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Corriere Braille

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Numero 3-3sup del 2012

Titolo: A Lume di Legge - Supplemento

Autore: Paolo Colombo Coordinatore del CDG


Articolo:
Supplemento al «Corriere Braille»
Anno 67 n. 3 - 1-15 febbraio 2012
ha curato la realizzazione
del presente numero
Paolo Colombo
Coordinatore del Cdg

Nel settore privato la compensazione diventa automatica e nazionale, discriminazione è fatta
Gli obblighi in materia di collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili devono essere rispettati a livello nazionale.
Con l'entrata in vigore del decreto legge n. 138 del 13 u. s., contenente ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo, cambiano le regole per la compensazione fra il numero di disabili assunti in eccesso in una unità produttiva ed il minor numero, rispetto al dovuto, in altra unità.
L'articolo 9 del decreto legislativo 138 del 2011 abroga il comma 8 dell'articolo 5 della legge n. 68 del 1999 e lo sostituisce interamente, aggiungendo inoltre i commi 8 bis, 8 ter e 8 quater.
Il previgente comma 8 consentiva che i datori di lavoro potessero essere autorizzati ad assumere, previa motivata richiesta, in una unità produttiva un numero di disabili superiore a quello prescritto portando l'eccedenza a compenso del minor numero assunto presso altre unità produttive, situate in province nell'ambito della stessa regione o anche di regioni diverse qualora il richiedente fosse un datore di lavoro privato.
Se il provvedimento interessava più regioni, la competenza era della Direzione generale per l'impiego del Ministero del Lavoro, mentre era di competenza del servizio indicato dalla regione quello che riguardava più province della stessa regione.
Con la modifica introdotta dal decreto legge n. 138 del 2011 l'ottemperanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 3 e dall'articolo 18 è riferita al territorio nazionale, pertanto i datori di lavoro privati che occupano personale dislocato in più unità produttive possono portare, automaticamente, in compensazione l'eccedenza di disabili assunti in una unità produttiva con il minor numero di assunzioni obbligatorie in altre unità.
Questa possibilità è estesa alle imprese che fanno parte di un gruppo individuato ai sensi dell'articolo 2359 Codice civile, come definito dall'articolo 1 del decreto legislativo 276 del 2003, vale a dire le società collegate o controllate.
In base alla norma civilistica, sono considerate società controllate le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; quelle in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza nell'assemblea ordinaria; le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Sono, invece, considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.
In questi casi, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, un'impresa del gruppo con sede in Italia può assumere un numero di lavoratori, aventi diritto al collocamento obbligatorio, superiore a quello derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della legge 68 del 1999, portandolo automaticamente in compensazione con le minori assunzioni effettuate in altra impresa del gruppo operante in Italia.
I datori di lavoro che si avvalgono della facoltà di compensazione devono trasmettere telematicamente, a ciascuno dei servizi provinciali competenti, il prospetto annuale dal quale risulti l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale.
Rimane la necessità dell'autorizzazione per i datori di lavoro pubblici che intendono assumere in una unità produttiva un numero superiore di disabili, rispetto al dovuto, portando l'eccedenza in compensazione in altre unità produttive della medesima regione.
Questa novità è da valutare del tutto negativamente in quanto rischia di vanificare sia la legge 68 del 1999 sia la legge 104 del 1992 e si palesa come una grave discriminazione per i lavoratori disabili che potrebbero essere costretti ad andare a vivere lontano dal proprio territorio e dai propri affetti e a lavorare esclusivamente con altri disabili in modo da istituire dei veri e propri ghetti delle persone disabili, isolati in veri e propri reparti confino.

La tutela delle persone disabili nel mondo del lavoro è stata rafforzata dall'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
L'inserimento nel mondo del lavoro delle persone disabili (nel settore pubblico, così come in quello privato) - la cui normativa nazionale, già per effetto del passaggio dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 alla legge n. 68 del 1999, ha avuto un importante «salto di qualità», nel senso di dare migliore attuazione agli articoli 2, 3 e 38, terzo comma, Cost. - ha assunto oggi un ruolo ancora più importante grazie all'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (cui, com'è noto, l'articolo 6 del Trattato di Lisbona ha attribuito il valore giuridico dei trattati) - secondo cui «l'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantire l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità» - nonché all'articolo 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 (ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la legge n. 18 del 2009) - che riconosce il diritto al lavoro delle persone con disabilità, da garantire con «appropriate iniziative» volte a favorire l'assunzione nel settore pubblico ovvero l'impiego nel settore privato - al quale la Corte costituzionale, nella sentenza n. 80 del 2010, ha attribuito valore cogente nel nostro ordinamento.
Nell'ipotesi di rapporto di lavoro con invalido assunto obbligatoriamente ai sensi della legge 12 aprile 1968 n. 482, le assenze dovute a malattie collegate con lo stato di invalidità non possono essere computate nel periodo di comporto, ai fini del diritto alla conservazione del posto di lavoro ex articolo 2110 Codice civile, se l'invalido sia stato destinato a mansioni incompatibili con le sue condizioni fisiche (in violazione dell'articolo 20 della legge n. 482 del 1968), derivando in tal caso l'impossibilità della prestazione dalla violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di tutelare l'integrità fisica del lavoratore; inoltre, al fine di accertare l'obiettiva incompatibilità fra le malattie che determinano le assenze dal lavoro e la condizione di invalidità del dipendente assunto obbligatoriamente, non si può non prendere in considerazione il principio dell'equivalenza causale di cui all'articolo 41 Codice penale, imponendo di riconoscere un ruolo di concausa anche ad elementi che, in ipotesi, possano avere una influenza causale minima; conseguentemente, sia le assenze derivanti da malattie aventi un collegamento causale diretto con le mansioni svolte dall'invalido, sia le assenze derivanti da malattie rispetto alle quali le mansioni svolte abbiano solo un ruolo di concausa, devono essere escluse da quelle utili per la determinazione del periodo di comporto, tenuto conto sia del diritto del lavoratore - tanto più se invalido - di pretendere, sia, correlativamente, dell'obbligo del datore di lavoro di ricercare una collocazione lavorativa idonea a salvaguardare la salute del dipendente nel rispetto dell'organizzazione aziendale in concreto realizzata dall'imprenditore; in particolare, nel caso di un rapporto di lavoro instaurato con un prestatore invalido, assunto obbligatoriamente a norma della legge 2 aprile 1968 n. 482, il datore di lavoro, che a norma dell'ex articolo 2087 Codice civile deve adottare tutte le misure necessarie per l'adeguata tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, deve in osservanza delle disposizioni della detta legge far sì che le mansioni alle quali il lavoratore invalido viene adibito siano compatibili con la sua condizione.

