Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Onlus
Consiglio Regionale della Sardegna

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NAVIGAZIONE

 

 

SEZIONI PROVINCIALI

 

 

 

 

 

 

I.RI.FO.R.


Statuto

Articolo 1 - Scopi
Articolo 2 - Autonomia
Articolo 3 - Organi dell'Istituto
Articolo 4 - Consiglio di Amministrazione
Articolo 5 - Presidente
Articolo 6 - Il Direttore
Articolo 7 - Comitato Tecnico-Scientifico
Articolo 8 - Collegio dei Revisori dei conti
Articolo 9 - I coordinatori provinciali
Articolo 10 - Entrate dell'Istituto
Articolo 11 - Gestione Economico-Finanziaria
Articolo 12 - Durata in carica degli organi
Articolo 13 - Compensi
Articolo 14 - Scioglimento e devoluzione dei beni
Articolo 15 - Sede
Articolo 16 - Rinvio normativo

 

Articolo 1
(Scopi)

L'Istituto per la Ricerca, la Riabilitazione e la Formazione Professionale per la Sardegna (I.Ri.Fo.R. - Sardegna), organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), emanazione della Onlus Unione Italiana Ciechi Consiglio Regionale per la Sardegna (art.16 L.R. 47/79 - art. 4 L.68/99) ha le seguenti funzioni:

istituire centri permanenti, scuole e corsi di formazione professionale nel territorio della Regione Sardegna finalizzati anche all'obbligo formativo sancito dall'art.68 L.144/99 e art.16 L.196/97;

svolgere studi e ricerche nei settori della formazione, della riabilitazione, dell'istruzione e dell'addestramento, approfondendo anche le problematiche connesse all'inserimento nel tessuto produttivo dei minorati della vista e di altri portatori di handicap;

svolgere studi e ricerche per la individuazione di nuove opportunità lavorative e professionali, con riferimento alla utilizzazione di nuove tecnologie dirette a consentire l'accesso ai minorati visivi e degli altri portatori di handicap anche alle nuove professionalità;

organizzare e gestire corsi di formazione, aggiornamento ed addestramento, nonché iniziative dirette alla riabilitazione dei minorati a tutti i livelli con contributi regionali, statali e comunitari, anche su incarico di enti pubblici o private istituzioni che ne assumano in tutto o in parte l'onere;

organizzare e gestire corsi di formazione dei docenti preordinata sia all'istruzione che all'integrazione degli alunni in situazione di minorazione visiva e di ogni altro handicap nelle scuole di ogni ordine e grado;

organizzare la formazione e l'aggiornamento dei docenti, degli operatori specializzati, degli educatori, degli accompagnatori, delle figure professionali necessarie al raggiungimento degli scopi statutari;

concedere borse di studio per la frequenza ai corsi di formazione, aggiornamento ed addestramento anche presso altre istituzioni o scuole convenzionate;

fornire consulenza e prestare servizi alle istituzioni pubbliche e private nei settori di competenza;

curare la pubblicazione dei risultati delle ricerche effettuate, nonché di materiale didattico per lo svolgimento dei corsi;

promuovere e realizzare centri di servizi culturali, centri residenziali per l'educazione di giovani e adulti, corsi di scuola e cultura popolare ed ogni altra iniziativa rivolta alla promozione morale, culturale e civile dei non vedenti, ipovedenti e altri portatori di handicap;

promuovere e gestire ogni altra attività idonea al perseguimento dei propri fini istituzionali;
Per lo svolgimento delle proprie attività, può avvalersi mediante apposita convenzione, di enti terzi e professionisti iscritti in albi per studi ricerche, documentazione, sperimentazione, tenuto conto della legislazione e delle disposizioni vigenti.

persegue:

la formazione professionale delle forze di lavoro (giovani e adulti) per tutti i settori dell'attività produttiva e dei servizi, privilegiando primariamente i lavoratori non vedenti ed ipovedenti;

promuove il collocamento lavorativo dei non vedenti e degli ipovedenti in forma individuale o cooperative;

promuove la riabilitazione, il recupero la qualificazione, riqualificazione e la riconversione professionale e occupazionale dei non vedenti e degli ipovedenti;

l'Istituto per la Ricerca, la Riabilitazione, la Formazione Professionale per la Sardegna (I.Ri.Fo.R. Sardegna Onlus) non ha fini di lucro ed opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

L'Istituto per la Ricerca, la Riabilitazione, la Formazione Professionale per la Sardegna nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico utilizza la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero l'acronimo "ONLUS".

