Logo dell'UIC Logo TUV

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Corriere dei Ciechi

torna alla visualizzazione del numero 11-12 del Corriere dei Ciechi

Numero 11-12 del 2016

Titolo: RUBRICHE- A lume di legge

Autore: a cura di Franco Lepore


Articolo:
Gli sportelli bancomat devono essere accessibili

Il bancomat deve essere fruibile anche dalle persone con disabilità e deve essere l'istituto di credito ad adeguare lo sportello affinché anche i disabili possano accedere e utilizzare il servizio. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 18762/2016 pronunciandosi sul ricorso promosso da un correntista con ridotta capacità motoria contro l'istituto di credito, per la violazione della Legge 67/2006 sulla tutela delle persone con disabilità vittime di discriminazione.
L'attore aveva infatti richiesto l'adeguamento alla normativa in materia di barriere architettoniche dello sportello bancomat da lui utilizzato quale correntista presso un'agenzia di un noto istituto di credito e la condanna della banca a cessare la condotta discriminatoria mediante l’adozione di ogni provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. La Cassazione, nel dare ragione al correntista disabile, ha precisato che la banca deve rimuovere le barriere architettoniche e garantire al disabile sia l'accesso che l'utilizzazione del bancomat.
I Giudici hanno accertato che l’istituto di credito ha violato la Legge n. 67/2006, nonché il D.P.R. n. 503/1996 e il D.P.R. n. 118/1971. Il combinato di tali norme prevede che sia assicurato ai disabili l'accesso alla scuola ed agli edifici pubblici, ma anche agli edifici aperti al pubblico, con l'eliminazione delle barriere architettoniche.
L'accessibilità ai disabili è regolamentata da diverse norme specifiche, statali e regionali, precise ed obbligatorie. In particolare, la Legge n. 104/1992, all’art. 24, primo comma, prevede che tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità sono eseguite in conformità alle disposizioni in materia di barriere architettoniche. Significative indicazioni sono altresì contenute nel decreto ministeriale n. 236/1989, il quale precisa che, per barriere architettoniche si intendono: gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
Lo stesso decreto rileva che per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
L'ampia definizione legislativa e regolamentare di barriere architettoniche e di accessibilità rende la normativa immediatamente precettiva ed idonea a far ritenere prive di qualsivoglia legittima giustificazione la discriminazione o la situazione di svantaggio in cui si vengano a trovare le persone con disabilità. In ogni caso, la Cassazione ha altresì precisato che, anche in mancanza di norme regolamentari di dettaglio che dettino le caratteristiche tecniche di luoghi, spazi, parti, attrezzature o componenti di un edificio o di parti di questo, qualora l'accessibilità sia prevista dalle norme di legge in favore delle persone con disabilità, questa dovrà comunque essere assicurata. Difatti all'utente deve essere garantita non solo la possibilità di raggiungere l'apparecchio, ma anche l'utilizzabilità dello stesso.
Inoltre la Suprema Corte ha spiegato che non ha nessuna importanza se gli sportelli bancomat sono stati installati prima o dopo le nuove norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche, perché la "violazione" dei diritti dei disabili "sussiste comunque" se l’accesso è impossibile o "impervio". Spetta ai giudici di merito occuparsi dell’individuazione dei criteri tecnici da seguire per procedere alla dismissione dei bancomat discriminatori
In conclusione, in materia di misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, costituisce discriminazione, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 67/2006, la situazione di inaccessibilità ad un edificio pubblico o privato aperto al pubblico (nella fattispecie uno sportello bancomat) determinata dall'esistenza di una barriera architettonica che ponga una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. In tal caso è consentito il ricorso alla tutela antidiscriminatoria di cui all'art. 3 della Legge n. 67/2006, quando l'accessibilità sia impedita o limitata, a prescindere dall'esistenza di una norma regolamentare apposita che detti le norme di dettaglio per il suo adeguamento.



Torna alla pagina iniziale della consultazione delle riviste

Oppure effettua una ricerca per:


Scelta Rapida