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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti –
Onlus
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NAVIGAZIONE
SEZIONI PROVINCIALI
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Documentazione
STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI
E DEGLI IPOVEDENTI-ONLUS
LO
STATUTO DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI-ONLUS E’ STATO
DELIBERATO DAL XIX° CONGRESSO NAZIONALE E DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL 10/12/1997
E DEL 22/04/1999, APPROVATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO
09/10/1999, PUBBLICATO IN G.U. N. 258 DEL 03/11/99 E MODIFICATO DAL XX° CONGRESSO NAZIONALE DEL
22-25 NOVEMBRE 2001. LE MODIFICHE SONO STATE ISCRITTE DALL’UFFICIO
TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE AI
SENSI DELL’ART. 2 DEL DPR 10/02/00 N. 361 (COMUNICAZIONE N. 32/1999/2002
SETT. 1AURPG DEL 07/06/2002), SUCCESSIVAMENTE E’ STATO MODIFICATO DAL XXI°
CONGRESSO NAZIONALE E DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL 17/12/2005. LE MODIFICHE
SONO STATE ISCRITTE DALL’UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA NEL
REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE AI SENSI DELL’ART. 2 DEL DPR 10/02/00 N.
361 (COMUNICAZIONE N. 33666/289/2006 AREA VURPG DEL 07/11/2006). REGOLAMENTO
GENERALE IL
REGOLAMENTO GENERALE DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI-ONLUS
E’ STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE CON DELIBERA N. 12
IN DATA 13/11/1999 E MODIFICATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE CON DELIBERA
N. 4 IN DATA 19-20 OTTOBRE 2002 E CON DELIBERA N. 4 IN DATA 19/03/2005.
SUCCESSIVAMENTE E’ STATO MODIFICATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE CON DELIBERA N. 3
IN DATA 28 APRILE 2007 AVVERTENZE IL
PRESENTE OPUSCOLO CONTIENE ALTERNATIVAMENTE GLI ARTICOLI DELLO STATUTO
SOCIALE (N. 58) E DEL REGOLAMENTO GENERALE. TALE
ALTERNANZA VIENE MENO QUANDO GLI ARTICOLI DELLO STATUTO NON SONO
REGOLAMENTATI, NEL QUALE CASO UN ARTICOLO DELLO STATUTO SUCCEDE AD UN ALTRO
ARTICOLO DELLO STATUTO. GLI
ARTICOLI DELLO STATUTO SONO CONTRADDISTINTI DALLA SIGLA (S.), MENTRE QUELLI
DEL REGOLAMENTO DALLA SIGLA (R.) E SONO DIVERSIFICATI ANCHE NEI CARATTERI DI
SCRITTURA. INDICE Titolo I Costituzione – Sede – Scopi Art. 1 (S) Costituzione e Sede Pag. Art.
1 (R) Natura Giuridica
“ Art. 2 (S) Rappresentanza e Tutela “ Art. 3 (S) Scopi “ Art. 4 (S) Rapporti con le organizzazioni nazionali e internazionali “ Art. 5 (S) Indipendenza partitica e confessionale “ Titolo II Dei Soci Art. 6 (S) Categorie di soci “ Art. 6 (R) Ammissione a
socio “ Art. 7 (S) Diritti e doveri dei soci “ Art. 7 (R) Diritti e
doveri dei soci e comitati consultivi dei soci aggregati “ Art. 8 (S) Diritto di elettorato attivo e passivo “ Art. 8 (R) Diritto di
elettorato passivo, cause di
ineleggibilità, verifica dei poteri “ Art. 9 (S) Ciechi ed ipovedenti italiani residenti all’estero “ Titolo III Organi dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti-Onlus Art. 10 (S) Organizzazione “ Art. 11 (S) Organi dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus “ Art. 11 (R) Spese di
funzionamento degli organi associativi “ Titolo IV Del Congresso Nazionale Art. 12 (S) Competenze del Congresso “ Art. 13 (S) Convocazione del Congresso “ Art. 13 (R) Convocazione del
Congresso “ Art. 14 (S) Composizione del Congresso “ Art. 14 (R) Composizione del
Congresso e invio nominativi
dei delegati “ Art. 15 (S) Organizzazione del Congresso “ Art. 15 (R) Organizzazione
del Congresso, votazioni
e verbale “ Titolo V Del Presidente Nazionale Art. 16 (S) Competenze del Presidente Nazionale e
rappresentanza legale dell’Unione Italiana
dei Ciechi e degli Ipovedenti- Onlus “ Art. 16 (R) Il Presidente
Nazionale “ Titolo VI Del Consiglio Nazionale Art. 17 (S) Composizione del Consiglio Nazionale “ Art. 17 (R) Composizione del
Consiglio Nazionale,
votazioni e opzioni “ Art. 18 (S) Convocazione del Consiglio Nazionale “ Art. 18 (R) Convocazione del
Consiglio Nazionale “ Art. 19 (S) Competenze del Consiglio Nazionale “ Titolo VII La Direzione Nazionale Art. 20 (S) Composizione della Direzione Nazionale “ Art. 20 (R) Direzione
Nazionale: integrazione componenti
e rinnovo “ Art. 21 (S) Convocazione della Direzione Nazionale “ Art. 21 (R) Convocazione
della Direzione Nazionale “ Art. 22 (S) Competenze della Direzione Nazionale “ Art. 22 (R) Competenze della
Direzione Nazionale “ Titolo VIII Dell’Ufficio di Presidenza Nazionale Art. 23 (S) Ufficio di Presidenza Nazionale “ Titolo IX Del Collegio dei Probiviri e delle Sanzioni
disciplinari Art. 24 (S) Composizione e competenze del Collegio dei Probiviri “ Art. 24 (R) Collegio dei
Probiviri
“ Art. 25 (S) Sanzioni disciplinari “ Titolo X Del Patrimonio sociale e dei proventi Art. 26 (S) Il Patrimonio “ Art. 26 (R) Il Patrimonio “ Art. 27 (S) Entrate “ Art. 27 (R) Entrate “ Titolo XI Dei Collegi dei Sindaci Art. 28 (S) Composizione dei Collegi dei Sindaci “ Art. 28 (R) Composizione dei
Collegi dei
Sindaci “ Art. 29 (S) Competenze dei Collegi dei Sindaci “ Titolo XII Dell’Istituto Cassiere Art. 30 (S) L’istituto Cassiere “ Titolo XIII Del Segretario Generale Art. 31 (S) Nomina e compiti del Segretario Generale “ Art. 31 (R) Nomina e compiti
del Segretario Generale
e sue mansioni “ Titolo XIV Degli Organi Regionali Art. 32 (S) Organizzazione su base regionale “ Art. 32 (R) Organizzazione
regionale: spese per la
sede regionale “ Art. 33 (S) Il Presidente Regionale “ Art. 33 (R) Il Presidente
Regionale “ Art. 34 (S) Il Consiglio Regionale “ Art. 35 (S) Competenze del Consiglio Regionale “ Art. 35 (R) Competenze del
Consiglio Regionale “ Art. 36 (S) L’Ufficio di Presidenza Regionale “ Art. 37 (S) Entrate Regionali “ Art. 37 (R) Entrate, spese,
bilanci e cassiere “ Titolo XV Della Sezione Provinciale Art. 38 (S) Organizzazione della Sezione Provinciale “ Art. 39 (S) L’Assemblea della Sezione Provinciale “ Art. 39 (R) Assemblea della
Sezione Provinciale:
avviso di convocazione, diritto
di partecipazione
“ Art. 40 (S) Competenze dell’Assemblea dei soci “ Art. 40 (R) Competenze
dell’Assemblea: compiti del
Presidente, sospensione “ Art. 41 (S) Il Presidente della Sezione Provinciale “ Art. 41 (R) Il Presidente
della Sezione Provinciale “ Art. 42 (S) Il Consiglio della Sezione Provinciale “ Art. 42 (R) Il Consiglio della
Sezione Provinciale:
convocazioni “ Art. 43 (S) Competenze del Consiglio della Sezione Provinciale “ Art. 43 (R) Competenze del
Consiglio della Sezione
Provinciale: insediamento, elezione
dell’Ufficio di Presidenza, ambito
di competenza, controllo amministrativo-politico,
sezioni intercomunali,
comitati di appoggio e
gruppi giovanili “ Art. 44 (S) L’Ufficio di Presidenza della Sezione Provinciale “ Art. 44 (R) L’Ufficio di
Presidenza della Sezione Provinciale:
convocazione “ Art. 45 (S) Entrate della Sezione Provinciale “ Art. 45 (R) Entrate, spese,
bilanci, cassiere e documenti
obbligatori “ Titolo XVI Della Rappresentanza zonale Art. 46 (S) La Rappresentanza zonale “ Art. 46 (R) La
Rappresentanza zonale: attività, iscrizione
e cancellazione dei soci, entrate
e spese
“ Titolo XVII Degli Organi consultivi Art. 47 (S) L’Assemblea Nazionale dei Quadri Dirigenti “ Art. 47 (R) Assemblea
Nazionale dei Quadri Dirigenti:
convocazione “ Art. 48 (S) L’Assemblea Regionale dei Quadri Dirigenti “ Art. 48 (R) Assemblea
Regionale dei Quadri Dirigenti:
convocazione “ Titolo XVIII Disposizioni comuni ai titoli precedenti
Art. 49 (S) Durata degli Organi associativi “ Art. 49 (R) Durata degli
Organi associativi, proroghe,
sostituzioni temporanee e
ratifiche “ Art. 50 (S) Ineleggibilità, incompatibilità e cumulo di cariche “ Art. 51 (S) Votazioni ed elezioni “ Art. 51 (R) Votazioni ed
elezioni “ Art. 52 (S) Condizioni per la presentazione delle liste “ Art. 52 (R) Presentazione
delle liste e attribuzione
dei seggi “ Art. 53 (S) I ricorsi gerarchici “ Art. 53 (R) I ricorsi
gerarchici “ Art. 54 (S) Riunioni aperte “ Art. 54 (R) Riunioni aperte “ Titolo XIX Disposizioni finali e transitorie Art. 55 (S) Modifiche dello Statuto “ Art. 56 (S) Le Sezioni Intercomunali “ Art. 57 (S) Scioglimento e devoluzione dei beni “ Art. 58 (S) Vigenza dello Statuto “ Art. 58 (R) Norma finale “ STATUTO
SOCIALE DELL’UNIONE
ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI – ONLUS TITOLO ICOSTITUZIONE - SEDE - SCOPI
ART. 1 (S)COSTITUZIONE E SEDE1. L’Unione Italiana dei Ciechi, fondata a Genova il 26 ottobre 1920, eretta in ente morale con R.D. 29 luglio 1923, n. 1789, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ha personalità giuridica di diritto privato per effetto del D.P.R. 23 dicembre 1978, ed ha la sua sede centrale e legale in Roma, Via Borgognona, 38, cap 00187 ed assume la denominazione di “Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS”. 2. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico utilizza la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero l’acronimo "ONLUS". ART. 1 (R)
NATURA GIURIDICA
1. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti– ONLUS è iscritta nel Registro delle persone giuridiche, di cui al
D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e al Registro nazionale delle Associazioni di
Promozione Sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. ART. 2 (S)
RAPPRESENTANZA E TUTELA
1.
