Le attività che hanno portato alla legge 04/2004
Studio del CNIPA sulla progettazione dei siti web
Assegnato al CNIPA l'incarico di predisporre gli schemi
Schema del Regolamento di attuazione legge 04/2004
Studio del CNIPA sulla progettazione dei siti web
Pubblicato uno studio sulle problematiche connesse alla progettazione,
realizzazione e valutazione dei siti Web pubblici
Pubblichiamo lo studio elaborato dai gruppi di lavoro della Segreteria
tecnico-scientifica della Commissione presieduta dal Prof. Pierluigi Ridolfi.
Lo studio affronta le problematiche legate alla progettazione, realizzazione e
valutazione dei siti Web pubblici e intende fornire un contributo tecnico
per la stesura del decreto ministeriale di cui all' art. 11 della legge 9
gennaio 2004 n.4.
Le osservazioni e i suggerimenti di quanti sono interessati al tema dell'impiego
delle ICT a favore delle categorie deboli o svantaggiate sono graditi e
possono essere inviati a
ictdisabili@cnipa.it
oppure è possibile discuterne nella
lista webaccessibile.
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Premessa
Introduzione
Siti internet e applicazioni web based
1.1) Requisiti da sottoporre a verifica tecnica
1.2) Metodologie per la verifica tecnica
1.3) Requisiti da sottoporre a verifica soggettiva
1.4) Metodologie per la valutazione soggettiva articolata su più livelli di
qualità
Criteri e metodologie
Assegnato al CNIPA l'incarico di predisporre gli schemi
29 gennaio 2004 - La COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PERMANENTE PER L’IMPIEGO
DELLE TECNOLOGIE ICT PER LE CATEGORIE DEBOLI E SVANTAGGIATE, istituita lo scorso
luglio dal Consiglio dei Ministri nasce sull’esperienza della precedente
Commissione promossa dal Ministro Stanca nel maggio 2002, di concerto con il
Ministro
per il Welfare Maroni e per la salute pubblica Sirchia. L’attività di tale
Commissione ha prodotto, a fine mandato, un rapporto conclusivo (libro bianco)
denominato “Tecnologie per la disabilità: una società senza esclusi”, con il
quale per la prima volta in Italia si è analizzata dettagliatamente la
condizione
dei disabili rispetto alle nuove tecnologie.
Del nuovo organismo presieduto dal prof. Pierluigi Ridolfi, componente CNIPA,
fanno parte ben sette Ministri, in rappresentanza dei quali troviamo Daniela
Battisti (Innovazione e Tecnologie), Luisa Corazza (Pari Opportunità), Armanda
Bianchi Conti (Politiche Comunitarie), Giovanni Daverio (Welfare), Walter
Bergamaschi (Salute), Mariolina Moioli (Istruzione), Gianluca Petrillo
(Comunicazioni).
In sintesi i compiti affidati alla Commisione permanente:
Elenco di 6 elementi
• proporre ai ministri competenti le azioni necessarie a garantire, sia nel
pubblico che nel privato, l’accesso all’informazione destinata al mondo dei
disabili, delle categorie deboli e svantaggiate;
• individuare le applicazioni delle tecnologie innovative per il superamento
delle limitazioni al godimento dei diritti fondamentali relativi
all’informazione
e partecipazione alla vita di relazione, con particolare riferimento all’accesso
ai servizi e all’inclusione all’impiego nel mondo del lavoro;
• promuovere azioni per lo sviluppo della ricerca finalizzata all’impiego delle
stesse tecnologie;
• realizzare di piani di iniziative a favore delle medesime categorie basate
sull’applicazione delle tecnologie informatiche e orientate alla formazione,
informazione, riabilitazione ed occupazione;
• predisporre annualmente un rapporto propedeutico al varo di norme necessarie
per adeguare l’ordinamento nazionale ai livelli di qualità ritenuti più
appropriati;
• stabilire elementi e criteri per la definizione degli indicatori utili a
definire i diversi livelli di accessibilità dei siti web e delle applicazioni
informatiche, per la loro relativa misurazione ed eventuale certificazione,
sempre sulla base delle indicazioni dell’apposita segreteria
tecnico-scientifica.
