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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Corriere dei Ciechi

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Numero 9 del 2009

Titolo: A lume di legge

Autore: a cura dell'avv. Paolo Colombo


Articolo:
Contributi figurativi per i non vedenti

Una diversa disciplina - di maggior favore - è prevista per i lavoratori non vedenti in tema di contributi figurativi.
Per tale categoria, infatti, l'art. 9, comma 2, della L. 113/85, prevede il riconoscimento di quattro mesi di anzianità figurativa per ogni anno di effettivo servizio prestato, ai fini del conseguimento del diritto al pensionamento anticipato.
L'art. 9 della L. 113/85, sopra citato, prevedeva tale accredito di contributi per i soli centralinisti non vedenti; successivamente, con l'art. 2 della L. 120/91, questo beneficio è stato esteso a tutti i lavoratori non vedenti, in considerazione della natura particolarmente usurante dell'attività lavorativa dagli stessi prestata.
Dal coordinamento dell'art. 2 della Legge n. 120/1991 con l'art. 1 della stessa legge - che nel definire la condizione di privo della vista richiama il primo comma dell'art. 6 della Legge 2 aprile 1968, n. 482 - discende che il beneficio riconosciuto dall'art. 9, comma 2, della Legge 113/1985 ai centralinisti non vedenti, viene esteso a tutti i lavoratori privi della vista, intendendo per tali "coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione".
Possono appartenere alle seguenti categorie: ciechi civili, ciechi di guerra, invalidi per servizio ciechi e invalidi del lavoro ciechi.
Anche in questo caso la maggiorazione dovrà essere rapportata al solo periodo di attività, con esclusione, quindi, dei periodi coperti da contribuzione volontaria o riconosciuti in modo figurativo, o da riscatto non correlato ad attività lavorativa.
Sulla base delle indicazioni fornite agli enti previdenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene che possano fruire della maggiorazione anche i lavoratori assunti dopo il 20.4.1985 (entrata in vigore della L. 113/85) e che la stessa possa computarsi anche sui periodi antecedenti a questa data, purché siano valutabili in pensione avente decorrenza successiva a tale data (Circ. INPS 173/91).
Il contenuto del beneficio in esame è delineato nell'art. 2 della Legge 120/91, che, interpretando autenticamente l'art. 9, comma 2, della Legge 113/85, stabilisce che il beneficio della stessa previsto in favore dei centralinisti non vedenti viene esteso agli altri lavoratori privi della vista "anche agli effetti dell'anzianità assicurativa".
Ciò significa che il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio deve essere considerato utile sia ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva sia ai fini dell'anzianità assicurativa.
Si procede a richiesta dell'interessato; è quindi necessario richiedere espressamente il beneficio di cui all'art. 9, comma 2, della L. 113/85, o di cui all'art. 2 della L. 120/91, contestualmente alla domanda di pensionamento.
La domanda, per la presentazione della quale è disponibile la relativa modulistica presso l'ente previdenziale di appartenenza, dovrà essere corredata di idonea documentazione, anche per quel che riguarda la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste dalla legge.
Per i centralinisti non vedenti, oltre alla documentazione attestante il requisito sanitario, si doveva allegare alla domanda anche la certificazione di iscrizione come presupposto del diritto; tale indicazione deve ora ritenersi superata alla luce della disposizione di cui all'art. 2 della L. 120/91, che ha esteso il beneficio a tutti i lavoratori non vedenti, e della Circolare INPS 173/91, che, come sopra precisato, consente la fruizione della maggiorazione anche per i periodi antecedenti all'entrata in vigore della legge.

Firma di atti per non vedenti

La Legge 3 febbraio 1975, n. 18, stabilisce che la firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla persona affetta da cecità, è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse; tuttavia, il non vedente ha la facoltà di farsi assistere durante la sottoscrizione da altra persona cui egli accordi la necessaria fiducia, oppure di fare redigere a questa l'atto medesimo.
La persona che presta assistenza nel compimento di un atto deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo a essa le parole "il testimone"; la persona che partecipa, invece, alla redazione dell'atto deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo le parole "partecipante alla redazione dell'atto".
Quando la persona affetta da cecità non è in grado di apporre la firma, effettua la sottoscrizione con un segno di croce; se non può sottoscrivere neppure con il segno di croce, ne è fatta menzione sul documento con la formula "impossibilitato a sottoscrivere".
In entrambi i casi, il documento è perfezionato con l'intervento e la sottoscrizione di due persone designate dal non vedente e di sua fiducia.
Le disposizioni in oggetto si applicano esclusivamente alle scritture private, restando esclusi



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