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Articolo 2
(Autonomia)

L'Istituto nel rispetto degli indirizzi dati dal Consiglio Regionale Sardo della ONLUS Unione Italiana Ciechi, svolge la propria attività in piena autonomia amministrativa e scientifica.

Gli organi dell'I.Ri.Fo.R. Sardegna osservano il principio del voto singolo, nel rispetto della sovranità degli organi statutari.

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Articolo 3
(Organi dell'Istituto)

Sono organi dell'Istituto per la Ricerca, la Riabilitazione e la Formazione Professionale per la Sardegna (I.Ri.Fo.R. Sardegna Onlus):

a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Direttore;
d) il Comitato Tecnico-Scientifico;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) i Coordinatori Provinciali.

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Articolo 4
(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione, è composto dal Presidente del Consiglio Regionale sardo dell'Unione Italiana dei Ciechi-ONLUS, che lo preside, e da quattro membri, nominati dal Consiglio Regionale sardo dell'Unione Italiana dei Ciechi-Onlus, su designazione di ciascuna delle Sezioni Provinciali sarde, e dal Segretario Regionale che ne assicura anche il funzionamento amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i componenti nominati dal Consiglio Regionale sardo dell'Unione Italiana dei Ciechi - Onlus, il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione:

ha facoltà di cooptare non più di quattro componenti;

delibera sui problemi concernenti l'organizzazione, l'amministrazione e il funzionamento dell'Istituto;

nomina il Direttore;

approva il conto consuntivo entro il 30 Aprile di ciascun anno ed il bilancio preventivo entro il 30 Novembre;

approva annualmente i programmi di studi e ricerche da svolgere;

approva i corsi da svolgere ed i relativi programmi;

approva i rapporti convenzionali continuativi con istituzioni pubbliche o private.

nomina l'Istituto Cassiere;

delibera in materia di assunzione del personale, sulle questioni riguardanti gli organici, lo stato giuridico-economico, il regolamento del personale in conformità al contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.

delibera sull'acquisto e la permuta dei beni immobiliari, l'accettazione di eredità, legati e donazioni;

delibera le modifiche allo Statuto con voto unanime del Consiglio.

Al Consiglio di Amministrazione Regionale partecipa di diritto il Direttore con voto consultivo per quanto inerente l'attività scientifica e didattica.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, in via ordinaria quattro volte l'anno e, in via straordinaria ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri;

La convocazione deve essere fatta con avviso scritto, contenente indicazione del giorno, ora, luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno e deve essere inviato almeno dieci giorni prima e, in caso d'urgenza almeno 48 prima per telegramma o telefax.

Rientra nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione adottare il Regolamento dell'Istituto.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono considerate valide soltanto se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni vanno adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

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Articolo 5
(Il Presidente)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente l'Ente di fronte a terzi e in giudizio, nonché davanti alle autorità amministrative e giudiziarie.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; cura l'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio; adotta ogni provvedimento, non specificatamente riservato al Consiglio, necessario per assicurare l'attività dell'Istituto; firma la corrispondenza e gli atti inerenti il Consiglio di Amministrazione, ivi compresi contratti e convenzioni, nonché i documenti contabili. In caso di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio; i provvedimenti d'urgenza del Presidente sono sottoposti al Consiglio di Amministrazione, per la ratifica, nella prima riunione utile.

Il Presidente può delegare in tutto od in parte le proprie funzioni a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione.

In caso di sua assenza o di impedimento le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente.

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Articolo 6
(Il Direttore)

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra persone particolarmente esperte nel settore della ricerca, della formazione, dell'istruzione e della riabilitazione.

Il Direttore assicura il funzionamento didattico e scientifico dell'Istituto, propone i programmi di ricerca dei corsi da effettuare.

Il Direttore opera secondo le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione.

