Logo attestante il possesso del requisito di accessibilità )
1. Il modello del logo e la corrispondenza tra il logo stesso, eventualmente
corredato da asterischi, ed il diverso livello di qualità del servizio sono
indicati nell’Allegato E che costituisce parte integrante del presente decreto.
Articolo 7
(Utilizzo del logo)
1. La richiesta di autorizzazione ad esporre il logo viene presentata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le
tecnologie
per via telematica tramite il sito del Centro nazionale per l’informatica nella
pubblica amministrazione (Cnipa), ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del
regolamento.
2. Ai fini del comma 1, i soggetti di cui all’art. 3, comma 1 della legge ed i
soggetti privati che intendono esporre il logo attestante il possesso del
requisito di accessibilità sul proprio sito Web si registrano preventivamente
nell’apposita sezione del sito Web del Cnipa.
3. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 è corredata dall’attestato
di accessibilità, in formato elettronico, relativo ad ogni pagina del sito
esaminata, nonché da copia statica, riferita al momento della valutazione, di
tutte le pagine analizzate indicate all’articolo 5, comma 2; il modello di
attestato di accessibilità è disponibile, per i soggetti registrati, nella
citata sezione del sito Web del Cnipa.
4. Ai fini del rilascio o del rinnovo dell’autorizzazione ad esporre il logo, il
Cnipa provvede a:
a) predisporre una sezione del proprio sito Web per ricevere le richieste di
registrazione;
b) acquisire la richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 e la
documentazione di cui al comma 3;
c) costituire e tenere aggiornata la banca dati dei soggetti autorizzati ad
esporre il logo, dei codici elettronici di riconoscimento rilasciati agli stessi
soggetti ai fini della registrazione e della documentazione inerente a ciascuna
richiesta di autorizzazione;
d) riferire gli esiti dell’istruttoria alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e
le tecnologie, sulla base dei risultati dell’istruttoria di cui al presente
articolo, rilascia l’autorizzazione all’utilizzo del logo, dandone comunicazione
al soggetto richiedente.
Articolo 8
(Rimborso delle spese amministrative sostenute dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri per le attività inerenti l’utilizzo del logo e le funzioni
ispettive)
1. I soggetti privati che richiedono l’autorizzazione all’utilizzo del logo
allegano alla richiesta la ricevuta del versamento effettuato, anche in via
telematica, quale rimborso delle spese amministrative sostenute dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri per le attività inerenti il rilascio
dell’autorizzazione;
l’importo del versamento è indicato nell’Allegato F.
2. Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento, in caso di riscontro di un livello
di accessibilità inferiore a quello del logo utilizzato sono a carico del
soggetto privato i costi effettivi dell’avvenuta ispezione, nonché una quota di
partecipazione ai costi per l’espletamento delle funzioni ispettive
complessivamente
svolte dal Cnipa sui soggetti privati; l’importo della quota, comunque non
superiore al doppio del costo effettivo dell’ispezione, è indicato nell’Allegato
F.
3. Con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie di natura non
regolamentare, gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati annualmente.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 Luglio 2005
Il MINISTRO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
allegato A | allegato B | allegato C | allegato D | allegato E | allegato F
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