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La
legge Stanca sull’accessibilità ,
pubblicata di recente, alla quale il CNIPA ha fattivamente contribuito con idee
e risorse, prevede che vengano emanati, un Regolamento d’attuazione ed un
Decreto ministeriale sui criteri e i principi operativi e organizzativi generali
per l’accessibilità, ovvero le modalità con cui può essere richiesta la
valutazione, i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi
dell’operazione, il logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito
dell’accessibilità, le modalità con cui può essere verificato il permanere del
requisito stesso.
Il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie ha formalmente incaricato il CNIPA
di predisporre gli schemi di tali provvedimenti.
La Segreteria tecnico-scientifica coordinata dal dott. Antonio De Vanna ha
prontamente istituito due gruppi di lavoro:
Elenco di 2 elementi
• un GL presieduto dal dott. Domenico Natale (SOGEI), che dovrà predisporre lo
schema per le regole tecniche
• un GL presieduto dal prof. Sebastiano Bagnara, (Politecnico di Milano), che
dovrà invece individuare lo schema per le metodologie.
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Schema del Regolamento di attuazione legge 04/2004
Approvato il 9 luglio 2004 dal Consiglio dei Ministri, in via preliminare, lo
schema del Regolamento di attuazione di cui all'art. 10 della legge 9 gennaio
2004 n. 4
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
«Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio
dei Ministri»;
Visto l’articolo 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante “Disposizioni per
favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001,
recante «Delega di funzioni del Presidente del Consigliodei Ministri in materia
di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca»;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia
di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a
norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 luglio 2004;
Sentite le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative,
nonché quelle di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di
produttori
di hardware e software;
Acquisita l’intesa della Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell’adunanza del
Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata
dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio
1998, CE attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto
legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
Sulla proposta del Ministro per l’innovazione e le tecnologie;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento s’intende per:
a) accessibilità: ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 9
gennaio 2004, n. 4, la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei
limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire
informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che
a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni
particolari;
b) tecnologie assistive: ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) della
legge n. 4 del 2004, gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software,
che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di
svantaggio, di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici;
c) valutazione: processo con il quale si riscontra la rispondenza dei servizi ai
requisiti di accessibilità;
d) verifica tecnica: valutazione condotta da esperti, anche con strumenti
informatici, sulla base di parametri tecnici;
e) verifica soggettiva: valutazione articolata su più livelli di qualità ed
effettuata con l’intervento del destinatario, anche disabile, dei servizi, sulla
base di considerazioni empiriche;
f) fruibilità: la caratteristica dei servizi di rispondere a criteri di facilità
e semplicità d’uso, di efficienza, di rispondenza alle esigenze dell’utente,
di gradevolezza e di soddisfazione nell’uso del prodotto;
g) soggetti privati: soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 3 della
legge n. 4 del 2004;
h) valutatori: soggetti iscritti nell’apposito elenco e qualificati a
certificare le caratteristiche di accessibilità dei servizi.
Art. 2
(Criteri e principi generali per l’accessibilità)
1. Sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi informatici che
presentano i seguenti requisiti:
a) accessibilità al contenuto del servizio da parte dell’utente;
b) fruibilità delle informazioni offerte, caratterizzata anche da:
1) facilità e semplicità d’uso, assicurando, fra l’altro, che le azioni da
compiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre uniformi tra loro;
2) efficienza nell’uso, assicurando, fra l’altro, la separazione tra contenuto,
presentazione e modalità di funzionamento delle interfacce, nonché la
possibilità
di rendere disponibile l’informazione attraverso differenti canali sensoriali;
3) efficacia nell’uso e rispondenza alle esigenze dell’utente, assicurando, fra
l’altro, che le azioni da compiere per ottenere in modo corretto servizi
e informazioni siano indipendenti dal dispositivo utilizzato per l’accesso;
4) soddisfazione nell’uso, assicurando, fra l’altro, l’accesso al servizio e
all’informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per l’utente;
c) compatibilità con le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle
raccomandazioni e nelle direttive sull’accessibilità dell’Unione europea, nonché
nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi
forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti
nel settore, quali l’International Organization for Standardization (ISO) e il
World Wide Web Consortium (W3C).
