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Corriere dei Ciechi

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Numero 1 del 2012

Titolo: RUBRICHE- A lume di legge

Autore: a cura di Paolo Colombo


Articolo:
a cura dell’avv. Paolo Colombo coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica

Nel settore privato la compensazione diventa automatica e nazionale, discriminazione è fatta
Gli obblighi in materia di collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili devono essere rispettati a livello nazionale. Con l'entrata in vigore del decreto legge n. 138 del 13 u.s., contenente ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo, cambiano le regole per la compensazione fra il numero di disabili assunti in eccesso in una unità produttiva ed il minor numero, rispetto al dovuto, in altra unità. L'articolo 9 del D.L.138/2011 abroga il comma 8 dell'articolo 5 della legge n.68/1999 e lo sostituisce interamente, aggiungendo inoltre i commi 8.bis, 8.ter e 8.quater. Il previgente comma 8 consentiva che i datori di lavoro potessero essere autorizzati ad assumere, previa motivata richiesta, in una unità produttiva un numero di disabili superiore a quello prescritto portando l'eccedenza a compenso del minor numero assunto presso altre unità produttive, situate in province nell'ambito della stessa regione o anche di regioni diverse qualora il richiedente fosse un datore di lavoro privato. Se il provvedimento interessava più regioni, la competenza era della Direzione generale per l'impiego del Ministero del lavoro, mentre era di competenza del servizio indicato dalla regione quello che riguardava più province della stessa regione. Con la modifica introdotta dal decreto legge n.138/2011 l'ottemperanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 3 e dall'articolo 18 è riferita al territorio nazionale, pertanto i datori di lavoro privati che occupano personale dislocato in più unità produttive possono portare, automaticamente, in compensazione l'eccedenza di disabili assunti in una unità produttiva con il minor numero di assunzioni obbligatorie in altre unità. Questa possibilità è estesa alle imprese che fanno parte di un gruppo individuato ai sensi dell'articolo 2359 Cod. Civ., come definito dall'articolo 1 del d.lgs.276/2003, vale a dire le società collegate o controllate. In base alla norma civilistica, sono considerate società controllate le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; quelle in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza nell'assemblea ordinaria; le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Sono, invece, considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. In questi casi, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, un'impresa del gruppo con sede in Italia può assumere un numero di lavoratori, aventi diritto al collocamento obbligatorio, superiore a quello derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della L. 68/1999, portandolo automaticamente in compensazione con le minori assunzioni effettuate in altra impresa del gruppo operante in Italia. I datori di lavoro che si avvalgono della facoltà di compensazione devono trasmettere telematicamente, a ciascuno dei servizi provinciali competenti, il prospetto annuale dal quale risulti l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale. Rimane la necessità dell'autorizzazione per i datori di lavoro pubblici che intendono assumere in una unità produttiva un numero superiore di disabili, rispetto al dovuto, portando l'eccedenza in compensazione in altre unità produttive della medesima regione. Questa novità è da valutare del tutto negativamente in quanto rischia di vanificare sia la legge 68/1999 sia la legge 104/1992 e si palesa come una grave discriminazione per i lavoratori disabili che potrebbero essere costretti ad andare a vivere lontano dal proprio territorio e dai propri affetti e a lavorare esclusivamente con altri disabili in modo da istituire dei veri e propri ghetti delle persone disabili, isolati in veri e propri reparti confino. La tutela delle persone disabili nel mondo del lavoro è stata rafforzata dall'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
L'inserimento nel mondo del lavoro delle persone disabili (nel settore pubblico, così come in quello privato) - la cui normativa nazionale, già per effetto del passaggio dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 alla legge n. 68 del 1999, ha avuto un importante "salto di qualità", nel senso di dare migliore attuazione agli artt. 2, 3 e 38, terzo comma, Cost. - ha assunto oggi un ruolo ancora più importante grazie all'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (cui, com'è noto, l'art. 6 del Trattato di Lisbona ha attribuito il valore giuridico dei trattati) - secondo cui "l'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantire l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità" - nonché all'art. 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 (ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la legge n. 18 del 2009) - che riconosce il diritto al lavoro delle persone con disabilità, da garantire con "appropriate iniziative" volte a favorire l'assunzione nel settore pubblico ovvero l'impiego nel settore privato - al quale la Corte costituzionale, nella sentenza n. 80 del 2010, ha attribuito valore cogente nel nostro ordinamento. Nell'ipotesi di rapporto di lavoro con invalido assunto obbligatoriamente ai sensi della legge 12 aprile 1968 n. 482, le assenze dovute a malattie collegate con lo stato di invalidità non possono essere computate nel periodo di comporto, ai fini del diritto alla conservazione del posto di lavoro ex art. 2110 cod. civ., se l'invalido sia stato destinato a mansioni incompatibili con le sue condizioni fisiche (in violazione dell'art. 20 della legge n. 482 del 1968), derivando in tal caso l'impossibilità della prestazione dalla violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di tutelare l'integrità fisica del lavoratore; inoltre, al fine di accertare l'obiettiva incompatibilità fra le malattie che determinano le assenze dal lavoro e la condizione di invalidità del dipendente assunto obbligatoriamente, non si può non prendere in considerazione il principio dell'equivalenza causale di cui all'art. 41 cod. pen., imponendo di riconoscere un ruolo di concausa anche ad elementi che, in ipotesi, possano avere una influenza causale minima; conseguentemente, sia le assenze derivanti da malattie aventi un collegamento causale diretto con le mansioni svolte dall'invalido, sia le assenze derivanti da malattie rispetto alle quali le mansioni svolte abbiano solo un ruolo di concausa devono essere escluse da quelle utili per la determinazione del periodo di comporto, tenuto conto sia del diritto del lavoratore - tanto più se invalido - di pretendere, sia, correlativamente, dell'obbligo del datore di lavoro di ricercare una collocazione lavorativa idonea a salvaguardare la salute del dipendente nel rispetto dell'organizzazione aziendale in concreto realizzata dall'imprenditore; in particolare, nel caso di un rapporto di lavoro instaurato con un prestatore invalido, assunto obbligatoriamente a norma della legge 2 aprile 1968 n. 482, il datore di lavoro, che a norma dell'ex art. 2087 cod. civ. deve adottare tutte le misure necessarie per l'adeguata tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, deve in osservanza delle disposizioni della detta legge far sì che le mansioni alle quali il lavoratore invalido viene adibito siano compatibili con la sua condizione.



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