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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Voce Nostra

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Numero 4 del 2015

Titolo: Semplificazioni in materia di invalidità civile, cecità e sordità. L'Inps detta le nuove regole

Autore: Redazionale


Articolo:
Si informa che l'Inps, in recepimento di quanto previsto, in termini di semplificazione e trasparenza amministrativa, dal Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014 in materia di invalidità, cecità e sordità, ha dato le prime istruzioni operative, di seguito riassunte:
- Accertamento sanitario di revisione: la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, sarà di competenza dell'Inps, che subentra, per le relative attività amministrative e sanitarie, alle Commissioni Asl.
Gli interessati conserveranno tutti i diritti acquisiti per quel che riguarda i benefici, le prestazioni e le agevolazioni di qualsiasi natura, almeno fino alle risultanze della visita di revisione. Fonte normativa: art. 25, comma 6-bis, Decreto Legge n. 90 del 2014; art. 20 commi 1 e 2 Decreto Legge n. 78 del 2009, convertito con Legge n. 102 del 2009. Fonte amministrativa: circolare Inps n. 10 del 23 gennaio 2015, par. 1.
Nota bene: si ricorda che i cittadini ciechi assoluti, per i quali non sussistono ipotesi di miglioramento delle condizioni sanitarie, sono esonerati da eventuali visite di revisione ordinaria e straordinaria, per effetto del Dm 2 agosto 2007 (patologia stabilizzata o ingravescente).
- Minori titolari dell'indennità di frequenza che diventano maggiorenni - continuità provvisoria nella percezione dell'indennità di frequenza: costoro, presentando una domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, al compimento del diciottesimo anno di età, continueranno a percepire provvisoriamente l'indennità di frequenza, fino alla chiamata a visita per la verifica della sussistenza delle condizioni sanitarie.
La richiesta è facoltativa e, quindi, deve essere presentata apposita domanda.
Fattore di rischio: le eventuali mutate condizioni sanitarie, se confermate in senso migliorativo in sede di visita collegiale di verifica, esporrebbero l'interessato neomaggiorenne, che ha fatto richiesta di continuità dell'erogazione del beneficio economico provvisorio, alla ripetizione delle somme da parte dell'Inps.
Rimane fermo quindi, al raggiungimento della maggiore età, l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore, tramite la visita sanitaria del soggetto ormai maggiorenne da parte della Commissione Asl e la presentazione all'Inps del Modello Ap70 (la competenza è rimasta alle Asl, a meno che, per stipula di una Convenzione con la rispettiva Regione ex art. 18 comma 22 Legge n. 111 del 2011, le competenze in tale ambito non siano transitate all'Inps).
Riepilogando:
I step: i minori titolari di indennità di frequenza, entro sei mesi antecedenti il raggiungimento della maggiore età, possono presentare domanda in via amministrativa sul portale dell'Inps, l'interessato con il proprio Pin o l'operatore di Patronato sceglierà l'opzione 2, tra:
1) accertamento sanitario «ordinario»
2) accertamento sanitario ai sensi dell'art. 25 comma 5 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 (minori con indennità di frequenza).
II step: compiuti diciotto anni, ci sarà la chiamata a visita dell'interessato da parte della Asl o, in alternativa, dell'Inps se in regime di Convenzione (vedi sopra) per l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari ai fini del mantenimento del diritto all'indennità di frequenza.
III step: se confermati i requisiti in sede collegiale, il minore trasmetterà all'Inps, tramite Pin o l'operatore di Patronato, il modello Ap70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici e tutta la documentazione a supporto, tra cui l'attestato di frequenza.
Nota bene: indicazioni operative riservate a tutte le Sezioni Uici accreditate come sedi di collaborazione patronale Anmil: da tenere a mente, per quel che riguarda l'indennità di mansione, le comunicazioni in mailing-list del 18 luglio 2014 e 8 ottobre 2014.
Fonte normativa: art. 25 comma 5 Decreto Legge n. 90 del 2014. Fonte amministrativa: messaggio Inps n. 6512 dell'8 agosto 2014; circolare Inps n. 10 del 23 gennaio 2015, par. 2.
- Minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione che diventano maggiorenni - presentazione della domanda di pensione: premesso che l'erogazione dell'indennità di accompagnamento non cessa al raggiungimento della maggiore età, i ciechi totali, in occasione del compimento del diciottesimo anno di età, per ottenere la pensione non reversibile e fermo restando il rispetto dei limiti reddituali previsti, dovranno presentare all'Inps direttamente il modello Ap70 per la verifica dei presupposti socio-reddituali, non essendo più tenuti a sostenere una preventiva visita collegiale medico-legale di revisione.
Resta fermo, quindi, e comunque solo dopo il compimento del diciottesimo anno di età, l'accertamento dei requisiti socio-sanitari previsti dalla normativa di settore, tramite la trasmissione diretta all'Inps del modello Ap70.
Nota bene: le funzionalità Inps allo scopo implementate sono in fase di aggiornamento. Sarà possibile a breve, tramite Pin o l'operatore di Patronato, l'invio dell'Ap70 inserendo in procedura, nell'area dedicata, il codice fiscale del richiedente e delega patronale per l'inoltro di detto modello (per i nostri dipendenti Uici collaboratori di Patronato Anmil il mandato di assistenza da loro sottoscritto). L'apposito pulsante in procedura per la fase concessoria, a cui, si ribadisce, potranno accedere solo l'interessato con Pin o l'operatore di Patronato (e non le Associazioni di categoria, né i collaboratori di Patronato), sarà attivo solo dopo che il richiedente avrà compiuto diciotto anni.
A chi interessa tale disposizione? Soggetti maggiorenni totalmente inabili, soggetti maggiorenni ciechi totali e soggetti maggiorenni sordi (ex Dm 2 agosto 2007).
Nota bene: chi è affetto da cecità parziale è tenuto, invece, a sostenere l'accertamento sanitario di revisione presso la Commissione Inps.
Riepilogando:
I minori ciechi totali che diventano maggiorenni, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, presentano il modello Ap70 per richiedere la corresponsione della pensione, sulla base del limite reddituale personale lordo inferiore a quello previsto dalla Legge.
No alla presentazione di una qualsivoglia domanda amministrativa.
No alla visita sanitaria di revisione.
Fonte normativa: art. 25 comma 6 Decreto Legge n. 90 del 2014. Fonte amministrativa: Messaggio Inps n. 7382 dell'1 ottobre 2014; circolare Inps n. 10 del 23 gennaio 2015, par. 3.
Sono giunte segnalazioni dal territorio che riferiscono di soggetti minorenni affetti da cecità totale, per i quali, quindi, non sussistono ipotesi di miglioramento delle condizioni sanitarie, chiamati a visita di revisione al diciottesimo anno di età. In questi casi, verificata la regolarità di tutta la documentazione agli atti, le Sezioni provinciali Uici potranno intervenire nei confronti dei locali Centri Medico-legali dell'Inps, per richiamare l'attenzione sul dettato del Dm 2 agosto 2007 e, a livello amministrativo, sulla circolare Inps n. 10 del 2015 (par. 3, ultimi due capoversi), al fine di evitare che si dia luogo alla visita di revisione.



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