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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Corriere dei Ciechi

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Numero 7-8 del 2017

Titolo: ITALIA- Cane guida: un fedele amico di libertà

Autore: Anna Mandanici e Giada Voci


Articolo:
È iniziata il 5 giugno la Campagna di sensibilizzazione a favore dei Cani guida dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, sponsorizzata da Autostrade per l'Italia. La Campagna è stata realizzata con 30 pannelli retroilluminati di varie dimensioni, messi a disposizione e sparsi negli autogrill delle autostrade italiane, raffiguranti due immagini che colgono a pieno il messaggio che si vuole dare ai passanti in questa estate: "Il mio cane guida fedele amico di libertà". Singole parole chiave che messe insieme possono farsi carico di un grande significato, che spesso purtroppo ancora in molti ignorano o sottovalutano. Il cane è guida, certo, ma non è solo questo, al di là della semplice, ma non scontata funzione di accompagnamento dei ciechi per le strade cittadine, c'è ben altro. Il cane è un fedele amico e compagno di vita, un sostegno e un appoggio, un punto di riferimento per il suo proprietario, diventa un membro della famiglia e una parte di noi, e dopo questo, ma non in modo marginale, diventa strumento di libertà e autonomia per un non vedente. Per questo, alla luce di questa nuova Campagna, ci siamo chieste: ma gli altri cosa ne pensano?
Per rispondere a questa domanda e per capire anche quanto possa essere positiva l'iniziativa di Autostrade per l'Italia, siamo andate a chiederlo direttamente al "grande pubblico" dei viaggiatori d'Italia. Armate di registratore, magliette dell'Unione e cartellino identificativo, venerdì 23 giugno, siamo arrivate all'autogrill "Casilina est" sulla A1, dove sono stati installati ben 3 pannelli, e ci siamo appostate pronte ad intervistare i passanti. Sono stati in molti a fermarsi volentieri e hanno risposto con gentilezza alle nostre domande. Quasi tutti erano a conoscenza dell'esistenza dei cani guida per ciechi e ipovedenti, ma nessuno era al corrente delle normative che regolano gli accessi del cane guida a luoghi pubblici e mezzi di trasporto, anzi Daniela, 45 anni in viaggio per lavoro, ha persino detto: "Bisognerebbe che facessero leggi in tal senso, i cani guida devono poter entrare dappertutto", ignorando in buona fede che queste leggi esistono già da 40 anni, ma purtroppo vengono troppo spesso ignorate, arrivando perfino a negare il diritto di un cieco a soggiornare in un albergo o a salire su un taxi accompagnato dal suo fedele amico. Persino i giovanissimi hanno riconosciuto nelle immagini il cane guida e la persona non vedente; Francesco, 15 anni, in viaggio con la famiglia, dice "non so se hanno restrizioni per entrare nei luoghi pubblici, ma se ce ne fossero non dovrebbero essercene"; Consuelo e Gabriele, 17 anni entrambi in viaggio per un concerto, dicono "quello che per noi è una cosa banale per il non vedente può non esserlo, quindi non bisogna sottovalutare l'importanza che un cane guida ha quando accompagna il suo proprietario per le strade, il suo aiuto può essere fondamentale anche per girare un angolo o fermarsi ad un incrocio". Liliana, 63 anni in viaggio con la famiglia, ritiene che "l'utilizzo del cane guida per un non vedente dovrebbe essere incrementato e incentivato, perché oltre che una guida è anche una compagnia e un valido supporto nelle attività del quotidiano". Lo pensa anche Alessandra, 33 anni, hostess di volo, aggiungendo "mi è capitato qualche volta di far viaggiare un cane guida, ho potuto constatare che il cane guida, se opportunamente addestrato, è un tutt'uno con il suo padrone e il suo padrone dipende totalmente da lui, per cui non va assolutamente distratto o disturbato nel suo lavoro". Tina, 70 anni in viaggio con il marito, e Vincenzo, 38 anni in viaggio per assistere ad un concerto, ritengono invece che "servirebbero più campagne di sensibilizzazione per modificare completamente l'approccio che le persone hanno nei confronti dei cani in generale e del cane guida in particolare, degno di rispetto per il compito che svolge", "bisognerebbe fare campagne di informazione su tutti i siti internet e in televisione, per raggiungere quante più persone possibili e informarli sull'esistenza e l'importanza di un cane guida per non vedenti". Infine Giuliana, 56 anni in viaggio per lavoro, aggiunge "ben vengano attività come queste, è stata un'ottima scelta per Autostrade per l'Italia affiancarvi in questo lavoro di sensibilizzazione, servirebbero tante altre di queste campagne e sarebbe importante che anche altri si facessero avanti per sponsorizzare le vostre iniziative a tutela della disabilità e si impegnassero di più nel sociale".
Molti altri si sono fermati a porci domande incuriositi dai pannelli e altri ancora si sono fermati ad apprezzare il lavoro svolto, complimentandosi per la bella idea avuta e augurandosi di ritrovare anche per il prossimo anno iniziative simili.
Soddisfatte per la nostra mattinata così trascorsa, ci siamo rimesse in macchina con la speranza che la nostra missione abbia dato un valido contributo per diffondere la cultura di questo utilissimo amico a quattro zampe.