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Articolo 7
(Comitato Tecnico-Scientifico)

Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto, oltre che dal Direttore, che lo presiede, da cinque a dieci membri nominati dal Consiglio di Amministrazione fra persone esperte nei settori della ricerca, istruzione, formazione e riabilitazione.

Il Comitato Tecnico-Scientifico ha il compito di esprimere parere sui programmi di studi, di ricerca, di attività e sulla organizzazione dei corsi nonchè formulare proposte.

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Articolo 8
(Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti designati dalla ONLUS Unione Italiana dei Ciechi Consiglio Regionale per la Sardegna.

I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo sui provvedimenti in tema di bilancio preventivo e di conto consuntivo.

Il Collegio deve, inoltre redigere una relazione di accompagnamento al conto consuntivo e al bilancio preventivo predisposti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di gravi irregolarità amministrative e contabili il Presidente del Collegio dei Revisori può convocare il Consiglio di Amministrazione.

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Articolo 9
(I Coordinatori Provinciali)

I coordinatori provinciali, in numero di uno per ogni provincia della Regione, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito di una terna di nomi proposta dal Consiglio delle Sezioni provinciali della Onlus Unione Italiana Ciechi.

Ogni coordinatore provinciale ha facoltà di nominare un vice coordinatore.

Il coordinatore provinciale, in accordo con il Direttore, gestisce l'attività dell'Istituto nella provincia di competenza.

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Articolo 10
(Entrate dell'Istituto)

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto derivano da:

contributi della I. ri. fo. r. ONLUS nazionale;

contributi dell' Unione Italiana dei Ciechi Onlus;

contributi dell'Ente Regione per la copertura finanziaria delle convenzioni di cui all'art.5 lettera b) Legge quadro in materia di formazione professionale n° 845 del 21/12/1978;

contributi dell'Ente Regione di cui alla L.R. 25/5/99 n.18;

dalle somme destinate dall'Ente Regione, province, comuni, fondazioni, associazioni ed altri enti pubblici e privati per la gestione delle attività istituzionali dell'Istituto;

da altre rendite patrimoniali;

da proventi derivanti da eventuali lasciti e donazioni;

da altre sovvenzioni concesse da enti pubblici e privati;

da proventi derivanti da forniture di beni e servizi erogati nello svolgimento dei fini istituzionali, da reinvestire esclusivamente nell'attività dell'Istituto con esclusione di fini di lucro.

Gli utili e gli avanzi di gestione delle attività di carattere economico vengono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali, o di quelle ad esse direttamente connesse.

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Articolo 11
(Gestione Economico-Finanziaria)

La gestione economica-finanziaria dell'Istituto è disciplinata da un regolamento anministrativo contabile che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione.

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Articolo 12
(Durata in carica degli organi)

Gli organi dell'Istituto durano in carica fino a che restano in carica gli organi che li hanno nominati.
Il Consiglio di Amministrazione può essere rinnovato in qualsiasi momento dall'organo che lo ha nominato.

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Articolo 13
(Compensi)

Ai componenti degli organi dell'Istituto, in relazione agli incarichi affidati, possono essere attribuiti compensi ed indennità, nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

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Articolo 14
(Scioglimento e devoluzione dei beni)

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Istituto sarà devoluto, con le modalità che saranno previste nell'atto di scioglimento, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Durante la vita dell'Istituto è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate ad altra ONLUS, facente parte, per legge, statuto o regolamento, della medesima ed unitaria struttura.

Per gli effetti di cui al precedente comma si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili od avanzi di gestione:

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione e ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonchè alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1 dell'art. 10 D.L.vo 460/1997, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interesse passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

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Articolo 15
(Sede)

L'Istituto per la Ricerca, la Riabilitazione e la Formazione Professionale per la Sardegna Onlus (I.Ri.Fo.R. Sardegna - Onlus ) ha la sede legale in Cagliari - Via del Platano n° 27.

I coordinatori provinciali hanno sede:

Cagliari - Via del Platano n°27;

Oristano - Via Michele Pira n°10;

Nuoro - Viale Costituzione s.n.;

Sassari - Via Quarto n° 5.

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Articolo 16
(Rinvio normativo)

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed alle speciali leggi in materia.