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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Corriere dei Ciechi

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Numero 11-12 del 2014

Titolo: RUBRICHE- Lavoro Oggi

Autore: a cura di Paolo Colombo


Articolo:
Assunzione lavoratori disabili - Agevolazioni a livello nazionale

La materia è regolata dalla Legge n. 68 del 12-3-1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" (e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 10-10-2000 n. 333), unitamente alle leggi speciali richiamate nella medesima Legge all'art. 1, che si prefigge lo scopo di promuovere l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso un collocamento mirato.
La Legge permette ai datori di lavoro privati e pubblici con più di 15 dipendenti, che devono rispettare l'obbligo di assunzione di una quota di lavoratori disabili, di accedere ad agevolazioni economiche e supporti tecnici e consulenziali.
Il Ministero del Lavoro ha precisato che i benefici contributivi possono cumularsi, ma non potrà in ogni caso eccedere il 100% della contribuzione a carico del d.d.l. (datore di lavoro).
L'Inps ha regolato la materia con la circolare n. 203 del 19-11-2001 e con i messaggi n. 320 del 16-7-2002, n. 337 del 27-09-2002, n. 151 del 17-12-2003 e n. 33491 del 19-10-2004.
Quanto agli incentivi economici, l'art. 13 della Legge n. 68 del 1999 prevede
a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento;
b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento;
c) il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.
Si precisa che le suddette agevolazioni sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della legge, procedono all'assunzione di disabili.
Inoltre, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nei limiti dei fondi stanziati e ripartiti secondo criteri stabiliti dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, possono concedere un ulteriore contributo che, tuttavia, è sottoposto alle seguenti condizioni:
l'assunzione deve essere a tempo indeterminato;
l'eventuale periodo di prova deve aver avuto esito positivo;
se per qualsiasi causa il rapporto si sia risolto ante tempus, lo stesso deve aver avuto una durata fino alla concessione del contributo, che avviene l'anno successivo.
Per quanto concerne i non vedenti soggetti alle norme sul collocamento obbligatorio, si ricorda che, ai sensi del D.M. 5-2-1992 e successive modificazioni e integrazioni:
i ciechi totali (art. 2 L. 138/2001) hanno una invalidità del 100%;
i ciechi parziali (art. 3 L. 138/2001) hanno una invalidità dall'80% al 100%;
gli ipovedenti gravi (art. 4 L. 138/2001) hanno una invalidità dal 60% all'80%.
Sono, inoltre, previsti incentivi di natura normativa.
L'art. 11 della stessa legge disciplina, poi, le convenzioni di integrazione lavorativa aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali dei lavoratori disabili.
In tali convenzioni sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge. Inoltre gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
Inoltre, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:
a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.
L'art. 12 della Legge n. 68/1999 (riformato dall'art. 1, comma 37, della Legge n. 247/2007), consente di adempiere all'obbligo di riserva in favore dei disabili anche mediante convenzioni di inserimento temporaneo, con finalità formative, che comportano l'assunzione a tempo indeterminato ed il contestuale distacco presso cooperative sociali, imprese sociali, disabili liberi professionisti o altri datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo, con oneri retributivi e contributivi a carico del soggetto ospitante, al quale il datore di lavoro si impegna a conferire commesse di importo non inferiore.
Esse sono utilizzabili per una sola persona o entro il limite del 30% della quota d'obbligo. Non possono avere una durata superiore a dodici mesi, eventualmente prorogabili per altri dodici, decorsi i quali non sono ripetibili per la stessa persona, salvo diversa valutazione del comitato tecnico.
L'art. 12-bis della Legge n. 68/1999 consente di adempiere all'obbligo di riserva anche mediante convenzioni di inserimento lavorativo, che comportano l'assunzione del lavoratore disabile direttamente da parte di cooperative sociali, imprese sociali, disabili liberi professionisti, datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo (in possesso di particolari requisiti di idoneità e regolarità), ai quali il soggetto obbligato si impegna a conferire commesse di lavoro di importo non inferiore agli oneri retributivi e contributivi derivanti dall'assunzione.
Esse sono utilizzabili per una sola persona o entro il limite del 10% della quota d'obbligo, solo per lavoratori con particolari difficoltà d'inserimento. Non possono avere una durata inferiore a tre anni, prorogabili una sola volta, per un ulteriore periodo di durata non inferiore a due anni, decorsi i quali il lavoratore può essere assunto con richiesta nominativa.
Il Decreto legge 28 giugno 2013 n.76, convertito in Legge dall'art.1 comma 1 della Legge 9 agosto 2013, n. 99, per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, ha previsto l'obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati ad adottare degli "aggiustamenti" ragionevoli (definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità) nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori.
Sulla base della medesima Legge, la dotazione del fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui al comma 4 dell'articolo 13 della Legge n. 68/1999, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e di 20 milioni di euro per l'anno 2014.
Infine, l'art. 8 della Legge n. 113 del 1985, sul collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti, prevede che le trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilità d'impiego dei non vedenti e la fornitura di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico sono a carico della Regione competente per territorio, la quale provvede direttamente al rimborso al datore di lavoro interessato.



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