Numero 1m del 2001
Titolo: A Lume di Legge
Autore: a cura del C.d.G.
   Articolo:
  (Inserto al Corriere Braille n. 1-2001)  
"Il Tar considera reddito la pensione e l'indennità di  accompagnamento per i ciechi civili"  
Repubblica italiana, in nome del popolo italiano il Tribunale  amministrativo regionale per la Lombardia ha pronunciato la  seguente sentenza sul ricorso n. 2511-1999 proposta dal ... rappresentato e difeso dall'avv. ... ed elettivamente  domiciliato presso il suo studio in Milano; contro il comune di  Pioltello, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso  dall'avv. ... ed elettivamente domiciliato presso il suo studio  in Milano; il dirigente del settore gestione sociale e sviluppo  culturale del comune di Pioltello, non costituitosi in giudizio;  per l'annullamento del provvedimento di cui alla nota prot. 7294  in data 2-3-1999, inviata alla sig.ra ... sorella del  ricorrente, con cui il comune di Pioltello ha disposto l'aumento  del contributo a carico del ricorrente per il suo ricovero  presso il Centro residenziale handicap nonché di tutti gli atti  connessi;  
visto il ricorso con i relativi allegati;  
visto l'atto di costituzione in giudizio del comune intimato;  
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie  difese;  
visti gli atti tutti della causa;  
udito, alla pubblica udienza del 9 marzo 2000, il relatore  dott. ritenuto in fatto e diritto quanto segue:  
Fatto  
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Pioltello  ... impugnava il provvedimento con cui l'ente intimato aveva  disposto l'aumento del contributo a proprio carico per  l'ospitalità presso il Centro residenziale handicap della  "Cooperativa di solidarietà amicizia", assumendone l'illegittimità  per violazione di legge ed eccesso di potere, sotto i peculiari  profili della disparità di trattamento e della carenza dei  presupposti, e domandandone, conseguentemente, l'annullamento.  
Si costituiva in giudizio il Comune intimato eccependo, in via  pregiudiziale, il difetto di legittimazione attiva del  ricorrente e, comunque la sua mancanza di capacità processuale,  contestando, nel merito, la fondatezza delle doglianze dedotte  nel ricorso e concludendo per la sua reiezione.  
Con ordinanza resa nella Camera di Consiglio del 29 luglio 1999  veniva disattesa l'istanza cautelare formulata dal ricorrente e  alla pubblica udienza del 9 marzo 2000 la causa veniva posta in  decisione.  
Diritto  
Ordine logico impone la preliminare disamina delle questioni  pregiudiziali sollevate dalla parte resistente e relative  all'asserito difetto in capo al ricorrente sia della  legittimazione ad agire sia della stessa capacità processuale.  
Entrambe le eccezioni sono infondate.  
Quanto alla dedotta mancanza della legittimazione attiva basti  rilevare che se è vero che il destinatario dell'atto impugnato è  la sorella del ricorrente, quale persona che di fatto si occupa  dei suoi affari, attesa l'incapacità del ... a provvedervi  autonomamente, non v'è dubbio, che la sfera di interessi  sostanzialmente lesa, secondo la prospettazione contenuta  nell'atto introduttivo, dagli effetti del provvedimento  impugnato coincide evidentemente con quella del ricorrente e non  anche con quella della sorella, semplice sua rappresentante di  fatto, e che, pertanto, il ... risulta la persona realmente  legittimata a dolersi dell'invalidità del provvedimento che, in  via sostanziale, lo priva di parte del suo reddito.  
In ordine all'affermata mancanza di legittimazione processuale  si osserva che la capacità di stare in giudizio, per come  definita e regolata dall'art. 75 cpc non risulta impedita o  inficiata dalla mera incapacità naturale fino a quando quella  condizione non viene accertata giudizialmente per mezzo  dell'interdizione del soggetto e la conseguente nomina del  tutore. Ne discende che, non risultando intervenuta la pronuncia  di un simile accertamento, il ... conserva la capacità di stare in giudizio,  ancorché affetto dalle gravi menomazioni fisiche e mentali  risultanti dagli atti.  
Nel merito le parti controvertono intorno alla legittimità  dell'atto con cui il Comune resistente ha disposto l'aumento del  contributo spettante al ricorrente per il suo ricovero  nell'istituto sopra indicato, riducendo contestualmente la  propria quota di partecipazione alla spesa, computando tra i  redditi del ... anche le pensioni e le indennità a lui dovute  per le gravi malformazioni dalle quali è affetto. Sostiene il  ricorrente che quelle voci di reddito non vanno calcolate ai  fini della determinazione della misura del concorso degli utenti  al costo del servizio, citando, a sostegno di tale tesi, precise  disposizioni normative mentre il comune replica a siffatta  argomentazione invocando la corretta applicazione dell'art. 63  L. r. Lombardia 1-1986, assumendo che, in ogni caso, residua  all'interessato una quota di reddito personale più che  sufficiente alla soddisfazione delle sue, peraltro oggettivamente  scarse, esigenze personali. Ai fini della risoluzione della  question
  
 
 
 
  
  