L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS, posta sotto la
vigilanza del Ministero dell'Interno, esercita le funzioni di rappresentanza
e di tutela degli interessi morali e materiali dei ciechi e degli ipovedenti
ad essa riconosciute con D.L.C.P.S. 26 settembre 1947, n. 1047 e confermate
con D.P.R. 23 dicembre 1978. ART. 3 (S)
SCOPI
1. Scopo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS-, che opera senza fini di lucro per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, è l'integrazione dei ciechi e degli ipovedenti nella società. 2. L’Unione promuove ed attua, anche mediante la creazione di apposite strutture operative, ogni iniziativa a favore dei ciechi e degli ipovedenti, in base a specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni competenti o, relativamente a tipologie d’interventi non realizzate da queste, previa comunicazione alle medesime. 3. In particolare: a)
favorisce
la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali dei ciechi e degli
ipovedenti, la loro equiparazione sociale e l'integrazione in ogni ambito
della vita civile, promuovendo allo scopo specifici interventi; b) promuove ed attua iniziative per la prevenzione della cecità, per il recupero visivo, per la riabilitazione funzionale e sociale dei ciechi e degli ipovedenti; c) promuove ed attua iniziative per l’istruzione dei ciechi e degli ipovedenti e per la loro formazione culturale e professionale; d) promuove la piena attuazione del diritto al lavoro per i ciechi e per gli ipovedenti, favorendone il collocamento lavorativo e l’attività professionale in forme individuali e cooperative; e) attua iniziative assistenziali rispondenti alle necessità dei ciechi e degli ipovedenti, con particolare attenzione ai pluriminorati e agli anziani; f) opera nel campo tiflologico e tiflotecnico per garantire la disponibilità di sempre più avanzati strumenti; g)
promuove
ed attua le attività sportive volte allo sviluppo psicofisico dei non vedenti
e degli ipovedenti, anche in collaborazione con altri organismi”; h)
Favorisce
la costituzione e lo sviluppo di cooperative sociali, aderendovi in qualità di socio con propri
finanziamenti. 3. È fatto divieto,
secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 5, del D. L.vo 460/97, di
svolgere attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti, ad eccezione
di quelle ad esse direttamente connesse. ART. 4 (S)
RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI
NAZIONALI E INTERNAZIONALI
1. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS può aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali per il conseguimento degli scopi associativi. ART. 5 (S)
INDIPENDENZA PARTITICA E
CONFESSIONALE
1. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS esplica la propria opera con apartiticità e aconfessionalità, ispirandosi ai principi della democrazia e della Costituzione della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea. 2. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS attua per i soci effettivi una disciplina uniforme del rapporto associativo e modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto, con esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi sociali. 3. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS garantisce la libera eleggibilità dei propri organi, osservando il principio del voto singolo. 4. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS adotta il principio della sovranità della assemblea dei soci. TITOLO IIDEI SOCI
ART. 6 (S)
CATEGORIE DI SOCI
1. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS comprende cinque categorie di soci: effettivi, tutori, aggregati, sostenitori e onorari: a)
soci
effettivi sono i cittadini ciechi totali, ciechi parziali e gli ipovedenti
gravi e medio-gravi (articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 3.4.2001, n. 138); b)
soci
tutori sono i legali rappresentanti dei minori e degli interdetti giudiziali; c)
soci
aggregati sono gli ipovedenti lievi (articolo 6 della legge 3.4.2001, n. 138); d) soci sostenitori sono tutti i cittadini vedenti che contribuiscono anche economicamente all'attività dell'Unione; e) soci onorari sono coloro che rendono
particolari servigi all'organizzazione ed ai ciechi ed agli ipovedenti o che
illustrano la categoria con la loro attività nel campo sociale culturale e
scientifico. 2. Possono essere soci dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus anche i ciechi e gli ipovedenti stranieri residenti sul territorio nazionale. ART. 6(R)
AMMISSIONE
A SOCIO
Comma I Si
acquista la qualità di socio effettivo, tutore o aggregato con l’ammissione
deliberata dal Consiglio della Sezione Provinciale territorialmente
competente. Comma II Per
l'iscrizione occorre presentare domanda, in carta libera, nella quale vanno
dichiarate, oltre le generalità, cittadinanza, residenza, stato civile e di
famiglia. Alla domanda vanno allegate due fotografie, nonché copia del
referto della Commissione Sanitaria per gli accertamenti oculistici o di
controllo ovvero certificato rilasciato da un oculista del Servizio Sanitario
Nazionale, oppure copia autenticata da impiegato della Sezione a ciò
designato, del libretto di pensione di cieco civile. È fatta salva la facoltà
della Sezione di avvalersi in ogni momento di un oculista di fiducia per
l’accertamento del visus del richiedente. Comma
III Per l’iscrizione a socio tutore la domanda va corredata,
oltre che dai documenti di cui al comma II, relativi al minore interdetto,
anche certificazione relativa alla titolarità della legale rappresentanza. Comma IV L’iscrizione a socio tutore comporta anche la iscrizione a
socio effettivo del minore o interdetto rappresentato, con il pagamento di
una sola quota di iscrizione. Comma V L’iscrizione
è decisa con delibera del Consiglio Sezionale nella seduta successiva alla
data di ricezione della domanda, e con effetto dalla data risultante dal
protocollo in arrivo. Qualora il Consiglio Sezionale, nella prima seduta
utile dalla data di presentazione della domanda, non adotti provvedimento,
l’iscrizione opera di diritto. Comma VI Coloro
che, per qualsiasi motivo, desiderino iscriversi in Sezione diversa da quella
della loro residenza devono farne motivata domanda alla Sezione prescelta. Comma
VII Salvo i
casi di cui al precedente comma, il cambiamento di residenza dei soci
comporta il trasferimento alle Sezioni di nuova residenza; il trasferimento
va comunicato dal socio alla Sezione di origine e da questa sollecitamente
notificato alla Sezione presso la quale il socio si trasferisce, con invio
degli atti contenuti nel fascicolo personale del socio. Comma
VIII I soci
residenti all’estero indicano la Sezione presso la quale intendono essere
iscritti. In mancanza di tale indicazione, l’iscrizione avviene presso la
Sezione di Roma. Comma IX L’anzianità
associativa, si calcola dalla data di
iscrizione, restando conteggiati soltanto gli anni per i quali è stata pagata
la quota associativa, ancorché in ritardo, ivi comprese le annualità
arretrate. Comma X La
qualità di socio sostenitore è deliberata dal Consiglio della Sezione
Provinciale territorialmente competente. Comma XI La
qualità di socio onorario è attribuita con delibera del Consiglio Nazionale,
su proposta motivata dei Consigli Sezionali, Regionali o delLa Direzione
Nazionale. ART. 7 (S)
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. 2. I soci effettivi ed i soci tutori hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. 3. I soci aggregati hanno diritto di eleggere propri Comitati Consultivi. 4. Dovere di tutti i soci è il rispetto delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni adottate dagli organi associativi. (abolito il comma 4 precedente) 5. I soci effettivi, i soci tutori e i soci aggregati hanno il dovere di pagare la quota associativa. La morosità comporta la sospensione automatica dai diritti associativi. ART. 7(R)
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI E
COMITATI CONSULTIVI DEI SOCI AGGREGATI
Comma I I soci
effettivi, tutori ed aggregati hanno il dovere di pagare annualmente la quota
sociale alla Sezione di appartenenza. Per i sottoscrittori di delega di
pagamento della quota sociale sulle provvidenze erogate dall’INPS valgono le
modalità previste dall’apposita convenzione. Comma II In caso
di morosità, il socio è sospeso da ogni attività associativa. Comma
III I soci
effettivi, tutori ed i soci aggregati
sono muniti di tessera sociale con fotografia; detta tessera è
annualmente convalidata. Comma IV
Ogni
Sezione invia alla Sede Centrale dell'Unione le variazioni del quadro
organizzativo. Comma V
I soci
sostenitori sono muniti di apposita tessera rilasciata dalla Sezione di
appartenenza. Comma VI
Al socio
moroso, sospeso dalle attività associative, è comunque inviato l’avviso di
convocazione delle assemblee e delle riunioni degli organi di cui fa parte,
ma potrà esercitare i diritti di socio esclusivamente se in regola con la
quota sociale. Comma VII (*)
La
qualità di socio si perde per persistente morosità deliberata dal Consiglio
della Sezione Provinciale territorialmente competente. La persistente
morosità consiste nel mancato pagamento della quota associativa per un anno. Comma
VIII I
comitati consultivi dei soci aggregati collaborano con gli organi statutari
dell’Unione nello studio delle problematiche di cui all’art. 3 dello Statuto
Sociale, formulando proposte e, ove richiesti, esprimendo pareri. Comma IX
I comitati
sono costituiti a livello sezionale o intersezionale, con un numero di
componenti non inferiore a tre e non superiore a sette. Comma X
Ciascun
comitato elegge nel proprio seno, a maggioranza semplice, un coordinatore: i
coordinatori dei singoli comitati sezionali o intersezionali costituiscono il
comitato regionale. Comma XI È
costituito un comitato nazionale dei soci aggregati, formato da sette
componenti, eletti dai Presidenti dei rispettivi comitati regionali riuniti
in seduta comune. Le sedute comuni dei Presidenti Regionali e le riunioni dei
comitati nazionali sono coordinate da un componente delLa Direzione
Nazionale. Comma XII
I
Comitati durano in carica quanto l’organo presso il quale sono costituiti. (*) Comma
modificato dalla D.N. del 18/09/08,
con i poteri del C.N. ART. 8 (S)
DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO E
PASSIVO
1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i soci effettivi maggiorenni ed i soci tutori. I soci tutori non possono essere eletti alle cariche di Presidente. 2. I soci aggregati e i vedenti maggiorenni possono essere eletti nei Consigli delle Sezioni Provinciali fino ad un terzo dei componenti e nei Collegi dei Sindaci senza limitazioni di numero. 3. Non è eleggibile chi non è in godimento dei diritti civili e politici. ART. 8(R)
DIRITTO DI ELETTORATO PASSIVO,
CAUSE DI INELEGGIBILITa’, VERIFICA DEI POTERI
Comma I Qualora
una causa di ineleggibilità sopravvenga nel corso del mandato, l'organo
competente delibera la decadenza. Comma II Coloro
che risultano eletti, entro 8 giorni dalla comunicazione della proclamazione
dell’elezione, salvo i termini diversamente stabiliti dal presente
regolamento, devono dichiarare per iscritto, pena la decadenza, la loro
accettazione dell'elezione ed il possesso dei diritti civili e politici. L’assunzione
delle funzioni nel termine di cui sopra equivale ad accettazione. Comma
III Ogni
organo collegiale, salvo quanto diversamente disciplinato, nella sua prima
riunione procede alla verifica delle condizioni di eleggibilità dei suoi
componenti. Comma IV Contro
le deliberazioni contenenti dichiarazioni di ineleggibilità è ammesso ricorso
nei modi e nei termini statutari e regolamentari. ART. 9 (S)
CIECHI ED IPOVEDENTI ITALIANI
RESIDENTI ALL'ESTERO
1. I ciechi e gli ipovedenti cittadini italiani residenti all'estero hanno gli stessi diritti e doveri di quelli residenti in Italia. TITOLO IIIORGANI DELL’UNIONE ITALIANA DEI
CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI-ONLUS
ART. 10 (S)
ORGANIZZAZIONE
1. L’Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS è costituita da una struttura nazionale e da strutture regionali e
provinciali, dotate, secondo le norme del presente Statuto e dei regolamenti
in vigore,di autonomia gestionale, amministrativa, patrimoniale e fiscale. ART. 11 (S)
ORGANI DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI
E DEGLI IPOVEDENTI-ONLUS
1. Sono Organi della struttura nazionale: a) il Congresso Nazionale; b) il Presidente Nazionale; c) il Consiglio Nazionale; d) la Direzione Nazionale; e) l’Ufficio di Presidenza Nazionale; f) il Collegio dei Probiviri; g) il Collegio Nazionale dei Sindaci; h) l’Assemblea Nazionale dei Quadri Dirigenti 2. Sono organi delle strutture regionali: a) il Presidente Regionale; b) il Consiglio Regionale; c) l’Ufficio di Presidenza Regionale; d) il Collegio dei Sindaci del Consiglio Regionale; e) l’Assemblea Regionale dei Quadri Dirigenti 3. Sono organi delle strutture provinciali: a) l'Assemblea della Sezione Provinciale; b) il Presidente della Sezione Provinciale; c) il Consiglio della Sezione Provinciale d) l’Ufficio di Presidenza della Sezione Provinciale; e) il Collegio dei Sindaci della Sezione Provinciale; 4. Le riunioni degli Organi collegiali sono valide anche se tenute per teleconferenza. 5. Ai titolari degli Organi monocratici ed ai componenti degli Organi collegiali compete una indennità di carica stabilita dalle strutture di appartenenza nei modi ed entro i limiti di legge e del Regolamento Generale. ART. 11 (R)
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI
ORGANI ASSOCIATIVI
Comma I L’indennità
per i dirigenti nazionali è stabilita dalLa Direzione Nazionale, quella per i
dirigenti regionali dai Consigli Regionali, quella per i dirigenti sezionali
dai Consigli Sezionali, nei limiti di legge. Comma II
Le
indennità non sono cumulabili tra di loro. Comma
III Le spese del Congresso e del Consiglio Nazionali sono a
carico del bilancio della Sede Centrale. Le spese relative al funzionamento
degli organi dell'Unione sono a carico del bilancio delle strutture presso
cui operano. Comma IV Le indennità per missioni e
trasferte sono determinate dalLa Direzione Nazionale. TITOLO IVDEL CONGRESSO NAZIONALE
ART. 12 (S)
COMPETENZE DEL CONGRESSO
1. Il Congresso è l'organo supremo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS e determina l'indirizzo della politica associativa. 2. Sono di sua competenza: a) la discussione e l'approvazione della relazione morale del Consiglio Nazionale e delle risoluzioni di indirizzo sulla politica associativa; b) le modifiche dello Statuto Sociale; c) l'elezione del Presidente Nazionale; d) l'elezione di 20 Consiglieri Nazionali. ART. 13 (S)
CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO
1. Il Congresso è convocato in via ordinaria ogni cinque anni, e, in via straordinaria, ogniqualvolta il Consiglio Nazionale lo ritenga necessario o lo richiedano almeno i 2/3 dei Consigli Regionali. Art. 13 (R)
CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO
Comma I Il
Presidente Nazionale comunica la data, la sede e l’ordine del giorno del
Congresso con lettera raccomandata ai Consiglieri Nazionali, ai Consiglieri
Regionali ed ai Consiglieri Provinciali almeno tre mesi prima della riunione. ART. 14 (S)
COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO
1. Il Congresso è composto dai delegati eletti nelle Assemblee delle Sezioni Provinciali nella seguente misura: - per le Sezioni fino a 1.000 soci, uno ogni 400 soci o frazioni pari o superiori a 200; - per le Sezioni con oltre 1.000 soci, uno ogni 400 soci o frazioni pari o superiori a 300. 2. Ogni Sezione ha comunque diritto a un delegato, indipendentemente dal numero dei soci. 3. Per il computo dei soci si considerano le iscrizioni in regola con la quota associativa dell'anno precedente. 4. Sono componenti di diritto del Congresso il Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali ed i Presidenti delle Sezioni Provinciali. 5. Le deliberazioni del Congresso sono valide quando sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto. ART. 14 (R)
COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO E INVIO
NOMINATIVI DEI DELEGATI
Comma I I nominativi dei delegati al Congresso eletti dalle
assemblee ordinarie delle Sezioni e i
relativi indirizzi, nonché degli altri soci che hanno riportato voti nelle
elezioni per i delegati sono comunicati dalle Sezioni, entro venti giorni
dall'effettuazione delle rispettive assemblee, ai Consigli Regionali e alla
Sede Centrale, unitamente all'indicazione numerica dei soci in regola con il tesseramento
sociale. Comma II Il
Presidente Nazionale invia alle Sezioni Provinciali e ai Consigli Regionali
nonché ai componenti di diritto l'avviso di convocazione del Congresso con
l'indicazione dell'ordine del giorno, della sede e della data, in conformità
delle delibere del Consiglio Nazionale o delLa Direzione Nazionale. Comma
III I
componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio Centrale dei Sindaci
possono presenziare ai lavori congressuali. Comma IV La
Direzione Nazionale ed il Presidente Nazionale possono invitare al Congresso
persone che abbiano acquisito benemerenze nei confronti dei ciechi e
dell'Unione. Comma V Il Presidente del Congresso
ha facoltà di concedere la parola ai Probiviri, ai Sindaci ed agli invitati. ART. 15 (S)
ORGANIZZAZIONE DEL CONGRESSO
1. Il Congresso elegge con voto palese il proprio Presidente, due Vice Presidenti, sette scrutinatori, di cui almeno due non vedenti, e cinque questori tutti vedenti. Il Presidente nomina il Segretario del Congresso. 2. Il Congresso costituisce le seguenti Commissioni: a) Commissione per la verifica dei poteri; b) Commissione per le modifiche dello Statuto Sociale; c) Commissione elettorale. 3. Il Congresso può, inoltre, articolarsi in Sezioni di lavoro. ART. 15 (R)
ORGANIZZAZIONE DEL CONGRESSO,
VOTAZIONI E VERBALE
Comma I Il
Presidente Nazionale apre i lavori congressuali. Comma II La conta
dei voti relativi alla elezione del Presidente del Congresso viene fatta da
tre persone designate dal Presidente Nazionale. Comma
III Le conte
successive alla elezione del Presidente del Congresso, fino a quando non
siano stati eletti gli scrutinatori, vengono eseguite da tre persone indicate
dal Presidente del Congresso. Comma IV Il
Congresso, dopo l'insediamento della presidenza e l'elezione degli scrutinatori,
procede alla costituzione delle commissioni di cui al corrispondente articolo
dello Statuto. Comma V La
Commissione elettorale, la Commissione per le modifiche allo Statuto possono
essere costituite al massimo da un rappresentante per ogni regione; la
Commissione per la verifica dei poteri è composta da non più di sette membri. Comma VI Tutte le
eventuali proposte di modifica dello Statuto vigente devono essere presentate
in forma articolata di emendamento, nei termini di cui all’art. 55, comma 2, dello
Statuto. Comma
VII La
Commissione per le modifiche allo Statuto, sulla base degli emendamenti
presentati, redige un testo delle modifiche e lo trasmette al Presidente, che
lo sottopone all'approvazione del Congresso. Comma
VIII L'elezione
del Presidente e dei due vice-presidenti del Congresso, degli scrutinatori,
dei questori, dei componenti le commissioni, dei presidenti delle sessioni
congressuali e quelle concernenti ogni altro incarico relativo ai lavori del
congresso sono effettuate, di norma, per alzata di mano. Comma IX Al
Presidente del Congresso è riservato ogni potere di organizzazione e
svolgimento dei lavori, con facoltà di allontanare qualunque estraneo al
Congresso (compresi gli accompagnatori dei delegati) dall’aula. Comma X Il verbale dei lavori
congressuali viene redatto dal Segretario del Congresso ed è sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario. TITOLO V
DEL PRESIDENTE NAZIONALE
ART. 16 (S)
COMPETENZE DEL PRESIDENTE NAZIONALE
E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI
IPOVEDENTI-ONLUS
1. Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS. 2. Il Presidente Nazionale inoltre: a) convoca e presiede il Consiglio e la Direzione Nazionali; b) promuove giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera della Direzione Nazionale. Provvede autonomamente a resistere in giudizio e a promuovere procedimenti conservativi, cautelari e possessori, informandone la Direzione Nazionale nella prima seduta utile; c) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Direzione Nazionali ; (lettera c) precedente eliminata) d) adotta deliberazioni d'urgenza soggette a ratifica della Direzione Nazionale nella prima riunione utile. 3. Il Presidente Nazionale, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente Nazionale. IL PRESIDENTE NAZIONALE Comma I Il
Presidente Nazionale può partecipare personalmente, o delegando un componente
del Consiglio Nazionale o della Direzione Nazionale, alle riunioni dei
Consigli Regionali e Sezionali. Comma II L’incapacità
del Presidente Nazionale, prevista dall'art. 19, lettera d) dello Statuto,
deve essere tale da impedirgli l'esercizio delle funzioni in modo grave e
permanente. Lo stato di incapacità è dichiarato su proposta della Direzione
Nazionale, dal Consiglio Nazionale con il voto dei tre quarti dei componenti,
sulla base di documentati riscontri obiettivi. Comma
III In caso
di vacanza della carica di Presidente Nazionale, il Vice-Presidente Nazionale
convoca con urgenza il Consiglio Nazionale. Fino alla elezione del nuovo
Presidente Nazionale il Vice-Presidente ne esercita tutte le funzioni. Comma IV
Il
Presidente Nazionale eletto dal Consiglio Nazionale resta in carica fino al
Congresso Nazionale. DEL CONSIGLIO NAZIONALE
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
1. Il Consiglio Nazionale è costituito: a) dal Presidente Nazionale; b) da venti Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso; c) dai Presidenti Regionali e dai Presidenti delle Sezioni delle province autonome di Trento e di Bolzano. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE,
VOTAZIONI E OPZIONI Comma I
Le votazioni palesi del Consiglio Nazionale avvengono per
alzata di mano o per appello nominale. Qualora non siano disponibili almeno
tre scrutinatori vedenti, tutte le votazioni palesi debbono effettuarsi per
appello nominale. Per le votazioni a scrutinio segreto il Consiglio nomina
una Commissione costituita da cinque membri di cui almeno due a conoscenza
del braille. Comma II
I Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso, che si
trovino in situazione di incompatibilità, debbono comunicare per iscritto al
Presidente Nazionale, con mezzi che consentano la dimostrazione della
spedizione, la loro opzione entro il termine perentorio di otto giorni dalla
comunicazione della elezione, pena la
decadenza dalla carica. Comma III
In caso
di rinuncia o decadenza di uno o più degli eletti, il Presidente Nazionale ne
dà comunicazione al subentrante o ai subentranti i quali, a pena di
decadenza, debbono dichiarare l’accettazione della carica, ai sensi
dell’articolo 8 del presente Regolamento. CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE 1.
Il
Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria due volte l'anno, e in via
straordinaria ogniqualvolta la Direzione Nazionale lo ritenga necessario, o
ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri Nazionali. CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE Comma I Il
Presidente Nazionale, espletati gli adempimenti di sua competenza di cui al
precedente articolo, convoca il Consiglio Nazionale in prima riunione entro e
non oltre il quarantesimo giorno dalla conclusione del Congresso. Comma II
Il Presidente Nazionale invia l’avviso di convocazione, con
lettera raccomandata, con posta elettronica certificata, o altro mezzo
indicato dai componenti il Consiglio Nazionale, almeno venti giorni prima di
ciascuna riunione. Comma
III Oltre
all’avviso di convocazione vengono trasmessi, anche in plico separato, il
verbale della seduta precedente, nonché i principali documenti relativi agli
argomenti all’ordine del giorno. Comma IV In caso
di urgenza, la convocazione è effettuata almeno 48 ore prima della riunione. Comma V Un terzo dei componenti il
Consiglio Nazionale può richiedere, almeno otto giorni prima della riunione,
che siano iscritti all’ordine del giorno particolari argomenti, che dovranno
essere comunicati a tutti i Consiglieri mediante ordine del giorno
aggiuntivo. COMPETENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE 1. Il Consiglio Nazionale: a) delibera la convocazione del Congresso; b) elegge nel proprio seno la Direzione Nazionale tra i venti Consiglieri eletti dal Congresso Nazionale. Sono eletti i dieci Consiglieri che ottengono il voto della maggioranza degli aventi diritto; c) vota la sfiducia alla Direzione Nazionale su mozione proposta da almeno 1/3 dei propri componenti. L’approvazione della mozione da parte della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale comporta la decadenza automatica della Direzione Nazionale; d) elegge il Presidente Nazionale in caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinatasi; e) vota la sfiducia al Presidente Nazionale su mozione proposta da almeno 1/3 e approvata da 2/3 dei suoi componenti, nel qual caso il Presidente Nazionale deve dimettersi; f) elegge i Probiviri effettivi e supplenti; g) elegge due Sindaci effettivi e due supplenti; h) nomina il Segretario Generale, su proposta della Direzione Nazionale; i) nomina i soci onorari; j) approva entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione sull’attività dell’Unione e il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente; k) approva entro il 30 novembre di ciascun anno la relazione programmatica ed il bilancio preventivo dell’esercizio successivo; l) approva il Regolamento Generale e gli altri Regolamenti dell’Unione, su proposta della Direzione Nazionale; m) determina l’entità della quota sociale, nonché le percentuali di distribuzione della quota stessa tra Sede Centrale, Consigli Regionali e Consigli delle Sezioni Provinciali; n) nomina i Direttori dei Periodici editi dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS, che costituiscono il Comitato Stampa; o) nomina Commissioni per la verifica amministrativa, su proposta della Direzione Nazionale; p) può costituire Consigli di Amministrazione o Comitati per la gestione di specifiche attività proprie dell’Unione; q) delibera la costituzione e la soppressione delle Sezioni Provinciali, su proposta del Consiglio Regionale competente. r) LA DIREZIONE NAZIONALE
COMPOSIZIONE DELLA DIREZIONE NAZIONALE 1. La Direzione Nazionale è costituita dal Presidente Nazionale, e da dieci componenti eletti dal Consiglio Nazionale tra i 20 Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso. 2. In caso di sopravvenuta incapacità, o di vacanza, comunque determinata, i componenti della Direzione Nazionale vengono sostituiti mediante elezione integrativa da parte del Consiglio Nazionale. 3. Le dimissioni contemporanee di almeno sei componenti determinano la decadenza dell'intera Direzione Nazionale, che dovrà essere rinnovata. DIREZIONE NAZIONALE: INTEGRAZIONE
COMPONENTI E RINNOVO Comma I L'elezione
integrativa, di cui al secondo comma dell'art. 20 dello Statuto, per
incapacità di uno o più membri della Direzione (dichiarata dal Consiglio
Nazionale), o per vacanza comunque determinata, è compiuta dal Consiglio
Nazionale in riunione appositamente convocata. Comma II Nel caso di decadenza delLa Direzione Nazionale, prevista
dall'ultimo comma dell'art. 20 dello Statuto, il Presidente Nazionale convoca
tempestivamente il Consiglio Nazionale, in seduta straordinaria, per il
rinnovo delLa Direzione Nazionale. CONVOCAZIONE DELLA DIREZIONE NAZIONALE 1. La Direzione Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale almeno sei volte all'anno e ogniqualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei componenti la Direzione stessa. CONVOCAZIONE DELLA DIREZIONE NAZIONALE Comma I L’avviso
di convocazione, contenente la data, il luogo della riunione e l’ordine del
giorno, è inviato dal Presidente Nazionale ai componenti La Direzione
Nazionale almeno otto giorni prima della riunione. In caso di urgenza, la
convocazione può essere effettuata almeno 48 ore prima. Comma II Oltre
all’avviso di convocazione vengono trasmessi, anche in plico separato, il
verbale della seduta precedente, nonché i principali documenti relativi agli
argomenti all’ordine del giorno. COMPETENZE DELLA DIREZIONE NAZIONALE 1. La
Direzione Nazionale: a)
elegge tra i suoi componenti, su
proposta del Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale e il terzo
componente dell’Ufficio di Presidenza Nazionale; b) attua le deliberazioni del Consiglio Nazionale; c) propone al Consiglio Nazionale la nomina del Segretario Generale; d) delibera l’assunzione del personale dipendente dalla Sede Centrale e adotta il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il personale dipendente dall’Unione; e) nomina un Istituto Cassiere; f) designa, nomina e revoca i rappresentanti dell'Unione nelle Commissioni ministeriali, negli organismi e nei consigli di amministrazione degli enti nazionali o interregionali, nonché nelle organizzazioni internazionali; f) predispone per ciascun esercizio il Bilancio Preventivo, le sue eventuali variazioni, e il Bilancio Consuntivo; g) propone al Consiglio Nazionale il Regolamento Generale e gli altri Regolamenti dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus; i) nomina il Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Regionale di cui si sia verificata la vacanza; j) nomina i Commissari ad acta presso i Consigli Regionali; k) può, ove ne ravvisi l’opportunità, esercitare il controllo amministrativo sui Consigli Regionali e sulle Sezioni Provinciali; l) autorizza le iniziative proposte dai Consigli Regionali quando esorbitano dall'ambito regionale; m) autorizza l'acquisto e l’alienazione dei beni immobili dell'Unione, nonché l’accettazione di lasciti e donazioni, sentita la Sezione territorialmente competente; n) in caso di urgenza adotta deliberazioni in materie di competenza del Consiglio Nazionale, da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione utile; o) delibera sugli argomenti che non siano espressamente riservati alla competenza del Consiglio Nazionale. COMPETENZE DELLA DIREZIONE NAZIONALE Comma I Leggasi
“g), h)” in luogo di “f), g)”. Comma II La
Direzione designa i rappresentanti dell’Unione tenendo conto delle
indicazioni formulate dai Consigli Regionali, ove la terna prevista dall’art.
