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Corriere dei Ciechi

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Numero 7-8 del 2017

Titolo: RUBRICHE- A lume di legge

Autore: a cura di Franco Lepore


Articolo:
Il corretto utilizzo del contrassegno per il parcheggio dei disabili

Negli ultimi tempi si sono succedute diverse decisioni della Corte di Cassazione in tema di contrassegno per il parcheggio dei disabili. Ricordiamo che, in caso di mancato rispetto delle regole, si può andare incontro a sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, a condanne penali. Vediamo le pronunce più significative.
La Cassazione, nella sentenza n. 17794/2017, ha affrontato l’argomento dell’illegittima occupazione del parcheggio per disabili riservato ad una persona specifica. In particolare, secondo i Giudici, costituisce violenza privata la condotta di chi impedisce, ponendo la propria autovettura negli spazi riservati, all'avente diritto di parcheggiare la propria autovettura nel posto a lui assegnato. Ciò rappresenta una modalità di coartazione dell’altrui volontà, peraltro realizzata con la piena consapevolezza dell’illiceità della propria condotta. La Suprema Corte, rigettando il ricorso dell’imputato, lo ha ritenuto colpevole del reato di violenza privata per aver parcheggiato la propria autovettura in uno spazio riservato ad un disabile, affetto da gravi patologie, così impedendogli di utilizzarlo.
I Giudici hanno precisato che, se lo spazio fosse stato genericamente dedicato al posteggio dei disabili, la condotta del ricorrente avrebbe integrato la sola violazione dell'art. 158 comma 2 del Codice della Strada: tale norma punisce, con sanzione amministrativa, chi parcheggia il proprio veicolo negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide senza averne titolo. Invece, quando lo spazio è espressamente riservato a una determinata persona, per ragioni attinenti al suo stato di salute, alla generica violazione della norma sulla circolazione stradale si aggiunge l'impedimento al singolo cittadino a cui è riservato il diritto di parcheggiare lì dove solo a lui è consentito lasciare il mezzo. Da qui la sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di violenza privata. In definitiva, se lo spazio illegittimamente occupato è assegnato direttamente a un disabile si incorre nel reato previsto e punito dall’art. 610 c.p. e non nella sola sanzione del Codice della Strada.
La Cassazione, nella sentenza n. 18961/2017, ha trattato l’argomento dell’utilizzo della fotocopia in luogo dell’originale del contrassegno. Secondo i Giudici di legittimità, usare una fotocopia del pass disabili non è sempre reato. Tale utilizzo da parte del titolare è da intendersi infatti come strumento per poter usufruire dell’autorizzazione ricevuta nei limiti del provvedimento amministrativo. Per la Suprema Corte, è vero che la giurisprudenza formatasi sul tema delle fotocopie del permesso-invalidi esposte sul veicolo al posto di quello originale regolarmente posseduto, può comportare il ricorrere di una falsificazione rilevante. Tuttavia, è altrettanto vero che, pur non costituendone il momento consumativo, l'utilizzo concreto della fotocopia non è del tutto irrilevante nella configurazione del reato di falso.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, l'originale dell'autorizzazione era detenuto dal disabile nella propria residenza e non poteva essere usato da altri soggetti, mentre lo stesso aveva esposto la fotocopia su un veicolo noleggiato per ragioni di lavoro, per paura che nel corso dei frequenti viaggi, l'originale andasse smarrito. In definitiva, l'uso della fotocopia del contrassegno da parte del titolare va qualificato nel senso preteso dallo stesso, intendendo cioè, l'azione di fotocopiatura, non come abusiva moltiplicazione di autorizzazione amministrativa, ma come strumento per poter utilizzare tale autorizzazione nei limiti del provvedimento amministrativo, non parendo in contrasto con la funzione dell'atto la mera soluzione del problema di un eventuale smarrimento di un documento fondamentale in relazione alle limitazioni fisiche di cui soffriva il disabile e che ne avevano giustificato il rilascio.