Le novità del contenzioso previdenziale
Il decreto legislativo 6 luglio 2011 n. 98 ha apportato notevoli novità in materia di contenzioso previdenziale.
Tali novità sono senz'altro da valutare negativamente in quanto, più che eliminare gli abusi, sembrano impedire l'esercizio dei diritti e risentono fortemente del clima di caccia alle streghe che ad arte è stato costruito in Italia negli ultimi anni.
Le principali innovazioni per la materia che ci occupa sono state introdotte dall'art. 38 del decreto legislativo n. 98.
Innanzitutto, nel rispetto delle finalità di deflazione del contenzioso previdenziale, si è dichiarata l'estinzione, a favore del ricorrente, dei processi pendenti in primo grado al 31 dicembre 2010, in cui l'Inps è parte in causa per l'erogazione di prestazioni di valore non superiore a 500 euro.
L'estinzione opera di diritto, anche d'ufficio, con decreto del giudice e con riconoscimento della pretesa economica in favore del ricorrente. Le spese di giudizio saranno poste a carico della parte che le ha anticipate a norma dell'art. 310 c. 4 Cpc.
L'art. 38 del decreto legislativo n. 98, inoltre, introduce nel Codice di procedura civile l'art. 445 bis, che disciplina l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio per le controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità.
In pratica, prima di avviare una causa per ottenere le citate prestazioni, l'interessato dovrà presentare al giudice l'istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie che fondano la domanda.
La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico preventivo interrompe la prescrizione.
Il giudice procede a norma dell'art. 696 bis Cpc, in quanto compatibile, nonché secondo le previsioni inerenti l'accertamento peritale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 203 del 2005.
Terminate le operazioni peritali, il giudice fissa con decreto un termine, massimo di 30 giorni, entro il quale le parti dovranno manifestare la volontà di contestarne le conclusioni. In assenza di contestazione, il giudice, con decreto omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione tecnica del consulente tecnico d'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti richiesti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni nel termine di 120 giorni.
La disposizione, che prevede l'inappellabilità del decreto di omologazione, appare del tutto illegittima, in quanto palesemente contraria al principio dei tre gradi di giurisdizione proprio del nostro ordinamento giuridico.
Viceversa, nel caso in cui la parte si opponga alle risultanze dell'Atp, deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Infine, anche il processo per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sarà assoggettato a contributo unificato nella misura fissa di 37 euro, ma solo se la parte è titolare di un reddito imponibile Irpef non inferiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del dpr n. 115 del 2002 per l'ammissione al patrocinio dello Stato.
Il contributo, pertanto, non è dovuto se il reddito della parte in causa non supera i 31.884,48 euro.
Nel rispetto della suddetta soglia reddituale, il contributo unificato è dovuto anche per i processi relativi a controversie di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, nella misura del 50% dei valori aggiornati dall'art. 13 del Tu.
Il contributo, inoltre, sarà aumentato della metà qualora il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il numero di fax o il codice fiscale del ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio.

I diritti del familiare del portatore di handicap in materia di scelta della sede di lavoro non possono essere fatti valere qualora il loro esercizio leda in misura consistente le esigenze economiche e organizzative dell'azienda - in base alla legge n. 104 del 1992
L'art. 33, comma quinto, legge n. 104 del 1992, stabilendo che il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, attribuisce un diritto che, in virtù dell'inciso secondo il quale esso può essere esercitato «ove possibile», ed in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi, non può essere fatto valere qualora il suo esercizio leda in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative dell'azienda ed implica che l'handicap sia grave o, comunque, richieda un'assistenza continuativa. Inoltre, poiché le agevolazioni previste da tale norma costituiscono forme di intervento assistenziale riconosciute ai portatori di handicap sub specie di agevolazioni concesse a favore di coloro che si occupano dei predetti, la sussistenza dell'handicap deve essere accertata dalle unità sanitarie locali, mediante le commissioni mediche di cui all'art. 4, legge n. 104 del 1992, non essendo consentita la sua dimostrazione mediante documentazione medica di diversa provenienza.



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