35, lett. f) dello Statuto sia ritenuta idonea. I rappresentanti designati
dalLa Direzione Nazionale devono riferire per iscritto al Presidente
Nazionale, almeno una volta all'anno, sull'esecuzione del mandato e sulle
questioni di particolare interesse per l'Unione concernenti l'amministrazione
di cui fanno parte. Comma
III La
Direzione scioglie i Consigli Regionali quando sussistono gravi irregolarità
di natura amministrativa e politico-amministrativa. Comma IV In caso
di scioglimento o di vacanza del Consiglio Regionale, La Direzione Nazionale
nomina un Commissario Straordinario. Comma V Il
Commissario Straordinario resta in carica per il tempo strettamente
necessario al ripristino dell’organo disciolto ed in ogni caso non più di sei
mesi, prorogabili fino ad un massimo complessivo di un anno. Decorso tale
termine, decade automaticamente e viene sostituito. Comma VI Il
Commissario Straordinario ha i pieni poteri del Consiglio Regionale e può
nominare uno o due vice-commissari, nonché, sentiti gli eventuali
vice-commissari, nominare un comitato consultivo per la gestione degli affari
del Consiglio Regionale. Comma
VII Compete
alLa Direzione Nazionale approvare il bilancio preventivo e consuntivo e le
relative relazioni predisposte dal Commissario Straordinario. Comma
VIII La Direzione
Nazionale può nominare Commissari ad acta presso il Consiglio Regionale o il
Commissario Straordinario regionale per l’adozione di atti obbligatori
previsti dallo Statuto e dal Regolamento che non siano stati tempestivamente
adottati, previo invito formale ad adempiere che contenga l'indicazione del
termine massimo per compiere l’atto obbligatorio. Comma IX Il Commissario ad acta, una volta adottati gli atti nel
termine stabilito nell’atto di incarico, cessa dal suo incarico. Il Consiglio Regionale presso cui il Commissario ad acta
opera resta in carica per ogni altro adempimento. Comma X Le spese
relative ai Commissari sono a carico dell’organo sostituito. Comma XI La
Direzione Nazionale attribuisce ai propri componenti uno o più settori di
attività inerenti le finalità associative. Comma
XII I
componenti delLa Direzione Nazionale, ai quali sono stati attribuiti
particolari settori di attività, operano in stretto collegamento con il
Presidente Nazionale e riferiscono periodicamente alLa Direzione Nazionale. Comma
XIII La
Direzione Nazionale costituisce apposite Commissioni di lavoro e Comitati
tecnici, coordinati anche da Consiglieri Nazionali, i cui componenti possono
essere designati da assemblee di base. Comma
XIV Le spese
per il funzionamento delle Commissioni consultive e dei Comitati tecnici sono
a carico del bilancio della Sede Centrale. Comma XV La Direzione Nazionale, su
proposta del Presidente Nazionale, può nominare fra persone particolarmente
meritevoli un Presidente Onorario, che collabora con il Presidente Nazionale
e partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio e della Direzione
Nazionali. DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
NAZIONALE
UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE 1. L’Ufficio di Presidenza Nazionale è composto dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente Nazionale e dal componente della Direzione Nazionale da questa eletto. Collabora con il Presidente nell’assolvimento dei compiti statutari. TITOLO IX
DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DELLE
SANZIONI DISCIPLINARI COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI
PROBIVIRI 1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio Nazionale tra soci effettivi di chiara condotta morale, civile, ed associativa. 2. Il Collegio dei Probiviri elegge fra i suoi componenti effettivi il Presidente, che lo convoca ogni qualvolta ve ne sia la necessità. 3. Al Collegio Nazionale dei Probiviri competono le decisioni in materia di sanzioni disciplinari, su proposta del Consiglio Nazionale, della Direzione Nazionale, dei Consigli Regionali e dei Consigli delle Sezioni Provinciali. COLLEGIO DEI PROBIVIRI Comma I Per
l’assolvimento dei propri compiti il Collegio dei Probiviri si avvale della
collaborazione del personale dell’Unione. Comma II Le
riunioni del Collegio sono convocate dal Presidente, con comunicazione
scritta inviata almeno otto giorni prima della riunione. Comma
III I
componenti supplenti vengono convocati e partecipano a tutte le sedute del
Collegio; possono intervenire e votare soltanto in assenza dei componenti
effettivi.Qualora manchi solo un componente effettivo viene sostituito dal
supplente più anziano di iscrizione o, in caso di uguale anzianità di
iscrizione, dal più anziano di età. Comma IV In assenza
del Presidente le riunioni sono presiedute dal membro effettivo più anziano
di iscrizione all’Unione, o, in caso di uguale anzianità di iscrizione, dal
più anziano di età. Comma V
Per la
proposta di provvedimenti disciplinari, che deve contenere in forma
articolata le contestazioni di addebito, il termine è di 60 giorni dal fatto
o dalla sua piena conoscenza. Comma VI Il
Collegio comunica, mediante plico con avviso di ricevimento, entro 30 giorni
le proposte di sanzione, con le contestazioni di addebito, agli interessati. Comma
VII Gli
organi e i soci hanno facoltà di presentare entro 30 giorni dalla
comunicazione deduzioni, controdeduzioni e documenti. Comma
VIII Il
Collegio, udite le parti che ne hanno fatto richiesta, o quelle di cui
ritenga utile l’audizione. ha 90 giorni dal termine dell’istruttoria per
adottare la decisione. Comma IX Le parti possono farsi assistere da persone di loro fiducia
quando, su richiesta di parte o per decisione del Collegio, siano necessari
elementi integrativi di giudizio. Comma X Le
decisioni sono comunicate alle parti, mediante plico con avviso di
ricevimento, entro 30 giorni dalla adozione. Comma XI Le
decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive. SANZIONI DISCIPLINARI 1. Le sanzioni disciplinari che possono essere irrogate ai soci sono: la censura, la sospensione fino a tre anni, l’espulsione. 2. La censura viene adottata quando vengano commesse mancanze lesive dell’Unione, dei suoi Organi o di soci. La censura viene anche adottata nei confronti di soci che abbiano violato i doveri indicati dall’art. 7 del presente Statuto. 3. La sospensione viene irrogata a coloro che siano stati soggetti più volte a censura, o che con i loro atti o comportamenti abbiano commesso in misura grave le mancanze previste dal comma precedente. 4. L’espulsione viene adottata nei confronti di soci che siano stati sospesi più volte o che abbiano commesso in misura gravissima le mancanze previste dal terzo comma. 5. Gli atti ed i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari sono valutati con maggior rigore nei confronti dei dirigenti. 6. Ai vedenti componenti degli organi collegiali si applicano le stesse sanzioni previste per i soci, fatta eccezione per la espulsione che è sostituita dalla decadenza dalla carica ricoperta. DEL PATRIMONIO SOCIALE E DEI PROVENTI IL PATRIMONIO 1. Il patrimonio sociale è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di cui l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS abbia la proprietà a qualsiasi titolo ed è amministrato dalla Direzione Nazionale, dai Consigli Regionali e dalle Sezioni Provinciali secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale IL PATRIMONIO Comma I L’amministrazione
dei beni è attribuita alla struttura che li utilizza o ne ha la
disponibilità. Comma II La Direzione Nazionale può stabilire che i beni attribuiti
alla disponibilità delle strutture territoriali vengano, in tutto o in parte,
destinati a fini di interesse generale dell’Unione, salvo vincoli di legge o
apposti dal dante causa. ENTRATE 1. Le entrate dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS sono costituite: a) dalle quote sociali; b) dalle rendite patrimoniali; c) dagli eventuali contributi ordinari e straordinari dello Stato degli Enti Locali e di altri Enti pubblici e privati; d) da donazioni, lasciti ed oblazioni; e) dai proventi di iniziative di carattere economico e da ogni altra entrata. 2. Gli utili ed avanzi di gestione delle attività di carattere economico vengono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. ENTRATE
Comma I Ogni
iniziativa di carattere economico e di raccolta fondi deve essere svolta in
modo da non ledere l’immagine del cieco e la dignità ed il prestigio
dell'Unione. DEI COLLEGI DEI SINDACI COMPOSIZIONE DEI COLLEGI DEI SINDACI
1. I Collegi dei Sindaci sono il Collegio Centrale, i Collegi Regionali e i Collegi Provinciali. 2. I componenti del Collegio Centrale sono nominati: in numero di due effettivi e due supplenti dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale; in numero di uno dal Ministero dell’Interno; in numero di uno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e in numero di uno dal Ministero per i Beni Culturali. I componenti dei Collegi Regionali e dei Collegi Provinciali, in numero di tre effettivi e due supplenti sono eletti rispettivamente, dal Consiglio Regionale e dal Consiglio della Sezione Provinciale. 3. Ciascun Collegio elegge il suo Presidente tra i membri effettivi. COMPOSIZIONE DEI COLLEGI DEI SINDACI Comma I I
componenti dei Collegi dei Sindaci sono nominati tra persone in possesso di
documentate competenze amministrativo-contabili. Comma II In caso
di vacanza di un solo sindaco effettivo subentra il supplente più anziano di
età. COMPETENZE DEI COLLEGI DEI SINDACI 1. Il Collegio Centrale dei Sindaci verifica la gestione economica e finanziaria degli organi centrali, ispeziona almeno ogni tre mesi i libri e i documenti contabili e lo stato di cassa, redigendone verbale. 2. Al termine di ogni esercizio presenta al Consiglio Nazionale la relazione sul Bilancio Consuntivo ed esprime parere sul Bilancio Preventivo. 3. I Collegi Regionali e i Collegi Provinciali dei Sindaci: a) verificano la gestione economica e finanziaria dei Consigli Regionali e delle Sezioni Provinciali; b) verificano almeno trimestralmente i documenti contabili e lo stato di cassa redigendone il verbale; c) redigono la relazione sul Bilancio Consuntivo e sul Bilancio Preventivo. DELL’ISTITUTO CASSIERE L’ISTITUTO CASSIERE 1. L’Istituto Cassiere della Sede Centrale, dei Consigli Regionali e delle Sezioni Provinciali è scelto tra Istituti di Credito di provata solidità. 2. Il servizio di cassa e di conto corrente è regolato da apposita convenzione. DEL SEGRETARIO GENERALE NOMINA E COMPITI DEL SEGRETARIO GENERALE 1. Il Segretario
Generale dell’Unione è nominato dal Consiglio Nazionale su proposta della
Direzione Nazionale. 2. Il Segretario Generale: a) partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale e ne redige i verbali; b) controfirma gli ordini di pagamento e di incasso; c) assiste il Presidente Nazionale e gli altri Organi nazionali nell’espletamento delle loro funzioni e nello svolgimento delle iniziative di carattere associativo; d) sovrintende al funzionamento degli uffici della Sede Centrale, ed è responsabile dell’efficacia dell’azione amministrativa; e) esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale della Sede Centrale, nelle forme stabilite dal Regolamento Generale. 3. In caso di impedimento temporaneo, il Segretario Generale viene sostituito nelle sue funzioni da altra persona di nomina della Direzione Nazionale. NOMINA E COMPITI DEL SEGRETARIO GENERALE
