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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti –
Onlus
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NAVIGAZIONE
SEZIONI PROVINCIALI
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I.RI.FO.R.
Articolo 1 - Scopi Articolo 1 L'Istituto per istituire centri permanenti, scuole e
corsi di formazione professionale nel territorio della Regione Sardegna
finalizzati anche all'obbligo formativo sancito dall'art.68 L.144/99 e art.16
L.196/97; svolgere studi e ricerche nei settori
della formazione, della riabilitazione, dell'istruzione e dell'addestramento,
approfondendo anche le problematiche connesse all'inserimento nel tessuto
produttivo dei minorati della vista e di altri portatori di handicap; svolgere studi e ricerche per la
individuazione di nuove opportunità lavorative e professionali, con
riferimento alla utilizzazione di nuove tecnologie dirette a consentire
l'accesso ai minorati visivi e degli altri portatori di handicap anche alle
nuove professionalità; organizzare e gestire corsi di
formazione, aggiornamento ed addestramento, nonché iniziative dirette alla
riabilitazione dei minorati a tutti i livelli con contributi regionali,
statali e comunitari, anche su incarico di enti pubblici o private
istituzioni che ne assumano in tutto o in parte l'onere; organizzare e gestire corsi di
formazione dei docenti preordinata sia all'istruzione che all'integrazione
degli alunni in situazione di minorazione visiva e di ogni altro handicap
nelle scuole di ogni ordine e grado; organizzare la formazione e
l'aggiornamento dei docenti, degli operatori specializzati, degli educatori,
degli accompagnatori, delle figure professionali necessarie al raggiungimento
degli scopi statutari; concedere borse di studio per la
frequenza ai corsi di formazione, aggiornamento ed addestramento anche presso
altre istituzioni o scuole convenzionate; fornire consulenza e prestare servizi
alle istituzioni pubbliche e private nei settori di competenza; curare la pubblicazione dei risultati
delle ricerche effettuate, nonché di materiale didattico per lo svolgimento
dei corsi; promuovere e realizzare centri di
servizi culturali, centri residenziali per l'educazione di giovani e adulti,
corsi di scuola e cultura popolare ed ogni altra iniziativa rivolta alla
promozione morale, culturale e civile dei non vedenti, ipovedenti e altri
portatori di handicap; promuovere e gestire ogni altra
attività idonea al perseguimento dei propri fini istituzionali; persegue: la formazione professionale delle
forze di lavoro (giovani e adulti) per tutti i settori dell'attività
produttiva e dei servizi, privilegiando primariamente i lavoratori non
vedenti ed ipovedenti; promuove il collocamento lavorativo
dei non vedenti e degli ipovedenti in forma individuale o cooperative; promuove la riabilitazione, il
recupero la qualificazione, riqualificazione e la riconversione professionale
e occupazionale dei non vedenti e degli ipovedenti; l'Istituto per L'Istituto per Articolo 2 L'Istituto nel rispetto degli
indirizzi dati dal Consiglio Regionale Sardo della ONLUS Unione Italiana
Ciechi, svolge la propria attività in piena autonomia amministrativa e
scientifica. Gli organi dell'I.Ri.Fo.R. Sardegna
osservano il principio del voto singolo, nel rispetto della sovranità degli
organi statutari. Articolo 3 Sono organi dell'Istituto per a) il Consiglio di Amministrazione; Articolo 4 Il Consiglio di Amministrazione, è
composto dal Presidente del Consiglio Regionale sardo dell'Unione Italiana
dei Ciechi-ONLUS, che lo preside, e da quattro membri, nominati dal Consiglio
Regionale sardo dell'Unione Italiana dei Ciechi-Onlus, su designazione di
ciascuna delle Sezioni Provinciali sarde, e dal Segretario Regionale che ne
assicura anche il funzionamento amministrativo. Il Consiglio di Amministrazione elegge
fra i componenti nominati dal Consiglio Regionale sardo dell'Unione Italiana
dei Ciechi - Onlus, il Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione: ha facoltà di cooptare non più di
quattro componenti; delibera sui problemi concernenti l'organizzazione,
l'amministrazione e il funzionamento dell'Istituto; nomina il Direttore; approva il conto consuntivo entro il
30 Aprile di ciascun anno ed il bilancio preventivo entro il 30 Novembre; approva annualmente i programmi di
