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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Corriere dei Ciechi

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Numero 6 del 2018

Titolo: RUBRICHE- A lume di legge

Autore: a cura di Roberta Natale


Articolo:
Diritto di Voto-Diritto Fondamentale
Per festeggiare la festa della Repubblica, ricordiamo le attualissime parole di Piero Calamandrei, uno dei padri costituenti, pronunciate nel salone degli Affreschi della Società Umanitaria, il 26 gennaio 1955, durante l'inaugurazione di un ciclo di conferenze sulla Costituzione italiana: "in questa Costituzione c'è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie: son tutti sfociati qui negli articoli".
Uno degli articoli che si andrà ad analizzare e «che costituisce veramente il cittadino, è il diritto di voto e di partecipazione al potere pubblico» al punto da essere un parametro indefettibile per qualificare uno Stato "democratico". Il diritto di voto va inteso sia come diritto di candidarsi alle elezioni (elettorato passivo), sia come diritto di scegliere i propri rappresentanti presso le istituzioni politiche e amministrative del paese (elettorato attivo). Non a caso, la conquista del diritto di voto da parte di fasce sempre più ampie di popolazione o, per essere più precisi, la conquista del suffragio universale, cioè dell'estensione del diritto di voto a tutti i cittadini, è stata una delle principali conquiste raggiunte nel faticoso cammino per l'affermazione della democrazia nei secoli XIX e XX. Com'è noto, l'avvento della Rivoluzione francese ha determinato storicamente una rottura con il passato, tanto da influenzare l'evoluzione dei sistemi democratici europei. La fine dell'Ancien Régime aveva comportato nuove riflessioni sul tipo di sistema elettorale da adottare e sulle garanzie da apprestare all'esercizio della libertà del diritto di voto. Successivamente, agli inizi del XX secolo, gli Stati democratici consolidati hanno cercato di migliorare le condizioni pratiche di esercizio del diritto di voto dei propri elettori prevedendo espedienti agevolati dello stesso. Si pensi alla possibilità del voto per corrispondenza, al voto anticipato, al voto per i disabili, al voto per gli analfabeti. I legislatori erano mossi dalla volontà di assicurare la massima partecipazione degli aventi diritto alle tornate elettorali anche facendo concessioni, in alcuni casi eccezionali, in termini di tutela della segretezza del voto. Si pensi, a titolo d'esempio, alla pronuncia del Tribunale federale tedesco, n. 27 del 15/02/1967, in cui si affermò che, l'accompagnamento ai non vedenti in cabina, veniva dettato dal garantire a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto pur facendo venir meno l'esigenza di segretezza. In Italia, il suffragio universale si è affermato attraverso una serie di tappe successive, a cavallo tra 1800 e 1900, che ricalcano quelle di molti altri paesi europei.
Che cosa s'intende per diritto di voto e quali sono i principi fondamentali?
L'articolo 48 della Costituzione stabilisce che: "Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età". Il principio su cui si fonda è quello del suffragio universale, raggiunto solamente nel 1946, che consente a tutti i cittadini maggiorenni, senza alcun tipo di distinzione, di partecipare alle elezioni e prendere parte al voto. La nostra Carta costituzionale qualifica il voto come personale (ossia non delegabile), eguale, libero e segreto e all'ultimo comma, viene limitato in tre ipotesi: per effetto di sentenza penale irrevocabile, nei casi di indegnità morale indicati dalla legge e per "incapacità civile". Dal 1978 ogni restrizione a carico delle persone legate alla loro disabilità è venuta meno, ponendo l'Italia in una posizione di avanguardia rispetto ai numerosi paesi dell'Unione Europea, che escludevano per legge da ogni diritto politico le persone che presentavano forme di disabilità.
Il legislatore italiano è intervenuto con la normativa del 1991 rubricata "Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti" che prevedeva una sede alternativa, esente da barriere architettoniche, per le persone su sedia a ruote. Successivamente con la nota legge 104 del 1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", all'articolo 29 si menziona di trasporto pubblico organizzato dai Comuni per far raggiungere i seggi e stabilisce che le aziende sanitarie locali devono predisporre, nei 3 giorni precedenti la consultazione elettorale, un servizio nei vari Comuni, per il rilascio delle attestazioni della condizione di non deambulante. Tali certificati, rilasciati gratuitamente dai medici della Asl, devono essere esibiti al presidente del seggio prescelto. La legge, inoltre, introduce