E SUE MANSIONI Comma I Il
Segretario Generale è nominato dal Consiglio Nazionale nella sua prima
riunione dopo ogni Congresso Nazionale; può essere revocato dal Consiglio
Nazionale in qualunque momento. Comma II Le
funzioni disciplinari sono esercitate dal Segretario Generale in conformità
dei procedimenti stabiliti dalle leggi e dal contratto collettivo nazionale
di lavoro di riferimento. La sanzione del biasimo è irrogata dal Segretario
Generale. Le sanzioni della multa e della sospensione sono irrogate dal
Segretario Generale d’intesa con l’Ufficio di Presidenza Nazionale. La
sanzione del licenziamento è adottata dalLa Direzione Nazionale. DEGLI ORGANI REGIONALI ORGANIZZAZIONE SU BASE REGIONALE 1. Le strutture regionali corrispondono al territorio delle Regioni a statuto ordinario e speciale. 2. Gli Organi regionali hanno sede di norma presso la Sezione nel capoluogo di regione. 3. Il Consiglio Regionale rappresentativo del territorio di
competenza è l’organismo intermedio su cui si fonda l’organizzazione
dell’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus. ORGANIZZAZIONE REGIONALE: SPESE PER LA
SEDE REGIONALE Comma I Il
Consiglio Regionale partecipa alle spese per la gestione dei locali della
Sezione Provinciale presso la quale abbia la propria sede, secondo modalità
concordate con la Sezione medesima. Comma II La Direzione Nazionale può autorizzare il Consiglio
Regionale a stabilire la propria sede in città e luogo diversi da quello
della Sezione del capoluogo di Regione. IL PRESIDENTE REGIONALE 1. Il Presidente Regionale è il rappresentante dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS nell’ambito regionale, ed ha la direzione dell’attività associativa svolta in tale ambito. 2. Il Presidente inoltre: a) convoca e presiede il Consiglio e l’Ufficio di Presidenza; b) dà esecuzione ai deliberati del Consiglio Regionale; c) firma corrispondenza, atti, contratti e convenzioni inerenti il Consiglio Regionale, esclusi gli atti di cui alla lettera m) dell’art. 22. d) promuove giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera del Consiglio Regionale. Provvede autonomamente a resistere in giudizio e a promuovere procedimenti conservativi, cautelari e possessori, informandone il Consiglio Regionale nella prima riunione utile; (lettera e) eliminata) 3. Il Vice Presidente Regionale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. IL PRESIDENTE REGIONALE Comma I Il Presidente Regionale firma, nelle forme previste dal
Regolamento per la gestione finanziaria, i documenti contabili insieme al
Consigliere Delegato, il quale ha competenza sui problemi di carattere
amministrativo. IL CONSIGLIO REGIONALE 1. Il Consiglio Regionale è composto da: a) I Presidenti delle Sezioni Provinciali, che sono componenti di diritto. b) I componenti eletti dalle Assemblee delle Sezioni Provinciali, in numero di uno per ogni sezione fino a 1.000 soci effettivi, di due per ogni sezione fino a 2.000 soci effettivi, di tre per ogni sezione fino a 3.000 soci effettivi, di quattro per ogni sezione con oltre 3.000 soci effettivi. 2. Nelle Regioni con due sole Province le Assemblee delle Sezioni Provinciali eleggono due Consiglieri Regionali ciascuna, indipendentemente dal numero dei rispettivi soci effettivi. 3. Nella Regione Valle d’Aosta e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano i Consigli delle Sezioni Provinciali svolgono anche le funzioni di Consiglio Regionale. COMPETENZE DEL CONSIGLIO REGIONALE 1. Il Consiglio Regionale rappresenta e tutela gli interessi dei ciechi e degli ipovedenti nell’ambito del territorio regionale, ed a tale scopo coordina le attività delle Sezioni Provinciali e determina l’indirizzo dell’attività associativa in campo regionale. 2. Il Consiglio Regionale inoltre: a) elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere Delegato e nelle Regioni con almeno 15 Consiglieri altri due componenti, che costituiscono l’Ufficio di Presidenza Regionale; b) vigila sull’applicazione nell’ambito della Regione dei deliberati del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale; c) è responsabile dell’attività associativa nel territorio regionale; ogni iniziativa esorbitante dal territorio regionale deve essere autorizzata preventivamente dalla Direzione Nazionale; d) approva entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione sull’attività svolta ed il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, ed entro il 30 novembre di ciascun anno la relazione programmatica ed il bilancio preventivo dell’esercizio successivo; e) nomina l’Istituto Cassiere regionale; f) designa, nomina e revoca i rappresentanti dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS in seno a tutti gli Organismi e Commissioni di competenza degli Organi regionali ed indica alla Direzione Nazionale una terna di nomi per la designazione di rappresentanti dell’Unione in organismi che operano nella regione, la cui nomina è di competenza degli Organi nazionali; g) nomina i rappresentanti regionali nei Comitati Nazionali e costituisce i Comitati Regionali deliberati dal Consiglio Nazionale e dalla Direzione Nazionale; h) può esercitare, ove ne ravvisi l’opportunità, il controllo contabile amministrativo sulle Sezioni Provinciali; i) nomina il Commissario Straordinario presso le Sezioni Provinciali; j) nomina il Commissario ad acta presso le Sezioni Provinciali; k) vota la sfiducia al Presidente e al Vice Presidente, che devono essere soci effettivi, e al Consigliere Delegato e agli eventuali altri due componenti dell’Ufficio di Presidenza, su proposta di almeno un terzo e a maggioranza dei componenti; l) elegge tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio Regionale dei Sindaci; m) può costituire Consigli di Amministrazione Comitati e gestioni speciali per la gestione di specifiche attività dell’Unione a livello regionale; n) stabilisce le norme attinenti al funzionamento delle strutture di cui alla lettera m); o) delibera l’assunzione del personale dipendente dal Consiglio medesimo; p) propone al Consiglio Nazionale la costituzione e la soppressione delle Sezioni Provinciali nell’ambito del territorio di propria competenza. COMPETENZE DEL CONSIGLIO REGIONALE Comma I La prima
riunione del Consiglio Regionale avviene entro 20 giorni dal completamento
della sua composizione. Comma II La
riunione di insediamento del Consiglio Regionale e le eventuali successive,
fino all'avvenuta elezione del Presidente, sono convocate dal Presidente
uscente e presiedute dal Consigliere Regionale più anziano di iscrizione
all'Unione, o, a parità di anzianità di iscrizione, da quello più anziano di
età. Nell’avviso di convocazione debbono essere indicate, al primo punto
dell’ordine del giorno la verifica dei poteri e, al secondo punto, l’elezione
dell’Ufficio di Presidenza Regionale. Comma
III Le
elezioni dell'Ufficio di Presidenza sono effettuate separatamente per
ciascuno dei suoi componenti, a scrutinio segreto, secondo l'ordine seguente:
Presidente, Vice-Presidente, Consigliere delegato. Comma IV Il
Consiglio Regionale si riunisce, in via ordinaria, quattro volte l’anno ed è
convocato dal Presidente Regionale. Comma V È
convocato in via straordinaria: a) ogniqualvolta
lo ritenga opportuno il Presidente Regionale; b) su
richiesta della maggioranza dell’Ufficio di Presidenza Regionale; c) su
richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri; d) su
richiesta del Presidente Nazionale, che ne indica l’ordine del giorno. La
convocazione deve essere fatta con avviso scritto almeno otto giorni prima e,
in caso d’urgenza, almeno 48 ore prima. Nei casi indicati alle lettere b), c)
e d) i richiedenti devono comunicare in tempo utile l’ordine del giorno al
Presidente Regionale, in modo da consentirgli di convocare il Consiglio nei
termini e con le modalità previsti nel presente articolo. Comma VI Oltre
all’avviso di convocazione vengono trasmessi, anche in plico separato, il
verbale della seduta precedente, nonché i principali documenti relativi agli
argomenti all’ordine del giorno. Comma
VII Ferma
restando la competenza del Consiglio Regionale, gli Organi sezionali possono
stabilire rapporti con gli Organi dell'Ente Regione per la trattazione di
questioni concernenti esclusivamente il proprio ambito territoriale: in tal
caso, il Presidente Sezionale è tenuto ad informare preventivamente il
Presidente Regionale. Comma
VIII Il
controllo di cui alla lettera h) dell’art. 35 dello Statuto è effettuato,
previa deliberazione del Consiglio Regionale, dal Presidente o da un suo
delegato. Il Presidente Sezionale interessato è tenuto a collaborare alla
verifica. Comma IX Il
Presidente Regionale riferisce le risultanze della verifica al Consiglio
Regionale, per gli eventuali provvedimenti. Comma X Il
Consiglio Regionale può chiedere per iscritto al Presidente Sezionale di
convocare il Consiglio della Sezione in seduta straordinaria. Nella richiesta
vengono indicati gli argomenti da porre all'ordine del giorno ed il termine
entro il quale il Consiglio Sezionale dovrà essere convocato. Comma XI Il
Consiglio Regionale può chiedere per iscritto ai Presidenti Sezionali che
siano iscritti argomenti specifici all'ordine del giorno delle Assemblee e
dei Consigli Sezionali. Comma
XII I
rappresentanti designati dal Consiglio Regionale devono riferire allo stesso
Ufficio di Presidenza regionale sull'esecuzione del mandato, di norma una
volta ogni anno. Comunque, tutte le volte che, nell'ambito
dell'amministrazione di cui fanno parte, insorgano questioni di particolare
interesse per l'Unione, o quando il Consiglio Regionale o l'Ufficio di
Presidenza ne facciano richiesta. Comma
XIII Il Consiglio Regionale scioglie i Consigli Sezionali quando
sussistono gravi irregolarità di natura amministrativa e
politico-amministrativa. Comma
XIV Nel caso
previsto dal comma precedente, il Consiglio Regionale nomina un Commissario
Straordinario, al quale si applicano le norme previste per il Commissario
Regionale di cui all’articolo 22 Comma III, del presente Regolamento. Per le
Sezioni di nuova istituzione è nominato un Commissario Straordinario ad hoc. Comma XV Il
Consiglio Regionale ha facoltà di nominare commissari ad acta presso le
Sezioni Provinciali nei casi e con le modalità previsti dal medesimo articolo
22 Comma VII, del presente Regolamento. Comma
XVI Alle
sedute del Consiglio Regionale sono invitati i Consiglieri Nazionali eletti
dal Congresso che risultino iscritti in una delle Sezioni comprese nel
territorio di competenza del Consiglio Regionale. Le relative spese sono a
carico del Consiglio Regionale. Comma
XVII Al fine
di consentire al Presidente Nazionale, o ad un suo delegato, di partecipare
alle riunioni del Consiglio Regionale secondo quanto stabilito dall’art. 16,
comma 1, del presente Regolamento, il Presidente Regionale invia al
Presidente Nazionale l’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno,
