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Corriere Braille

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Numero 4 del 2021

Titolo: Agenzia Iura

Autore: a cura di Roberta Natale


Articolo:
Isee - Calcolo - Indennità di accompagnamento disabili
Molti utenti chiedono delucidazioni all'Agenzia Iura circa l'Isee - Indicatore della Situazione Economica Equivalente - e il cumulo con l'indennità di accompagnamento e-o con altre prestazioni assistenziali.
Vale a tal proposito rammentare come il noto Isee sia uno strumento che permette di misurare la condizione economica delle famiglie. Esso considera il reddito, il patrimonio (mobiliare e immobiliare) e le caratteristiche di un nucleo familiare (la numerosità e la tipologia dei suoi componenti). Tali informazioni devono essere presentate agli enti di competenza da parte dei soggetti che richiedano prestazioni, servizi sociali, o assistenziali erogati in condizioni agevolate, o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Attraverso l'Isee è, infatti, possibile stabilire se il soggetto richiedente abbia diritto di accedere a specifiche prestazioni agevolate, e se, ed eventualmente in quale misura, debba compartecipare ai costi di erogazione delle prestazioni in questione.
Il Consiglio di Stato, già nel 2016 con ben tre sentenze, aveva affermato che non potevano essere considerate reddito ai fini del calcolo Isee le indennità di accompagnamento per i soggetti disabili e in generale, tutte le indennità legate alle invalidità (come ad esempio i trattamenti assistenziali, previdenziali, pensioni, assegni di cura, assegni sociali, indennità concesse per minorazioni civili, invalidità sul lavoro ecc.).
Recentemente, i giudici sono nuovamente intervenuti sull'argomento, con una sentenza resa pubblica il 10 dicembre u. s., imponendo al Comune di Parma di annullare un regolamento approvato dal Comune stesso relativo alle modalità di sostegno economico ai «progetti di vita» in favore delle persone con disabilità. In tale provvedimento era stato fatto includere nel calcolo del reddito ai fini dell'Isee anche le indennità di accompagnamento e le pensioni di invalidità.
In particolare, richiamando l'indirizzo prevalentemente formatosi in materia, uno dei passi più significativi della sentenza sottolinea che: «sia la pensione di invalidità che l'indennità di accompagnamento esulano dalla nozione di «reddito» ai fini del calcolo Isee, in quanto non costituiscono incrementi di ricchezza, ma importi riconosciuti a titolo meramente compensativo o risarcitorio a favore delle situazioni di disabilità». Secondo quanto chiarito, «l'indennità di accompagnamento non può essere valutata come un reddito, in quanto essa unitamente alle altre forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all'accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un'oggettiva ed ontologica situazione d'inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale».
Così concepite, l'indennità di accompagnamento e-o la pensione di invalidità esulano dalla nozione di «reddito» ai fini del calcolo Isee, in quanto non costituiscono incrementi di ricchezza, ma importi riconosciuti a titolo meramente compensativo o risarcitorio a favore di tali situazioni di disabilità. Ne consegue che il provvedimento impugnato, in violazione della disciplina statale dettata con Dpcm n. 159-2013 del 5-12-2013 concernente le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Isee, deve considerarsi pienamente illegittimo.
In conclusione, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari in favore dei disabili sono esclusi dal computo dell'Indicatore della Situazione Reddituale e non possono essere considerati reddito.



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