La Cassazione, nella sentenza n. 21271/2009, ha fornito opportune precisazioni in tema di parcheggio dei disabili nelle strisce blu. La legge in materia di sosta e circolazione di veicoli adibiti al trasporto dei disabili dispone che all’interno delle zone di parcheggio a pagamento deve essere riservato gratuitamente ai disabili, che espongono in auto uno speciale contrassegno, almeno 1 posto ogni 50 disponibili. Non sempre però questi posti sono liberi. Tuttavia la Cassazione ha stabilito che il disabile, detentore dello speciale contrassegno, non è esentato dal pagamento della tariffa per il parcheggio dell’autovettura all’interno dello spazio delimitato dalle strisce blu, neanche ove non siano disponibili i posti riservati dalla legge. Tale principio si basa sul fatto che il contrassegno invalidi è stato concesso non per consentire una sosta gratuita al disabile, ma per attribuire un vantaggio in termini di mobilità, attraverso l’individuazione di appositi spazi.
Come si è potuto notare dall’esame delle suddette sentenze della Cassazione, l’utilizzo del contrassegno per il parcheggio dei disabili genera ancora molta confusione. Pertanto in questa sede ricapitoliamo brevemente come utilizzare correttamente il contrassegno in parola al fine di evitare spiacevoli inconvenienti.
Il nuovo contrassegno unificato disabili europeo (CUDE), previsto dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 98/376/CE), viene rilasciato dal Comune alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e alla categoria dei soggetti non vedenti. Il contrassegno è personale e non è vincolato a uno specifico veicolo.
La circolazione e la sosta delle auto a servizio delle persone con disabilità munite dell’apposito contrassegno sono regolate dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento e dal D.P.R. 503/1996. Non è infrequente che qualcuno si trovi di fronte a qualche dubbio quando si tratta di parcheggiare al di fuori degli spazi consentiti oppure quando si tratta di imboccare una corsia preferenziale. Facciamo quindi un po’ di chiarezza su ciò che è consentito e su ciò che è vietato.
La normativa di legge consente ai veicoli al servizio del trasporto disabili muniti di contrassegno di circolare nelle zone a traffico limitato (Ztl) e nelle aree pedonali urbane (Apu), a condizione che sia autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità. Tuttavia è da tener presente che le modalità attraverso le quali questo accesso nella Ztl viene regolamentato possono variare da Comune a Comune. Infatti alcuni Comuni, per motivi di sicurezza o opportunità, possono comunque limitare il traffico anche alle auto con contrassegno, segnalandolo però con apposita segnaletica verticale e orizzontale.
I veicoli con a bordo disabili muniti di apposito contrassegno possono circolare anche nelle zone a traffico controllato (Ztc), nelle vie e corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi; possono circolare altresì in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne. Nel caso di presenza di varchi elettronici, bisogna preventivamente comunicare al Comune il numero della targa del veicolo, al fine di non ricevere sanzioni improprie.
I veicoli adibiti al trasporto dei disabili muniti di contrassegno possono parcheggiare: negli appositi spazi riservati nei parcheggi pubblici, ad eccezione degli stalli di parcheggio personalizzati (cioè riservati al veicolo al servizio di un singolo titolare di contrassegno invalidi); nelle aree di parcheggio a tempo determinato, senza limitazioni di orario e senza esposizione del disco orario, ove previsto; nei parcheggi a pagamento (delimitati dalle cosiddette strisce blu), gratuitamente, quando gli spazi riservati risultino già occupati, ma solo se espressamente stabilito dal Comune; nelle aree pedonali urbane (Apu), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità; nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché il parcheggio non costituisca intralcio alla circolazione.
Il contrassegno invalidi NON AUTORIZZA alla sosta nei luoghi dove le principali norme di comportamento lo vietano, vale a dire dove reca intralcio o pericolo per la circolazione. Non è quindi consentito parcheggiare nei seguenti casi: dove vige il divieto di sosta con rimozione forzata; dove vige il divieto di fermata; passo carrabile, attraversamenti pedonali e ciclabili; aree di fermata bus; negli spazi per i mezzi pubblici o nelle aree riservate al carico/scarico delle merci.



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