NORMATIVA A TUTELA

Legge 14 febbraio 1974, n. 37
Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico
Articolo Unico.
Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa.
Al privo di vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida (Comma aggiunto dall'art. 1, L. 25 agosto 1988, n. 376 (Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1988, n. 204) )
Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata.

Legge 25 agosto 1988, n. 376
Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico
Art. 1
All'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, sono aggiunti, i seguenti commi: "Al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida.
Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata".

Legge 8 febbraio 2006, n. 60
Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico
Art. 1.
1. Dopo il secondo comma dell'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: "I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500.
Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma.
Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Carta Internazionale dei diritti degli Utilizzatori di cani guida
L'ANMCGA, Associazione Nazionale dei Padroni di Cani Guida per Ciechi ricorda che nel maggio 2012 è stata emanata a livello mondiale una Carta internazionale dei diritti di accesso degli utilizzatori di cani guida. Riporto in questa breve appendice il testo. Tutte le nazioni sono state invitate ad utilizzarla al fine di promuovere la libertà di movimento dei conduttori di cani guida.

Preambolo
Ricordando che la libertà di movimento delle persone con disabilità è una delle libertà fondamentali ai sensi dell'articolo 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani la quale stabilisce che "ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato";
Riconoscendo l'importanza che le persone con disabilità, comprese le persone non vedenti, in quanto cittadini, abbiano pieno accesso all'ambiente fisico, sociale, economico e culturale, alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione, il che permette loro di godere pienamente di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali indispensabili per la loro dignità e per il libero sviluppo della loro personalità;
Ricordando altresì che i cani guida sono un valido aiuto per la mobilità e un sostegno all'autonomia delle persone non vedenti;
Riconoscendo che i cani guida, grazie alla loro socializzazione e al loro addestramento basato su metodi positivi, sono in grado di rispondere senza costrizione alle esigenze dei loro padroni in qualunque circostanza;
I padroni francesi di cane guida, il Presidente della Federazione Francese delle Associazioni di Cani Guida, il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Padroni di Cani Guida per i Ciechi e il rappresentante della Federazione Internazionale del Cane Guida, riunitisi a Parigi il 12 maggio 2012 in occasione del seminario della Federazione Internazionale del Cane Guida, auspicano l'adozione delle misure legislative e amministrative necessarie a permettere alle persone non vedenti di godere delle condizioni di libera scelta sul fatto di essere assistiti da un cane guida in qualunque aspetto della loro vita di cittadini.
A tale proposito, esortano i decisori pubblici in Francia e in tutti i paesi del mondo, nonché le istituzioni europee e internazionali a:
Articolo 1
Riconoscere uno status specifico ai cani guida fin dall'inizio del loro addestramento e formalizzarlo tramite l'emissione di una carta d'identità che conferisca loro i relativi diritti.
Articolo 2