la figura dell'accompagnatore, dando vita al cosiddetto voto assistito: con il linguaggio di 26 anni fa si dice che "un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto" e che "nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato". È del 2003 la legge n. 17 che porta una novità nell'esercizio del diritto di voto dei ciechi, degli amputati delle mani, degli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità: fino a quel momento il familiare, o altro elettore scelto come accompagnatore per l'esercizio in concreto del diritto di voto, doveva necessariamente essere iscritto nella lista elettorale dello stesso comune dell'assistito: ora cade questo vincolo e l'unico requisito richiesto per l'accompagnatore fiduciario dell'elettore disabile è l'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica. Sul punto, interessante la pronuncia del 13 aprile 1999, n. 421 del Consiglio di Stato che dichiarava illegittimo il provvedimento del presidente del seggio che riteneva incompatibile, in quanto candidato, l'accompagnatore scelto dall'elettore. Il Consiglio statuiva che il presidente del seggio deve strettamente attenersi alle prescrizioni dell'art. 41 del DPR 16 maggio 1960, n. 570, e rispettare le formalità ivi previste: la norma, infatti, non gli consente di incidere sulla scelta dell'accompagnatore, liberamente espressa dall'elettore invalido. Altre leggi a supporto del diritto al voto delle persone disabili e/o non autosufficienti sono la n. 6 del 2004 sull'amministrazione di sostegno e la legge n. 22/2006 sul voto domiciliare per gli elettori in condizioni di gravissima infermità e di dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali (modifiche successive sono state introdotte con la legge n. 46/2009).
Per quanto riguarda l'esercizio di tale diritto da parte delle persone cieche, l'ordinamento italiano stabilisce che la condizione che dà titolo al voto assistito deve essere comprovata da apposita documentazione: esibizione della tessera elettorale sulla quale risulti annotata la sigla "AVD", formata dalle lettere inziali, in ordine inverso, delle parole "diritto voto assistito" apposto in base alla certificazione medica idonea; oppure esibizione del libretto nominativo rilasciato dall'INPS (in precedenza, dal Ministero dell'Interno) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, con l'indicazione di uno dei seguenti codici: 05; 06; 07; 10; 11; 15; 18; 19; oppure esibizione certificazione medica che attesti l'impossibilità al voto rilasciata da un funzionario medico designato dai competenti organi delle unità sanitarie locali. Detto certificato deve attestare in maniera chiara ed univoca che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore (art. 56 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 41 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570). Il termine di tali adempimenti amministrativi può essere soggetto a variazioni stabilite dal Comune di residenza nel quale l'elettore è iscritto (art. 55 secondo comma, D.P.R. n. 361/1957).
Peraltro, la partecipazione alla vita politica e pubblica dei soggetti disabili ha trovato una sua esplicitazione nell'art. 29 della Convezione ONU sui diritti delle persone con disabilità. L'Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali (FRA) e la Commissione Europea, tramite la Rete Accademica di Esperti Europei in materia di Disabilità (ANED), hanno raccolto i dati provenienti da tutti i 28 Stati Membri dell'UE sulla modalità con cui il diritto alla partecipazione politica delle persone con disabilità prescritto è rispettato, tutelato, promosso e realizzato nell'UE. I pareri formulati sulla base di questi dati si concentrano sulle elezioni e sui diritti di voto e di eleggibilità, così come garantiti anche dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE e dai trattati dell'UE.
Ad oggi emergono cinque esigenze:
• rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi alla partecipazione politica;
• rendere più accessibili le procedure di voto, le strutture e i materiali elettorali;
• ampliare le opportunità di partecipazione alla vita politica e pubblica;
• sensibilizzare l'opinione pubblica;
• raccogliere i dati per valutare la partecipazione politica delle persone disabili.
Per ciascuno di tali aspetti, la FRA e l'ANED hanno formulato pareri in cui sono suggerite misure concrete attuabili dalle istituzioni dell'UE e dagli Stati Membri in linea con la strategia europea sulla disabilità 2010-2020 destinata a rinforzare la posizione delle persone disabili, in modo che possano esercitare pienamente i loro diritti fondamentali e partecipare alla società su una base di uguaglianza con gli altri.



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