studi e ricerche da svolgere; approva i corsi da svolgere ed i
relativi programmi; approva i rapporti convenzionali
continuativi con istituzioni pubbliche o private. nomina l'Istituto Cassiere; delibera in materia di assunzione del
personale, sulle questioni riguardanti gli organici, lo stato
giuridico-economico, il regolamento del personale in conformità al contratto
collettivo nazionale di lavoro di categoria. delibera sull'acquisto e la permuta
dei beni immobiliari, l'accettazione di eredità, legati e donazioni; delibera le modifiche allo Statuto con
voto unanime del Consiglio. Al Consiglio di Amministrazione
Regionale partecipa di diritto il Direttore con voto consultivo per quanto
inerente l'attività scientifica e didattica. Il Consiglio di Amministrazione è convocato
dal Presidente, in via ordinaria quattro volte l'anno e, in via straordinaria
ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un
terzo dei suoi membri; La convocazione deve essere fatta con
avviso scritto, contenente indicazione del giorno, ora, luogo della riunione
e gli argomenti all'ordine del giorno e deve essere inviato almeno dieci
giorni prima e, in caso d'urgenza almeno 48 prima per telegramma o telefax. Rientra nella competenza esclusiva del
Consiglio di Amministrazione adottare il Regolamento dell'Istituto. Le riunioni del Consiglio di
Amministrazione sono considerate valide soltanto se è presente la maggioranza
dei suoi componenti. Le deliberazioni vanno adottate a maggioranza dei
presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Articolo 5 Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione rappresenta legalmente l'Ente di fronte a terzi e in
giudizio, nonché davanti alle autorità amministrative e giudiziarie. Il Presidente convoca e presiede il
Consiglio di Amministrazione; cura l'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio;
adotta ogni provvedimento, non specificatamente riservato al Consiglio,
necessario per assicurare l'attività dell'Istituto; firma la corrispondenza e
gli atti inerenti il Consiglio di Amministrazione, ivi compresi contratti e
convenzioni, nonché i documenti contabili. In caso di urgenza adotta i
provvedimenti di competenza del Consiglio; i provvedimenti d'urgenza del
Presidente sono sottoposti al Consiglio di Amministrazione, per la ratifica,
nella prima riunione utile. Il Presidente può delegare in tutto od
in parte le proprie funzioni a singoli componenti del Consiglio di
Amministrazione. In caso di sua assenza o di
impedimento le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente. Articolo 6 Il Direttore è nominato dal Consiglio
di Amministrazione fra persone particolarmente esperte nel settore della
ricerca, della formazione, dell'istruzione e della riabilitazione. Il Direttore assicura il funzionamento
didattico e scientifico dell'Istituto, propone i programmi di ricerca dei
corsi da effettuare. Il Direttore opera secondo le
direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione. Articolo 7 Il Comitato Tecnico-Scientifico è
composto, oltre che dal Direttore, che lo presiede, da cinque a dieci membri
nominati dal Consiglio di Amministrazione fra persone esperte nei settori
della ricerca, istruzione, formazione e riabilitazione. Il Comitato Tecnico-Scientifico ha il
compito di esprimere parere sui programmi di studi, di ricerca, di attività e
sulla organizzazione dei corsi nonchè formulare proposte. Articolo 8 Il Collegio dei Revisori dei Conti è
composto da tre membri effettivi e due supplenti designati dalla ONLUS Unione
Italiana dei Ciechi Consiglio Regionale per I Revisori possono partecipare alle
riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo sui
provvedimenti in tema di bilancio preventivo e di conto consuntivo. Il Collegio deve, inoltre redigere una
relazione di accompagnamento al conto consuntivo e al bilancio preventivo
predisposti annualmente dal Consiglio di Amministrazione. In caso di gravi irregolarità
amministrative e contabili il Presidente del Collegio dei Revisori può
convocare il Consiglio di Amministrazione. Articolo 9 I coordinatori provinciali, in numero
di uno per ogni provincia della Regione, sono nominati dal Consiglio di
Amministrazione, nell'ambito di una terna di nomi proposta dal Consiglio
delle Sezioni provinciali della Onlus Unione Italiana Ciechi. Ogni coordinatore provinciale ha