Permettere il pieno accesso dei cani guida in tutti gli edifici, siano essi luoghi aperti al pubblico o luoghi in cui necessariamente le persone non vedenti si recano per le loro attività quotidiane o legate ai loro diritti e doveri di cittadino, senza costi aggiuntivi, senza l'obbligo di mettere la museruola al cane e indipendentemente dal fatto di essere accompagnati o meno anche da una persona.
Accesso a tutti i punti di vendita o di consumo, negozi, hotel, ristoranti;
Accesso a tutti i luoghi che consentano l’esercizio di un'attività professionale;
Accesso alle strutture d'istruzione (scuole, università...) e a tutti i luoghi che possano offrire un'attività educativa o di formazione;
Accesso a tutte le strutture sanitarie (ospedali, studi medici e paramedici), consentendo ai cani guida di accedere ai punti di accoglienza e alle aree di attesa, nonché fornendo loro un luogo tutelato dove stazionare quando non possono accompagnare il loro padrone per motivi di igiene;
Accesso a tutte le strutture per lo sport, le attività culturali e ricreative;
Accesso a tutti i luoghi dedicati alla cultura, teatri, cinema, biblioteche, monumenti storici, sale da concerto e musei;
Accesso a tutti gli edifici religiosi aperti al pubblico;
Accesso, in accordo con le tradizioni, a tutti i luoghi di culto e di celebrazione dei riti religiosi nel rispetto della pratica dei suddetti culti;
Accesso a tutte le modalità di alloggio e di residenza, come ad esempio l'affitto o la proprietà;
Accesso a tutti i tipi di trasporto pubblico e privato.
Articolo 3
Estendere questi diritti di accesso, come definiti nell'articolo 2, a tutti i cittadini di un paese terzo che abbia approvato la Carta e che siano in grado di fornire un documento che identifichi il loro cane guida, come descritto all'articolo 1.
Adattare le procedure amministrative per l'ingresso dei cani guida sul territorio nazionale, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti nel paese e tenendo conto dello specifico addestramento ricevuto dai cani guida.
Articolo 4
Informare le persone con disabilità visiva della possibilità di ottenere un cane guida rivolgendosi a organismi pubblici, privati o a qualsiasi altro fornitore.
Articolo 5
Promuovere le organizzazioni che rappresentano gli utilizzatori di cani guida con l'obiettivo di proteggere i loro interessi relativi alla libertà di movimento e alle condizioni di accesso per i loro cani guida.

Le interviste relative alla conoscenza del ruolo dei nostri amici a quattro zampe proseguiranno, ad opera della Commissione Nazionale dedicata insieme ad altri ciechi con il proprio cane guida, presso gli autogrill sul territorio nazionale, per tutta la durata della campagna di sensibilizzazione. A fine estate si prevede inoltre un evento conclusivo, in occasione del quale saranno raccontati i risultati del lavoro svolto.

Autogrill aderenti la Campagna Cani Guida

Agogna - Piemonte - A26
Agogna Ovest - Piemonte - A26
Arno Est - Toscana - A1
Badia Al Pino Est - Toscana - A1
Brianza Nord - Lombardia - A4
Brianza Sud - Lombardia - A4
Canne della Battaglia Ovest - Puglia - A14
Casilina Est - Lazio - A1
Conero Est - Marche - A14
Esino Est - Marche - A14
Esino Ovest - Marche - A14
Fabro Ovest - Umbria - A1
Gargano Ovest - Puglia - A14
Giove Ovest - Lazio - A1
La Macchia - Lazio - A1
Lucignano Est - Toscana - A1
Montefeltro Ovest - Emilia Romagna - A14
Piceno Est - Marche - A14
Piceno Ovest - Marche - A14
S. Nicola Est - Campania - A1
S. Pelagio Est - Veneto - A13
Secchia Est - Emilia Romagna - A1
Stura Ovest - Liguria - A26
Turchino Est - Liguria - A26



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