2. Con apposito decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
sentiti
la Conferenza Unificata e il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione (Cnipa), sono dettate specifiche regole tecniche che
disciplinano
l’accessibilità, da parte degli utenti, agli strumenti didattici e formativi di
cui all’articolo 5 della legge n. 4 del 2004.
Art. 3
(Valutazione dell’accessibilità)
1. Il Cnipa, con proprio provvedimento, istituisce presso di sé l’elenco dei
valutatori, stabilendone le modalità tecniche per la tenuta, nonché garantisce
la pubblicità dell’elenco medesimo e delle citate modalità sul proprio sito
internet.
2. Nell’elenco di cui al comma 1 sono iscritte le persone giuridiche interessate
che ne fanno richiesta dimostrando di possedere i seguenti requisiti:
a) garanzia di imparzialità ed indipendenza nell’esercizio delle proprie
attività;
b) disponibilità di una adeguata strumentazione per l’applicazione delle
metodologie di verifica tecnica e di verifica soggettiva di cui all’art. 1,
comma
1, rispettivamente lettere d) ed e);
c) disponibilità di figure professionali esperte nelle suddette metodologie di
verifica, nonché di figure idonee ad interagire con i soggetti disabili.
3. Ai fini dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), il valutatore, all’atto
della richiesta di iscrizione, si impegna:
a) a non esprimere valutazioni su siti o servizi dallo stesso realizzati;
b) a non esprimere valutazioni in tutti i casi in cui queste possano avere
un’incidenza specifica su interessi propri del valutatore o di soggetti allo
stesso collegati da rapporti societari;
c) una volta effettuata la valutazione, a non fornire, nell’arco dei
ventiquattro mesi successivi, attività di implementazione sui siti o servizi per
i
quali sia stato incaricato di esprimere la valutazione stessa.
4. Nell’accertamento dei requisiti di accessibilità dei servizi, acquisiti con
le procedure o realizzati tramite i contratti di cui all’articolo 4, commi
1 e 2 della legge n. 4 del 2004, le amministrazioni interessate possono
acquisire il parere non vincolante di un valutatore iscritto nell’elenco di cui
al comma 1.
5. Con il decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di cui
all’articolo 11 della legge n. 4 del 2004, sono stabiliti:
a) le specifiche tecniche per la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2,
lettere b) e c);
b) gli importi massimi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per
l’attività svolta dai valutatori di cui al comma 1, tenuto conto dei costi di
organizzazione aziendale nella misura minima, maggiorati del dieci per cento;
c) le somme dovute dai soggetti privati quale rimborso delle spese
amministrative sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per
l’innovazionee le tecnologie per l’attività di cui all’articolo 4, comma 1.
6. Il venir meno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’iscrizione
determina la cancellazione dall’elenco di cui al comma 1; la cancellazione è
altresì
disposta nel caso di violazione degli obblighi assunti dal valutatore ai sensi
del comma 3.
Art. 4
(Modalità di richiesta della valutazione)
1. I soggetti privati richiedono alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie l’autorizzazione ad utilizzare
il logo, allegando l’attestato di cui al comma 2. L’utilizzazione del logo è
limitata al periodo di validità dell’attestato.
2. I soggetti privati si rivolgono ad uno dei valutatori che, svolta la sua
attività, in caso di esito positivo, rilascia attestato di accessibilità, con
validità non superiore a 12 mesi, eventualmente indicante il livello di qualità
raggiunto di cui all’articolo 5.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’innovazione e
le tecnologie, ai fini dell’emanazione del provvedimento di cui al comma
1 si avvale tramite apposita convenzione del Cnipa.
Art. 5
(Logo attestante il possesso del requisito di accessibilità)
1. Il logo che attesta il superamento della sola verifica tecnica raffigura un
personal computer di colore terra di Siena unito a tre figure umane stilizzate
rispettivamente, da sinistra, di colore celeste, azzurro e amaranto le quali
fuoriescono dallo schermo a braccia levate; il diverso livello di qualità
raggiunto dal servizio è indicato da uno a tre asterischi riportati nella parte
del logo raffigurante la tastiera del personal computer.