con il preavviso previsto per le sedute dei rispettivi Organi. Comma
XVIII Il
Consiglio Regionale delibera l’assunzione del proprio personale dipendente. Comma
XIX Il
Consiglio Regionale può: costituire commissioni di lavoro inerenti le diverse
finalità associative; nominare comitati tecnici i cui componenti possono
essere designati da assemblee di base; istituire strutture operative
regionali per il conseguimento di particolari obbiettivi statutari;
organizzare convegni nell’ambito regionale. Comma XX Più
Consigli Regionali possono realizzare progetti interregionali, previa autorizzazione
delLa Direzione Nazionale. Comma
XXI Il
Consiglio Regionale nomina rappresentanti regionali nei comitati nazionali,
su designazione delle assemblee di base. Comma
XXII Il
Consiglio Regionale, su proposta del Presidente Regionale, può nominare fra
persone particolarmente meritevoli un Presidente Onorario, che collabora con
il Presidente Regionale e partecipa con voto consultivo alle riunioni del
Consiglio Regionale. L’UFFICIO DI PRESIDENZA REGIONALE 1. L’Ufficio di Presidenza è l’organo esecutivo del Consiglio Regionale e collabora con il Presidente. 2. L’ufficio di Presidenza adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Regionale stesso nella sua prima riunione utile. ENTRATE REGIONALI 1. Le entrate regionali sono costituite: a) dai contributi delle Sezioni Provinciali secondo le modalità deliberate dal Consiglio Regionale; b) dalla quota sociale nella parte di competenza; c) dai contributi disposti dagli Organi centrali dell’Unione; d) dai contributi dell’ente Regione o di altri enti; e) da oblazioni e contributi di privati; f) dai proventi di iniziative concordate con i Consigli delle Sezioni Provinciali; g) da ogni altra entrata. ENTRATE, SPESE, BILANCI E CASSIERE Comma I I contributi delle Sezioni Provinciali sono fissati tenendo
conto prevalentemente del numero dei soci delle stesse. DELLA
SEZIONE PROVINCIALE
ART. 38 (S)
ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE PROVINCIALE 1. La Sezione Provinciale è il nucleo organizzativo fondamentale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS. 2. Essa ha autonomia di iniziativa, nel proprio ambito territoriale, per l’attuazione delle finalità associative. 3. Gli Organi della Sezione Provinciale hanno sede nel Comune capoluogo della provincia. L’ASSEMBLEA DELLA SEZIONE PROVINCIALE 1. L’Assemblea dei soci della Sezione Provinciale si riunisce in via ordinaria due volte l’anno e, in via straordinaria: a) per eleggere il Consiglio della Sezione Provinciale vacante; b) per eleggere i delegati al Congresso straordinario; c) quando il Consiglio della Sezione Provinciale lo ritenga necessario; d) quando 1/10 dei soci effettivi regolarmente iscritti alla Sezione ne faccia richiesta scritta. 2. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea i soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa alla data di svolgimento della stessa. 3. L’Assemblea
è convocata dal Presidente della Sezione Provinciale. 4. L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci effettivi, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti ASSEMBLEA DELLA SEZIONE PROVINCIALE:
AVVISO DI CONVOCAZIONE, DIRITTO DI PARTECIPAZIONE Comma I L’Assemblea
della Sezione Provinciale è convocata mediante avviso scritto contenente
l’indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e della seconda
convocazione, nonché l’ordine del giorno da inviare a tutti i soci, anche se
non in regola con l’iscrizione, almeno 20 giorni di calendario prima della
data di svolgimento. La seconda convocazione può avere luogo dopo un’ora
dalla prima. Comma II L’invio
dell’avviso di convocazione dell’Assemblea e relativi allegati potrà essere
certificato da dichiarazione del Segretario o impiegato sezionali (o, in
mancanza, dal Presidente Sezionale). Inoltre, l’avviso potrà essere anche
contenuto in periodico edito dalla Sezione che contenga esclusivamente
l’avviso di convocazione, nonché gli allegati d’obbligo. Comma
III All’avviso
di convocazione devono essere allegati: la relazione sull’attività svolta e
una descrizione sintetica delle entrate e delle uscite relative al conto
consuntivo, ovvero la relazione programmatica e una descrizione sintetica
delle entrate e delle uscite relative al bilancio preventivo. Comma IV La data
dell'Assemblea Sezionale ordinaria è stabilita dal Consiglio Sezionale o
dall'Ufficio di Presidenza, su delega del Consiglio stesso. Comma V Partecipano
all'Assemblea, con i diritti di cui all’art. 7 dello Statuto, i soci
effettivi che siano in regola con il tesseramento, nonché i nuovi soci
effettivi che risultino regolarmente iscritti alla data di svolgimento
dell'Assemblea stessa. Possono, altresì, presenziare ai lavori assembleari i
soci aggregati ed onorari, ai quali viene esteso l'avviso di convocazione
dell'Assemblea. Possono anche presenziare, senza diritto di voto e di parola,
i soci non in regola con il pagamento della quota associativa. Per i minori e
gli interdetti intervengono i legali rappresentanti. Se trattasi di genitori,
il diritto di voto spetta ad uno solo di essi. Comma VI Il
Presidente Nazionale, o un suo delegato, il Presidente Regionale, o un suo
delegato, possono partecipare all’Assemblea (senza diritto di voto se
iscritti presso altre sezioni). Comma
VII La
Sezione, nei limiti del proprio bilancio, facilita la partecipazione dei soci
all'Assemblea. Comma
VIII Quando debbano essere
eletti i delegati al Congresso Nazionale, l'avviso di convocazione dovrà
indicare il numero dei delegati spettanti alla Sezione. COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 1. L’Assemblea dei soci: a) elegge a scrutinio palese il Presidente e il Vice Presidente dell’Assemblea, tre questori vedenti e non meno di cinque scrutinatori di cui due non vedenti; b) approva entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione sull’attività svolta ed il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente; c) approva entro il 30 novembre di ciascun anno la relazione programmatica ed il bilancio preventivo dell’esercizio successivo; d) elegge il Consiglio della Sezione Provinciale; e) vota la sfiducia al Consiglio della Sezione Provinciale su mozione proposta da almeno un decimo degli aventi titolo a partecipare all’Assemblea. L’approvazione della mozione da parte di almeno 2/3 dei presenti comporta la decadenza automatica del Consiglio della Sezione Provinciale; f) elegge i delegati al Congresso; g) elegge i componenti del Consiglio Regionale. COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA: COMPITI DEL
PRESIDENTE, SOSPENSIONE Comma I L’Assemblea
è convocata almeno due volte l’anno: la prima entro il 30 aprile per
l’approvazione della relazione sull’attività svolta e del bilancio consuntivo
dell’esercizio precedente e la seconda (da considerare anch’essa ordinaria)
entro il 30 novembre per l’approvazione della relazione programmatica e del
bilancio preventivo dell’esercizio successivo (art. 40, lett. b) e c) dello
Statuto). Comma II Il
Presidente Sezionale apre i lavori assembleari. La conta dei voti per
l'elezione del Presidente dell'Assemblea viene fatta da tre persone vedenti,
designate dal Presidente Sezionale. Comma
III Il Presidente dell'Assemblea: §
nomina il Segretario dell'Assemblea; §
dirige i lavori assembleari; §
dirime eventuali controversie assembleari; §
vigila sul buon andamento delle operazioni
elettorali; §
proclama gli eletti; §
fa redigere in triplice copia, sotto la sua
responsabilità, il verbale dei lavori assembleari che sottoscrive in ogni
copia. Delle tre copie del verbale una resterà agli atti della Sezione
Provinciale, la seconda dovrà essere rimessa alla Sede Centrale e la terza al
Consiglio Regionale. Comma IV Qualora l'Assemblea debba essere sospesa per gravi motivi,
i lavori saranno rinviati a data da stabilirsi da parte del Presidente
dell'Assemblea o, se questi non è ancora stato eletto, dal Presidente del
Consiglio della Sezione Provinciale. La nuova data dovrà essere fissata
d'intesa con il Consiglio Regionale. IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PROVINCIALE 1. Il Presidente della Sezione Provinciale è il rappresentante dell’Unione nell’ambito provinciale, ed ha la direzione dell’attività associativa svolta in tale ambito. 2. Il Presidente della Sezione Provinciale inoltre: a) convoca e presiede il Consiglio della Sezione Provinciale e l’Ufficio di Presidenza; b) dà esecuzione ai deliberati del Consiglio della Sezione Provinciale; c) firma corrispondenza, atti, contratti e convenzioni inerenti il Consiglio della Sezione Provinciale, esclusi gli atti di cui alla lettera m) dell’articolo 22. d) promuove giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera del Consiglio della Sezione Provinciale. Provvede autonomamente a resistere in giudizio e a promuovere procedimenti conservativi, cautelari e possessori, informandone il Consiglio della Sezione Provinciale nella prima riunione utile. 3. Il Vice Presidente della Sezione Provinciale sostituisce il Presidente della Sezione Provinciale in caso di assenza o impedimento. IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PROVINCIALE Comma I Il
Presidente Provinciale comunica, entro 15 giorni, al Presidente Nazionale e
al Presidente Regionale il risultato delle elezioni generali o parziali delle
cariche sociali sezionali, completi dei dati anagrafici, qualifiche ed
indirizzi di tutti gli eletti. Comma II Il Presidente Provinciale firma, nelle forme previste dal
Regolamento per la gestione finanziaria, i documenti contabili insieme al
Consigliere Delegato, il quale ha competenza sui problemi di carattere
amministrativo. IL CONSIGLIO DELLA SEZIONE PROVINCIALE 1. Il Consiglio della Sezione Provinciale compreso il Presidente è costituito da: - cinque consiglieri per la Sezione Provinciale di Aosta; - sette consiglieri per le sezioni fino a 500 soci effettivi; - nove consiglieri per le sezioni fino a 1500 soci effettivi; - undici consiglieri per le sezioni fino a 2500 soci effettivi; - tredici consiglieri per le sezioni oltre i 2500 soci effettivi. 2. Per il computo dei soci si considerano le iscrizioni in regola con la quota associativa dell’anno precedente. 3. Almeno i 2/3 dei consiglieri devono essere soci effettivi. 4. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte all’anno e, in via straordinaria, quando: a) il Presidente lo ritenga necessario; b) ne sia fatta richiesta dalla Direzione Nazionale o dal Consiglio Regionale; c) ne venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti. IL CONSIGLIO DELLA SEZIONE PROVINCIALE:
CONVOCAZIONI Comma I Nell'avviso di convocazione sono indicati il luogo, il
giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno dei lavori. Oltre
all’avviso di convocazione vengono trasmessi, anche in plico separato, il
verbale della seduta precedente, nonché i principali documenti relativi agli
argomenti all’ordine del giorno. Comma II Nei casi di richiesta di convocazione del Consiglio della
Sezione Provinciale, secondo quanto previsto dalle lettere b) e c) dell'art.
