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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Corriere Braille

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Numero 1m del 2001

Titolo: Informatutto

Autore: a cura di Vincenzo Barbera


Articolo:
(Inserto al Corriere Braille n. 1-2001)
Le visite di controllo del dipendente in malattia
Premesso che la disciplina delle assenze per malattia è contrattualizzata (per i dipendenti delle Regioni e delle autonomie locali è tuttavia vigente l'articolo 21 del ccnl 1996), le modalità di accertamento sanitario sono regolate dal Dl 463-83 - convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638 - che prevede l'adozione di apposite convenzioni con le Aziende sanitarie locali. Alla base del diritto-dovere dell'ente di svolgere accertamenti sulla base dello stato di mobilità del proprio dipendente, accertati e documentati secondo le disposizioni contrattuali, c'è l'obbligo in capo al dipendente stesso di reperibilità nel domicilio comunicato all'amministrazione entro fasce d'orario prefissate. Connesso a questo obbligo, sussiste anche quello di comunicazione tempestiva della variazione del domicilio che evidentemente può, per cause conseguenti alla malattia, risultare anche di tipo temporaneo come, appunto, il ricovero in strutture sanitarie pubbliche e-o private. Indipendentemente dal luogo comunicato quale "domicilio" del dipendente in malattia la normativa consente tre tipologie di controllo: la visita accertativa, con la quale l'amministrazione è tenuta a verificare l'esistenza di una malattia che impedisce la prestazione di servizio, la visita di controllo, con la quale l'amministrazione può "controllare" la permanenza e lo stato della malattia nel decorso della malattia, le visite "preliminari" con le quali l'amministrazione può controllare se il paziente ottemperi all'obbligo di reperibilità. Queste ultime, previste dall'articolo 5, comma 10, legge 638-83 possono essere effettuate da personale non medico, mentre le prime, regolate per quanto riguarda i criteri essenziali delle norme contrattuali e disciplinati in sede regolamentare locale, sono di esclusiva competenza sanitaria in base alla convenzione esistente con le strutture di igiene pubblica della Asl. L'esercizio del potere-dovere accertativo all'interno dei principi e dei criteri stabiliti dalla normativa ricordata, è discrezionale da parte dell'amministrazione tramite il dirigente della struttura da cui dipende il lavoratore.

Ammesse a corsi abilitanti le docenti in gravidanza
Ai corsisti che si trovino in astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza o puerperio il coordinatore e i docenti del corso potranno assegnare un certo numero di ore destinato all'autoformazione ammettendoli agli esami anche con un numero di assenze superiore al limite previsto. Così dispone l'articolo 9, comma 1, dell'ordinanza ministeriale 153 del 15 giugno 1999.
Comunque l'insegnante in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'articolo 5 lettera a), della legge 1204-71 dovrà rivolgersi all'Ispettorato del lavoro per ottenere un'eventuale deroga all'obbligo di astensione, a condizione che l'accertamento medico rilevi un miglioramento delle complicanze causate dallo stato di gravidanza. E' solo con questo provvedimento che si potrà partecipare anche con la riduzione delle ore di frequenza ai corsi abilitanti.
(da "L'esperto risponde" de "Il Sole 24 ore" n. 83 del 23 ottobre 2000)

I criteri per le docenze del professionista
Le prestazioni rese in qualità di docente rientrano tra quelle di collaborazione coordinata e continuativa.
Tenendo conto di ciò si ribadisce nell'ordine:
1) i compensi devono essere assoggettati a Iva, in quanto percepiti da soggetto che esercita per professione abituale altre attività di lavoro autonomo (articolo 5, comma 2, del Dpr 633-72);
2) i redditi derivanti dalle docenze devono essere assoggettati alla contribuzione separata Inps prevista dall'articolo 2 della legge 335/95;
3) gli stessi concorrono a formare il reddito complessivo quali redditi di collaborazione coordinata e continuativa.

La disciplina del bollo per vetture e motoveicoli
La tassa automobilistica è dovuta periodicamente per effetto dell'iscrizione nei pubblici registri, indipendentemente dalla circolazione degli stessi. Si tiene conto tuttavia dei periodi di mancato possesso, per cui soprattutto dopo la circolare 122-e dell'11 maggio 1998, si può dire che, in qualche modo, l'oggetto della tassazione è il possesso del veicolo.
Fa eccezione a questo principio il caso dei ciclomotori, i quali sono soggetti a tassazione solo per il periodo di utilizzo sulle strade pubbliche. La normativa è estremamente vasta e complicata. I principali riferimenti sono il Testo unico approvato con Dpr 39-53 e la legge 53-83 ma va considerata la mole ingente dei decreti attuativi e delle ulteriori norme di modifica, da cui non si può prescindere per una conoscenza completa della materia.

Se l'auto rubata viene ritrovata distrutta
Per quanto riguarda questa materia ci sono margini di dubbio in quanto non esistono norme precise che se ne occupano espressamente: né a livello di legge,



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