2. La corrispondenza tra il logo, eventualmente corredato da asterischi, ed il
diverso livello di qualità dei servizi nonché il modello del logo stesso
sono indicati nel decreto di cui all’articolo 11 della legge n. 4 del 2004.
Art. 6
(Casi di aggiornamento della valutazione di accessibilità)
1. In caso di modifiche sostanziali dei siti o servizi e nel caso del rinnovo
dell’autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 1, i soggetti privati
richiedono
un aggiornamento della valutazione dell’accessibilità ad uno dei valutatori
iscritti nell’elenco. Il valutatore, effettuata la verifica, rilascia un nuovo
attestato al soggetto richiedente inviandone contestualmente copia
all’Amministrazione per l’aggiornamento della durata e del livello di qualità
del logo.
Art. 7
(Poteri ispettivi di controllo sui soggetti privati)
1. Nei riguardi dei soggetti privati, il Cnipa, previa comunicazione inviata al
soggetto interessato, verifica il mantenimento dei requisiti di accessibilità
dei siti e dei servizi, anche avvalendosi di valutatori iscritti nell’elenco di
cui all’articolo 3 comma 1, purché questi ultimi risultino estranei alla
realizzazione, manutenzione o certificazione del sito o servizio, e adegua
eventualmente il logo al livello di accessibilità riscontrata aggiornandone
la validità temporale.
2. In caso di riscontro di un livello di accessibilità inferiore a quello del
logo utilizzato, i costi effettivi dell’avvenuta ispezione sono a carico del
soggetto privato.
Art. 8
(Modalità di utilizzo del logo da parte dei soggetti di cui al comma 1
dell’articolo 3 della legge n. 4 del 2004)
1. Le amministrazioni pubbliche e comunque i soggetti di cui all’articolo 3,
comma 1, della legge n. 4 del 2004, che intendono utilizzare il logo sui siti
e sui servizi forniti, provvedono autonomamente a valutare l’accessibilità sulla
base delle regole tecniche definite con il decreto del Ministro per
l’innovazione
e le tecnologie, di cui all’articolo 11 della legge n. 4 del 2004; la
valutazione positiva, previa segnalazione al Cnipa, consente l’utilizzo del
logo.
Art. 9
(Controlli esercitabili sui soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 3 della
legge n. 4 del 2004)
1. Per l’attuazione della legge ogni amministrazione pubblica centrale nomina un
responsabile dell’accessibilità informatica da individuare tra il personale
appartenente alla qualifica dirigenziale già in servizio presso
l’amministrazione stessa, la cui funzione, in assenza di specifica designazione,
è svolta
dal responsabile dei sistemi informativi, di cui all’articolo 10 del decreto
legislativo n. 39 del 1993; per lo svolgimento di tale funzione non è previsto
compenso aggiuntivo.
2. Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 4 del 2004, la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e
le tecnologie, avvalendosi del Cnipa, previa comunicazione inviata
all’amministrazione statale interessata, verifica il mantenimento dei requisiti
di accessibilità
dei siti e dei servizi forniti e dà notizia dell’esito di tale verifica al
dirigente responsabile; qualora siano riscontrate anomalie, viene richiesta
all’amministrazione statale medesima la predisposizione del relativo piano di
adeguamento con l’indicazione delle attività e dei tempi di realizzazione.
3. Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sulla base degli esiti delle
verifiche di cui al comma 2, riferisce annualmente al Parlamento dandone
altresì comunicazione alla Conferenza Unificata.
La nascita del regolamento
Accessibilità: fatta la legge, è ora del regolamento
per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, dopo un
iter parlamentare di soli otto mesi, è finalmente arrivata sulla G.U.:
un momento di grande soddisfazione anche per la “squadra” del CNIPA che ha
supportato il Ministro sul piano tecnico.