42 dello Statuto, i richiedenti devono comunicare in tempo utile l'ordine del
giorno al Presidente Sezionale, in modo da consentirgli di convocare il
Consiglio nei termini e con le modalità previste dall'art. 35 del presente
Regolamento per la convocazione del Consiglio Regionale. Comma
III Al fine
di consentire al Presidente Nazionale, al Presidente Regionale, ai loro
delegati, nonché ai Consiglieri Nazionali e Regionali soci della Sezione di
partecipare alle riunioni dei Consigli Provinciali, il Presidente Sezionale
invia loro in tempo utile copia dell'avviso di convocazione. COMPETENZE DEL CONSIGLIO DELLA SEZIONE
PROVINCIALE 1. Il Consiglio della Sezione Provinciale: a) elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere Delegato e, nelle Sezioni con almeno 11 Consiglieri altri due componenti, che, unitamente al Presidente, costituiscono l’Ufficio di Presidenza della Sezione; il Presidente e il Vice Presidente sono eletti fra i soci effettivi; b) è responsabile dell’attività associativa della Sezione e promuove ogni iniziativa in favore dei ciechi e degli ipovedenti nell’ambito del proprio territorio; ogni iniziativa esorbitante dal territorio sezionale deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio Regionale o dalla Direzione Nazionale, a seconda delle rispettive competenze; c) predispone annualmente la relazione sull’attività svolta e la relazione programmatica; d) predispone il Bilancio Preventivo e quello Consuntivo; e) nomina l’Istituto Cassiere; f) designa, nomina, e revoca i rappresentanti dell’Unione in seno agli organismi e Commissioni di competenza degli Organi provinciali. Indica al Consiglio Regionale una terna di nomi per la designazione di rappresentanti dell’Unione in organismi che operano nella provincia, la cui nomina è di competenza degli Organi regionali; g) revoca il mandato al Presidente, al Vice Presidente e al Consigliere Delegato su proposta di almeno 1/3 ed a maggioranza dei componenti. h) delibera sugli argomenti che il Consiglio Regionale sottopone al suo esame; i) delibera sull’istituzione, e sulla soppressione delle rappresentanze zonali e nomina propri referenti comunali; j) può costituire Consigli di Amministrazione, Comitati e gestioni speciali, per la gestione di specifiche attività; k) stabilisce le norme per il funzionamento delle strutture di cui alla lettera j); l) delibera su ogni argomento che non sia espressamente riservato alla competenza dell’Assemblea; m) delibera l’assunzione del personale dipendente dalla Sezione. n) elegge tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio Sezionale dei Sindaci. COMPETENZE DEL CONSIGLIO DELLA SEZIONE
PROVINCIALE: INSEDIAMENTO, ELEZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA, AMBITO DI
COMPETENZA, CONTROLLO AMMINISTRATIVO-POLITICO, SEZIONI INTERCOMUNALI,
COMITATI DI APPOGGIO E GRUPPI GIOVANILI Comma I Il
Consiglio della Sezione Provinciale viene insediato entro 15 giorni dallo
svolgimento dell'Assemblea Sezionale nel corso della quale il Consiglio
stesso è stato eletto. Comma II
Il
Presidente Sezionale uscente convoca nel termine di cui al comma precedente
la prima riunione del Consiglio Sezionale. Nell'avviso di convocazione devono
essere indicati: al primo punto all'ordine del giorno la verifica dei poteri,
ai sensi dell'art. 8, comma 3, del presente Regolamento, ed al secondo punto
l'elezione dell'Ufficio di Presidenza Provinciale. Comma
III Fino
alla elezione del Presidente Sezionale la riunione di insediamento del
Consiglio Sezionale è presieduta dal Consigliere Sezionale più anziano di
iscrizione all'Unione o, a parità di anzianità di iscrizione, da quello più
anziano di età. Comma IV Le
elezioni dell'Ufficio di Presidenza vengono effettuate separatamente per
ciascuno dei suoi componenti, con votazione segreta secondo l'ordine
seguente: Presidente, Vice-Presidente, Consigliere delegato. Comma V
Il
Consiglio Sezionale delibera l’assunzione del personale dipendente dalla
Sezione. Comma VI
Il bilancio preventivo e quello consuntivo vengono
predisposti dal Consiglio Sezionale almeno 30 giorni prima della data di
svolgimento dell’Assemblea. Comma VII
Il Consiglio Sezionale, su
proposta del Presidente Sezionale, può nominare fra persone particolarmente
meritevoli un Presidente Onorario, che collabora con il Presidente Sezionale
e partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Sezionale. L’UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA SEZIONE
PROVINCIALE 1. L’Ufficio di Presidenza è l’organo esecutivo del Consiglio della Sezione Provinciale e collabora con il Presidente. 2. L’Ufficio di Presidenza adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio della Sezione Provinciale da sottoporre per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima riunione utile. L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA SEZIONE
PROVINCIALE: CONVOCAZIONE Comma I L'Ufficio
di Presidenza è convocato dal Presidente Sezionale quando lo ritenga
opportuno, ovvero su richiesta degli altri due componenti. Comma
II Il Presidente Sezionale
presiede le riunioni dell'Ufficio di Presidenza ed è responsabile dei verbali
dei lavori. ENTRATE DELLA SEZIONE PROVINCIALE 1. Le entrate della Sezione Provinciale sono costituite: a) dalle quote sociali per la parte di competenza e da altri contributi di soci; b) da contributi di Enti Locali e di altri Enti Pubblici e Privati; c) da proventi di iniziative organizzate dal Consiglio della Sezione Provinciale; d) da donazioni e contributi di privati; e) da contributi degli Organi centrali e regionali dell’Unione; f) da ogni altra entrata. ENTRATE, SPESE, BILANCI, CASSIERE E DOCUMENTI
OBBLIGATORI Comma I Entro
trenta giorni dall'approvazione dei bilanci da parte dell'Assemblea, il
Presidente Sezionale trasmette i documenti finanziari, corredati dal parere
del Collegio Provinciale dei Sindaci, al Consiglio Regionale. DELLA RAPPRESENTANZA ZONALE LA RAPPRESENTANZA ZONALE 1. La Rappresentanza zonale
cura, su direttive del Consiglio della Sezione Provinciale territorialmente
competente, tutte le attività associative nell’ambito del territorio in cui
opera. 2. Essa è affidata a una Rappresentanza Collegiale la quale elegge un proprio Coordinatore. LA RAPPRESENTANZA ZONALE: ATTIVITa’, ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DEI SOCI, ENTRATE E SPESE Comma I La Rappresentanza
chiede la preventiva approvazione delle proprie iniziative alla Sezione
Provinciale. Comma II L'iscrizione e la cancellazione dei soci debbono essere
immediatamente proposte al Consiglio della Sezione. Comma
III La
Rappresentanza presenta annualmente alla Sezione l'elenco dei nuovi iscritti
e di quelli cessati. Comma IV Alle
Rappresentanze è affidato annualmente dalla Sezione, a titolo di
anticipazione per le spese di ordinario funzionamento, un fondo da
determinarsi caso per caso. Comma V Ogni
anno le Rappresentanze versano alla Sezione le somme avanzate,
accompagnandole con un prospetto dimostrativo delle entrate e delle spese. DEGLI ORGANI CONSULTIVI L’ASSEMBLEA NAZIONALE DEI QUADRI
DIRIGENTI 1. L’Assemblea Nazionale dei Quadri Dirigenti è composta dai Consiglieri Nazionali e dai Presidenti Sezionali o loro delegati e si riunisce almeno una volta l’anno. 2. L’Assemblea esprime pareri in ordine agli indirizzi generali della politica associativa. ASSEMBLEA NAZIONALE DEI QUADRI DIRIGENTI
- CONVOCAZIONE Comma IL’Assemblea Nazionale dei Quadri
Dirigenti è convocata dal Presidente Nazionale con le stesse modalità del
Consiglio Nazionale, in quanto compatibili. L’ASSEMBLEA REGIONALE DEI QUADRI DIRIGENTI 1. L’Assemblea Regionale dei Quadri Dirigenti è composta dal Consiglio Regionale e dai Consigli delle Sezioni Provinciali presenti sul territorio regionale e si riunisce almeno una volta l’anno. 2.
L’Assemblea esprime pareri in ordine agli indirizzi generali della politica
associativa in ambito regionale. ASSEMBLEA REGIONALE DEI QUADRI DIRIGENTI
- CONVOCAZIONE Comma I L’Assemblea
Regionale dei Quadri Dirigenti è convocata dal Presidente Regionale con le
stesse modalità del Consiglio Regionale, in quanto compatibili. DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI
PRECEDENTI DURATA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI 1. Gli Organi dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS restano in carica cinque anni. 2. Gli Organi Regionali e Provinciali si rinnovano nelle Assemblee Precongressuali. 3. I loro componenti sono rieleggibili. degli 4. I componenti di qualsiasi organo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS che compiano tre assenze consecutive ingiustificate dalle sedute dell’organo cui appartengono decadono automaticamente dalla carica associativa ricoperta. DURATA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI,
PROROGHE, SOSTITUZIONI TEMPORANEE E RATIFICHE Comma I
Salvo
diversa previsioni del presente Statuto, gli Organi collegiali o monocratici
dell’Unione restano in carica quanto l’organo che li ha nominati, che può
anche procedere alla loro revoca. Comma II Fino
all'insediamento dei nuovi Organi restano in carica, per il disbrigo
dell'ordinaria amministrazione, gli Organi scaduti. Comma
III In tutti
i casi di assenza o impedimento le funzioni del Presidente di ciascun organo
sono esercitate dal rispettivo Vice-Presidente. Comma IV Le
delibere adottate in caso di urgenza sono sottoposte per la ratifica
all'organo ordinariamente competente nella prima seduta utile. Comma V Per ogni
Sezione è costituito un Comitato Sezionale Giovani, composto da soci
effettivi eletti dai giovani appartenenti alla Sezione, in numero di tre,
cinque o sette, a seconda che il Consiglio della Sezione sia composto da
sette, nove od undici e tredici consiglieri. Comma VI Il
Comitato Giovani, su proposta delle Sezioni interessate e su determinazione
del competente Consiglio Regionale, può essere intersezionale; in tal caso il
numero di componenti è rapportato al Consiglio Sezionale con il maggior
numero di componenti. Comma
VII Per ogni
Consiglio Regionale è costituito un Comitato Regionale Giovani, composto da
soci effettivi nominati in numero di uno da ciascun Comitato Sezionale o
intersezionale. Comma
VIII È
costituito un Comitato Nazionale Giovani, composto da sette soci effettivi,
eletti dai Presidenti dei Comitati Giovanili Regionali in seduta comune. Comma IX Il
Comitato Nazionale Giovani riunisce, almeno una volta l'anno, i Presidenti
dei Comitati Regionali Giovani, per il coordinamento delle iniziative. Comma X Ogni
Comitato elegge nel suo seno il Presidente. Comma XI Hanno
diritto all'elettorato attivo e passivo, relativamente ai Comitati Giovani, i
soci effettivi che non abbiano compiuto trent'anni. Comma
XII Nell'ambito
dei bilanci preventivi della Sede Centrale, dei Consigli Regionali e dei
Consigli Sezionali sono previsti specifici stanziamenti per il finanziamento
delle iniziative a favore dei giovani. Comma
XIII Il
Consiglio Nazionale può deliberare la costituzione di altri Comitati, aventi
particolari finalità, ai quali si estendono, in quanto applicabili, le
disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo. INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DI
CARICHE 1. Il Presidente Nazionale ed i componenti la Direzione Nazionale non possono ricoprire alcuna altra carica elettiva nell’Unione. I Consiglieri Nazionali, eletti dal Congresso, non possono ricoprire la carica di Presidente Regionale. I componenti dei Collegi dei Sindaci Nazionale, Regionali e Provinciali ed i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri non possono ricoprire alcuna altra carica nell’Unione. 2. La carica di dirigente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS è incompatibile con quella di dirigente di altre associazioni di e per ciechi qualora le stesse operino contro l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS. Parimenti la qualità di socio dell’Unione è incompatibile con quella di socio di tali associazioni. 3. La carica di dirigente dell’Unione è, altresì, incompatibile con rapporti di lavoro a carattere continuativo con l’Unione e con gli enti nei cui confronti l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS eserciti poteri di gestione e di controllo. 4. La carica di Presidente Regionale, il quale viene eletto tra i consiglieri regionali di cui all’art. 34 lettera b), è incompatibile con la carica di Presidente della Sezione Provinciale. 5. Il Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali, i Presidenti Regionali, i Presidenti delle Sezioni Provinciali non possono ricoprire la medesima carica per più di tre mandati consecutivi. Tale disposizione si applica ai mandati successivi al 9.10.1999, data di entrata in vigore dello Statuto approvato dal XIX Congresso Nazionale. VOTAZIONI ED ELEZIONI 1. Le votazioni nell’ambito degli Organi, avvengono, di norma, in modo palese; le votazioni per le elezioni delle cariche sociali o riguardanti questioni personali si tengono a scrutinio segreto. 2. Le votazioni sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti l’organo, salvo quanto disposto per le Assemblee Sezionali. 3. È approvata la delibera che abbia riportato la maggioranza dei voti, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è dirimente. 4. Se si tratta di elezioni, risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto. In caso di parità, risulta eletto il più anziano per appartenenza continuativa all’Unione; in caso di ulteriore parità, risulta eletto il più anziano di età. 5. In caso di dimissioni, o di vacanza comunque determinata negli Organi dell’Unione, si ha la sostituzione con il subentro dei non eletti che hanno avuto il maggior numero di voti fino a sostituire 1/3 dei componenti l’organo inizialmente eletti. 6. Per l’elezione a tutte le cariche associative, fatta eccezione per il Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso e per la Direzione Nazionale, le candidature sono di norma formalizzate mediante la presentazione e la sottoscrizione di liste. 7. Qualora non sia presentata alcuna lista, le candidature devono essere presentate ed accettate per iscritto prima dell’inizio delle operazioni di voto. In tale caso le preferenze espresse non possono superare il numero di componenti l’organo da eleggere. Per l’elezione del Consiglio Nazionale potrà essere espresso un numero di preferenze fino ai 2/3 dei componenti l’organo da eleggere, arrotondato per difetto. 8. Qualora sia stata presentata una sola lista, è data la facoltà di presentare candidature al di fuori della lista. Tali candidature devono essere presentate ed accettate per iscritto prima dell’inizio delle operazioni di voto. Nel caso di presentazione di una o più liste, il solo voto di lista comporta l’attribuzione di un voto di preferenza a tutti i candidati della lista. L’espressione di voti di preferenza oltre a quello di lista comporta la sola attribuzione delle preferenze espresse ai candidati della lista e non all’intera lista. 9. Lo spoglio dei voti sarà effettuato da un collegio di scrutinatori composto da almeno cinque membri, di cui almeno due non vedenti. 10.I seggi vengono ripartiti con il metodo maggioritario nel modo seguente: a) nel caso di presentazione di due liste, i seggi vengono ripartiti proporzionalmente ai voti, ma con riserva di un minimo dei due terzi dei seggi per la lista maggioritaria; b) nel caso di presentazione di più di due liste, i seggi vengono ripartiti proporzionalmente in base ai voti ottenuti da ciascuna lista; alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è comunque riservata la metà più uno dei seggi. In tale ultima ipotesi i seggi restanti sono ripartiti fra le altre liste proporzionalmente ai voti ottenuti da ciascuna lista. VOTAZIONI ED ELEZIONI Comma I In caso
