Numero 1 del 2012
Titolo: RUBRICHE- Lavoro Oggi
Autore: a cura di Vitantonio Zito
Articolo:
Una risposta ai quesiti
Un massofisioterapista non vedente diplomato nel 1989 e in servizio presso una ASL dal 1996, per esigenze di ristrutturazione aziendale si trova, suo malgrado, a far fronte ad una riduzione drastica del lavoro. Pertanto, chiede la possibilità di ricorrere all'istituto della mobilità intercompartimentale presso altra Divisione della medesima Azienda. Risposta puntuale e documentata del dr. Emanuele Ceccarelli. La mobilità intercompartimentale costituisce uno strumento prezioso da valorizzare e promuovere in quanto permette di ottimizzare l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, razionalizzando il fabbisogno di personale. In tal senso, secondo il disposto degli articoli 29-bis e 30 del Testo unico sul pubblico impiego, introdotti dal decreto legislativo n. 150 del 2009, sono definite le tabelle di equiparazione tra i livelli di inquadramento previsti dai diversi contratti collettivi e le misure per agevolare i processi di mobilità volti a fronteggiare le esigenze delle amministrazioni che presentano carenze di organico (l'istituto della mobilità si perfeziona solo in presenza di posti vacanti con pari inquadramento professionale). A tali provvedimenti si aggiunge l'art. 1, comma 19, della recente manovra finanziaria (decreto-legge 138/2011, convertito con modificazioni, nella legge 148/2011), che per la copertura di posti vacanti in organico dà precedenza alle procedure di mobilità, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Pertanto, diversamente dal passato, nel rispetto del principio della neutralità finanziaria, si rileva una maggiore flessibilità in sede di passaggio tra amministrazioni diverse ovvero tra reparti diversi della medesima amministrazione. Negli interessi morali e materiali dei dipendenti con problemi di vista, mi preme rammentare che per ottenere il nulla osta al passaggio occorre tenere a mente la compresenza di tre condizioni primarie: la domanda del dipendente; la disponibilità del posto con pari inquadramento professionale nell'organico del reparto presso cui si chiede il passaggio; il consenso dei direttori responsabili degli Uffici coinvolti (di provenienza e di destinazione). Più in generale, poi, vorrei suggerire di supportare una eventuale istanza di mobilità facendo riferimento agli obblighi di legge in tema di collocamento obbligatorio: con l'occasione, infatti, potrebbe risultare propedeutico motivare il trasferimento con un richiamo specifico alla possibilità per l'amministrazione di destinazione di osservare più agevolmente le quote di riserva del personale disabile in organico nella misura stabilita dall'art. 3, commi 3 e 7, della legge 68/1999, a pena di sanzioni penali ed amministrative previste per legge (leggi 68/1999, art. 15 e 113/1985, art. 5). In ogni caso, è diffusa la linea interpretativa in seno alla pubblica amministrazione secondo cui le categorie protette (ivi compresi i non vedenti) sono meritevoli di tutela in quanto rientranti «… tra le fasce deboli della popolazione, normalmente escluse dai blocchi e dai vincoli assunzionali, attesa l'esigenza di assicurare in maniera permanente l'inclusione al lavoro dei soggetti beneficiari della normativa di riferimento» (cfr. Dipartimento della Funzione Pubblica, parere UPPA 29.9.2008, n. 52 prot. DFP – 0043068-29/2008-1.2.3.4).