Con la pubblicazione della legge siamo solo agli inizi del processo normativo:
il prossimo passo sarà l’emanazione del regolamento di attuazione, previsto
dall’articolo 10, che, tra l’altro, dovrà stabilire i “criteri e i principi
operativi e organizzativi generali per l’accessibilità”. Il Ministro Stanca
ha affidato al CNIPA la predisposizione dello schema di tale regolamento, che si
baserà sui seguenti capisaldi:
Elenco di 8 elementi
• i servizi realizzati tramite sistemi informatici devono consentire
l’accessibilità al contenuto del servizio da parte dell’utente e la fruibilità
delle
informazioni offerte;
• queste devono essere caratterizzate anche da facilità e semplicità d’uso;
• viene istituito, con provvedimento del CNIPA, un elenco dei valutatori -
personalità giuridiche - tenuto dallo stesso CNIPA, che ne definisce le modalità
di iscrizione, di permanenza e di revoca;
• oltre alla verifica strumentale dei requisiti tecnici - che viene condotta
anche mediante tecniche informatiche - si introduce il concetto della verifica
soggettiva, nella quale è prevalente “l’intervento del destinatario, anche
disabile, dei servizi”;
• viene previsto, in sede di verifica dei requisiti di accessibilità, il parere
obbligatorio non vincolante di un valutatore iscritto nel citato elenco;
• ai fini della valutazione sulla accessibilità, i soggetti privati devono
rivolgersi a uno dei valutatori dell’elenco, che rilascerà la certificazione
necessaria per ottenere dal CNIPA il logo attestante il superamento della
verifica stessa;
• viene definito il logo;
• ogni amministrazione pubblica nomina un responsabile per il rispetto di questa
legge.
fine elenco
Su questo schema del regolamento sono state consultate, come previsto dal citato
articolo 10, le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative
(ASPHI, ARPA, FAND, FONDAZIONE DON GNOCCHI, FISH, FISD, ANNI VERDI), le
associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità (IWA-ITALY)
e quelle di produttori di hardware e software (FEDERCOMIN, ANASIN, ASSINFORM).
Il regolamento sarà adottato dalle competenti Commissioni parlamentari,
che dovranno pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e
d’intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni città e autonomie locali.
Il successivo passo normativo sarà l’emanazione di due decreti ministeriali.
Il primo decreto, previsto dall’articolo 11 della legge, attribuisce al Ministro
per l’innovazione e le tecnologie il potere di stabilire, nel rispetto
dei criteri e dei principi indicati nel regolamento:
Elenco di 2 elementi
• le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli di
accessibilità;
• le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità dei siti Internet
nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.
fine elenco
Su questi due fondamentali argomenti sono già stati insediati due gruppi di
lavoro, formati da alcuni dei più noti esperti italiani nel campo, con il
compito
di predisporre i documenti da sottoporre, per consultazione, alle associazioni
delle persone disabili maggiormente rappresentative; sulla base di tali
documenti il CNIPA dovrà poi predisporre lo schema del testo del decreto da
sottoporre alla firma del Ministro.
Il secondo decreto, previsto dall’articolo 7, riguarda le regole tecniche per
l’accessibilità alle opere multimediale: su questo argomento, che richiederà
anche specifici programmi di ricerca e sperimentazione, l’istruttoria è solo
agli inizi.
Si sta lavorando anche a un possibile terzo decreto.
Si sta lavorando anche a un possibile terzo decreto che dà attuazione
all’articolo 5 della legge e attribuisce al Ministro per l’istruzione,
l’università
e la ricerca, di intesa con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, il
compito di dettare le regole tecniche che disciplinano l’accessibilità agli
strumenti didattici e formativi: in particolare, si tratta di come rendere
disponibili, a studenti e insegnanti, i libri di testo in formato elettronico.
Per ottenere il massimo consenso possibile su una materia così complessa e
innovativa, anche in questo caso è stato costituito, a cura del MIUR, un
apposito
gruppo di lavoro.
Tutta questa materia viene coordinata dalla
Commissione interministeriale permanente per l’impiego dell’ICT a favore delle
categorie deboli e svantaggiate,
composta dai rappresentanti dei sette ministeri più direttamente coinvolti con
la tematica, che si avvale di una Segreteria tecnica costituita presso il
CNIPA.
Osservazioni e richieste di informazioni vanno indirizzate a:
ictdisabili@CNIPA.it
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