di dimissioni o di vacanza, comunque determinata, e qualora siano state
presentate liste, il subentro avverrà nell'ambito della lista dell'eletto o
degli eletti da sostituire. Comma II Quando
le sostituzioni non siano possibili, anche per la già avvenuta sostituzione
di un terzo dei componenti, si procederà a nuove elezioni, limitatamente al
numero dei posti vacanti. Tali
elezioni dovranno aver luogo in seduta tempestivamente convocata. Comma IIIOve si verifichino contestualmente le dimissioni o la
vacanza, comunque determinata, della maggioranza dell'organo, si procederà al
suo rinnovo integrale. Comma IV Per
l’elezione del Presidente, della Direzione e dei Consiglieri Nazionali, per
la quale non è prevista la presentazione di liste, non è necessaria, anche se
consentita, la formalizzazione di
candidature, ferma restando la facoltà dei singoli aventi diritto al voto di
esprimere intenzioni di voto. Comma V
Per l’elezione del Collegio dei Probiviri e del Collegio
Centrale dei Sindaci non è richiesta la presentazione di liste, né di
candidature (che possono comunque essere presentate), ferma restando la
facoltà dei Consiglieri Nazionali di esprimere intenzioni di voto. Comma VI
Per le
elezioni di competenza del Consiglio Regionale e del Consiglio Sezionale, si
applicano le disposizioni previste per la elezione degli organi nazionali. Comma VII
Per le
elezioni di competenza dell'Assemblea Sezionale le liste di candidati
dovranno essere depositate presso la segreteria sezionale entro le ore 12 del
decimo giorno libero precedente l'Assemblea. Tali
liste devono essere sottoscritte presso gli uffici sezionali alla presenza di
persona specificamente incaricata dal Consiglio Sezionale, oppure davanti ad
un notaio o ad altro pubblico ufficiale abilitato. Comma VIII
Non è
ammesso candidarsi in più liste per lo stesso Organo. Comma IX
I
candidati dovranno dichiarare la loro accettazione, sottoscrivendola alla
presenza di una delle persone indicate nel Comma VII. Comma X
L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria o
straordinaria deve indicare una o più persone delegate dal Consiglio
Sezionale a raccogliere le firme di cui al precedente comma, nonché i giorni
e l'orario in cui tale persona sarà a disposizione dei soci. Comma XI
Per le
votazioni a scrutinio segreto, il votante potrà, a sua scelta, avvalersi
della scrittura in braille o di quella in nero. Comma XII
Le schede dovranno essere di dimensioni e colori diversi
per ciascun tipo di votazione. Comma XIII Nel caso
di presenza di liste e di candidature le schede possono portare
l’indicazione, in nero ed in braille, delle liste (complete dei candidati)
nonché delle candidature. Comma XIV Nelle
elezioni le schede recano, di norma, la scritta "Elezioni per…"
seguita dalla denominazione dell'organo da eleggere. Comma XV
Il
Presidente del seggio controlla che, durante le elezioni, una stessa persona
non assista più di due elettori. Comma XVI
Le liste
presentate a norma dei commi precedenti sono numerate per sorteggio, alla
scadenza del termine di presentazione. Comma XVII
Il Presidente del Collegio votante, prima dell'inizio delle
operazioni di voto, comunica agli elettori i nominativi contenuti in ciascuna
lista, nonché il numero delle liste di appartenenza. Comma XVIII
Qualora
siano espresse più preferenze di quanto consentito, tutte le preferenze
verranno annullate. In tal
caso, resta comunque valido il voto di lista, quando lo stesso sia
esplicitamente espresso, oppure quando i candidati votati appartengano tutti
alla stessa lista. Comma XIX
Qualora
l'elettore esprima preferenze totalmente o parzialmente difformi dalla lista
prescelta, rimane valido il voto di lista e vengono annullate le preferenze
espresse al di fuori della lista votata. Comma XX
In presenza
di una sola lista e di candidature estranee alla lista l’assegnazione dei
seggi è effettuata in base alla graduatoria delle preferenze ottenute dai
singoli candidati. Comma XXI
Nell’ipotesi
di cui al comma precedente il solo voto di lista comporta l’attribuzione di
un voto di preferenza a tutti i candidati della lista. La espressione di voti
di preferenza, oltre a quello di lista, comporta la sola attribuzione delle
preferenze espresse ai candidati della lista e non all’intera lista. Quando
vengono espresse preferenze, possono essere votati anche candidati estranei
alla lista fino a 1/3 dei componenti l’organo da eleggere, arrotondato per
difetto, ma non inferiore all’unita’. Comma
XXII Qualora vi siano più liste, la mancanza dell'indicazione
del numero della lista non comporta l'annullamento della scheda, quando dalle
preferenze espresse risulti inequivocabilmente manifesta la volontà
dell'elettore. Comma XXIII
Le
operazioni di voto debbono essere organizzate in modo tale da garantire la
segretezza e la libertà del voto. Comma XXIV Le candidature vanno presentate al Presidente dell’organo
competente all’elezione prima che sia disposto l’inizio delle operazioni di
voto. Il Presidente può designare altra persona a raccogliere le candidature
di cui al precedente comma. L’ammissibilità delle candidature, una volta
accettata dai candidati, è disposta dal Presidente dell’organo competente. In
caso di contestazione decide l'organo competente alla elezione. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE 1. Le liste per le elezioni associative devono essere presentate: - per le sezioni fino a 250 soci da almeno 10 soci effettivi; - per le sezioni fino a 500 soci da almeno 15 soci effettivi; - per le sezioni fino a 1500 soci da almeno 30 soci effettivi; - per le sezioni fino a 2500 soci da almeno 50 soci effettivi; - per le sezioni oltre i 2500 soci da almeno 80 soci effettivi; - per le altre elezioni almeno dall’8% della componente elettorale. 2. Il numero di candidati di una lista non può superare il numero dei componenti l’organo da eleggere, né essere inferiore ai 2/3 del medesimo organo. 3. I candidati devono essere di entrambi i sessi e, comunque, nelle liste deve essere garantita la presenza di almeno 1/3 dei componenti di ciascuno dei due sessi. 4. Il Consiglio Nazionale, con apposito Regolamento, disciplinerà le modalità di presentazione delle liste e la determinazione delle ulteriori norme elettorali. PRESENTAZIONE DELLE LISTE E ATTRIBUZIONE
DEI SEGGI Comma I Nei casi
in cui Statuto e Regolamento prevedano un quoziente che nelle singole
fattispecie determini numeri non interi,
le espressioni "almeno" o
analoghe vanno intese nel
senso che si
procede ad arrotondamento per eccesso; le espressioni "non
superiori a" o analoghe vanno intese nel senso che si procede ad
arrotondamento per difetto. Negli altri casi la frazione di punto superiore a
0,50 si intende da arrotondare per eccesso, mentre la frazione di punto fino
a 0,50 si intende da arrotondare per difetto. Comma II La lista che non adempie
alle prescrizioni di cui all’art. 52, comma 3, dello Statuto è irricevibile. I RICORSI GERARCHICI 1. I ricorsi gerarchici sono così disciplinati: a) avverso gli atti delle Sezioni Provinciali il ricorso va presentato ai Consigli Regionali che decidono in primo grado ed alla Direzione Nazionale che decide in secondo grado; b) avverso gli atti dei Consigli Regionali il ricorso va presentato alla Direzione Nazionale che decide in primo grado ed al Consiglio Nazionale che decide in secondo grado; c) avverso gli atti della Direzione Nazionale il ricorso va presentato al Consiglio Nazionale. 2. Le
decisioni adottate in secondo grado e
quelle comunque adottate dal Consiglio Nazionale sono inappellabili. 3. I termini per la presentazione e l’esame dei ricorsi sono disciplinati dal Regolamento Generale. I RICORSI GERARCHICI Comma I Salvo
che non sia diversamente stabilito dallo Statuto e dal Regolamento negli
articoli che precedono, contro i provvedimenti adottati dagli Organi collegiali
dell’Unione chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso all’organo
collegiale gerarchicamente superiore. Comma II Il ricorso deve essere presentato entro
30 giorni dalla adozione o dalla piena conoscenza dell’atto e, comunque, non
oltre sei mesi dalla adozione del provvedimento impugnato. Comma
III I
provvedimenti adottati in violazione di norme statutarie o di principi
generali dell’ordinamento sono sempre impugnabili. Comma IV L’organo
chiamato ad esaminare il ricorso deve pronunciarsi entro 60 giorni successivi
al ricevimento del ricorso se trattasi di Consiglio Provinciale, Regionale e
Direzione Nazionale ed entro 180 giorni se trattasi del Consiglio Nazionale. Comma V Fino
all’annullamento o revoca, gli atti impugnati non perdono la loro efficacia,
salvo che l’organo giudicante, su istanza del ricorrente, ne sospenda
l’esecuzione, in caso di comprovato pregiudizio grave ed irreparabile. RIUNIONI APERTE 1. Le riunioni dei Consigli delle Sezioni Provinciali, Regionali e Nazionale sono aperte ai soci nelle forme stabilite dal Regolamento Generale. RIUNIONI APERTE Comma I Presso
le Sezioni sono resi disponibili, nelle forme ritenute più idonee, ed almeno
tre giorni prima della data fissata, gli ordini del giorno delle sedute
relative agli Organi aperti alla partecipazione dei soci a norma di Statuto,
che vanno trasmessi ai coordinatori dei Comitati Consultivi, ai rappresentanti di zona e ai referenti
comunali. Comma II Ogni
Sezione è tenuta a pubblicizzare, nelle forme e nei tempi di cui al comma
precedente: le
sedute del Consiglio Nazionale; le
sedute del Consiglio Regionale di appartenenza; le
sedute del proprio Consiglio Sezionale; Comma
III I
Presidenti degli Organi interessati sono tenuti a fornire, in tempo utile, il
materiale informativo necessario agli adempimenti di cui ai precedenti commi. Comma IV La
partecipazione dei soci alle sedute è a loro totale carico e non comporta
diritto di parola e di voto. Comma V I
Consigli possono decidere lo svolgimento, parziale o totale, della seduta a
porte chiuse, per motivi di ordine o quando trattasi di questioni riguardanti
persone. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE MODIFICHE DELLO STATUTO 1. Le modifiche dello Statuto possono essere proposte: a) dalla Direzione Nazionale; b) dal Consiglio Nazionale; c) dai Consigli Regionali; d) dai Consigli delle Sezioni Provinciali; e) da almeno dieci congressisti. 2. Tutte le proposte di modifica dello Statuto, eccettuate quelle di cui alla precedente lettera e), devono pervenire alla Direzione Nazionale almeno due mesi prima della data di inizio del Congresso. Le proposte dei congressisti devono pervenire al Presidente del Congresso entro il termine di 24 ore dall’apertura del Congresso medesimo. 3. La Commissione congressuale per le modifiche statutarie coordina le proposte, delibera sulla loro ammissibilità e le sottopone al Congresso. LE SEZIONI INTERCOMUNALI 1. Le Sezioni Intercomunali esistenti alla data di approvazione del presente Statuto sono conservate. SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEI BENI 1. Lo scioglimento dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus può essere deliberato dal Congresso Nazionale con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto. 2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS sarà devoluto, con le modalità che saranno previste nell’atto di scioglimento, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge. 3. Durante la vita dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus è fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate ad altra Onlus, facente parte, per legge, statuto o regolamento, della medesima ed unitaria struttura. 4. Per gli effetti di cui al precedente comma si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili od avanzi di gestione: a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli Organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione e ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. b) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; c) la corresponsione ai componenti gli Organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni; d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche. VIGENZA DELLO STATUTO
1. Le norme innovative del presente Statuto, saranno applicate nel momento in cui le situazioni ivi previste si verificheranno.” 2) di dare atto che resta efficace la delega conferita dal Congresso per le modifiche derivanti da eventuali osservazioni dell’autorità di vigilanza. NORMA FINALE Comma I Quando
sono previsti termini a giorni il giorno iniziale non si computa e si computa
quello finale. Comma II Quando viene usato il termine "giorni liberi" non si computano né il giorno iniziale, né quello finale.” |