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Corriere dei Ciechi

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Numero 3 del 2021

Titolo: RUBRICHE- Agenzia IURA

Autore: a cura di Roberta Natale


Articolo:
Imposta di successione - Disabili - Chiarimenti
Sono pervenute all'Agenzia IURA richieste di chiarimenti circa il riconoscimento delle agevolazioni fiscali in materia di successione per le persone disabili.
È utile ricordare come il moderno prelievo sulle successioni nacque nel 1704 in Francia come una costola dell'imposta di registro. Il semplice compenso per il servizio di autenticazione e datazione dei testamenti fu trasformato in una imposta sulle quote ereditarie articolata per grado di parentela, "avuto riguardo alle considerazioni morali che fanno giudicare maggiore il vantaggio che si acquista, se minore e meno legittima era l'aspettativa di lucro, e più lontana o inesistente affatto la relazione di famiglia e di parentela", come sintetizzato in uno stampato parlamentare italiano del 1863.
Nel 1942 fu introdotto per la prima volta un sistema impositivo autonomo che si articolava su due tributi, uno sulle quote di eredità (imposta sui trasferimenti) e, l'altro, sull'intero asse globale ereditario (imposta patrimoniale).
La disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni nasce con il DPR n. 637 del 1972, che unifica i due tributi, ed attualmente è regolata dal Decreto Legislativo del 31 ottobre 1990, n. 346.
Com'è noto, le persone che ricevono in eredità o in donazione beni immobili e diritti reali immobiliari hanno l'obbligo di versare l'imposta di successione e donazione.
Sennonché, la normativa tributaria riconosce un trattamento agevolato quando a beneficiare del trasferimento sia una persona disabile riconosciuta tale ai sensi della legge n. 104 del 1992.
Invero, l'imposta di successione si calcola applicando al valore netto della quota ereditaria le diverse aliquote stabilite dalla legge (4%, 6% e 8%), differenziate in funzione del grado di parentela esistente tra il beneficiario e la persona deceduta, e tenendo presente l'eventuale franchigia prevista. Se il beneficiario è un soggetto disabile riconosciuto con handicap grave, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota (o del legato) che supera l'ammontare di 1.500.000,00 Euro (art. 2, comma 49-bis, Decreto Legge n. 262/2006).
Si considerano tali non solo coloro che abbiano ottenuto il relativo riconoscimento da parte della Commissione prevista dall'art. 4 della legge summenzionata, ma anche coloro che siano in possesso del riconoscimento dell'invalidità operato, per differenti cause, da Commissioni mediche pubbliche diverse da quella prevista dal richiamato articolo.
È, tuttavia, necessario che la certificazione rilasciata dalle predette Commissioni mediche pubbliche evidenzi in modo esplicito la sussistenza del requisito di "handicap grave" ai sensi del comma 3, dell'art. 3 della legge n. 104/1992. La condizione della gravità deve inoltre essere ancora sussistente al momento in cui si chiede di fruire dell'agevolazione (come meglio specificato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 18/E del 29 maggio 2013).
Per assolvere all'obbligo di pagamento dell'imposta di successione è necessario presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate uno specifico modello e la presentazione della dichiarazione di successione deve avvenire entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, corrispondente, di regola, alla data di morte del contribuente.
Per ogni ulteriore necessità, è possibile scrivere al modulo di contatto presente sul sito dedicato all'Agenzia IURA al seguente link di riferimento:
https://agenziaiura.it/contatti/



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