facoltà di nominare un vice coordinatore. Il coordinatore provinciale, in
accordo con il Direttore, gestisce l'attività dell'Istituto nella provincia
di competenza. Articolo 10 I mezzi finanziari per il
funzionamento dell'Istituto derivano da: contributi della I. ri. fo. r. ONLUS
nazionale; contributi dell' Unione Italiana dei
Ciechi Onlus; contributi dell'Ente Regione per la
copertura finanziaria delle convenzioni di cui all'art.5 lettera b) Legge
quadro in materia di formazione professionale n° 845 del 21/12/1978; contributi dell'Ente Regione di cui
alla L.R. 25/5/99 n.18; dalle somme destinate dall'Ente
Regione, province, comuni, fondazioni, associazioni ed altri enti pubblici e
privati per la gestione delle attività istituzionali dell'Istituto; da altre rendite patrimoniali; da proventi derivanti da eventuali
lasciti e donazioni; da altre sovvenzioni concesse da enti
pubblici e privati; da proventi derivanti da forniture di
beni e servizi erogati nello svolgimento dei fini istituzionali, da
reinvestire esclusivamente nell'attività dell'Istituto con esclusione di fini
di lucro. Gli utili e gli avanzi di gestione
delle attività di carattere economico vengono destinati alla realizzazione
delle attività istituzionali, o di quelle ad esse direttamente connesse. Articolo 11 La gestione economica-finanziaria
dell'Istituto è disciplinata da un regolamento anministrativo contabile che
verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione. Articolo 12 Gli organi dell'Istituto durano in carica fino a che restano in
carica gli organi che li hanno nominati. Articolo 13 Ai componenti degli organi
dell'Istituto, in relazione agli incarichi affidati, possono essere
attribuiti compensi ed indennità, nella misura fissata dal Consiglio di
Amministrazione. Articolo 14 In caso di scioglimento, per qualunque
causa, il patrimonio dell'Istituto sarà devoluto, con le modalità che saranno
previste nell'atto di scioglimento, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di
controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662,
salva diversa destinazione imposta dalla legge. Durante la vita dell'Istituto è fatto
assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di
gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate ad altra ONLUS,
facente parte, per legge, statuto o regolamento, della medesima ed unitaria
struttura. Per gli effetti di cui al precedente
comma si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili od
avanzi di gestione: le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli
organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino
per l'organizzazione e ne facciano parte, ai soggetti che effettuano
erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il
terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonchè alle società da
questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a
condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi,
nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della
lettera a) del comma 1 dell'art. 10 D.L.vo 460/1997, i vantaggi accordati a
soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni
liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e
valore economico modico; l'acquisto di beni o servizi per
corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro
valore normale; la corresponsione ai componenti gli
organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui
superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n.
239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni
ed integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per
azioni; la corresponsione a soggetti diversi
dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interesse
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al
tasso ufficiale di sconto; la corresponsione ai lavoratori
dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli
previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche. Articolo 15 L'Istituto per I coordinatori provinciali hanno sede:
Cagliari - Via del Platano n°27; Oristano - Via Michele Pira n°10; Nuoro - Viale Costituzione s.n.; Sassari - Via Quarto n° 5. Articolo 16 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si
fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed alle speciali
leggi in materia. |