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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS - APS

 

Voce Nostra

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Numero 5 del 2022

Titolo: Convenzione tra Intesa Sanpaolo Spa e Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-Aps

Autore: Redazionale


Articolo:
Intesa Sanpaolo, (di seguito denominata «Banca») - propone all'Uici, nella persona di Mario Barbuto, in qualità di Presidente Nazionale, il seguente accordo commerciale (di seguito, «Convenzione»).
1. Nell'ambito della Convenzione i seguenti termini avranno il significato a fianco indicato:
a. «Convenzionato»: Uici.
b. «Beneficiari»: iscritti e dipendenti del Convenzionato Uici.
c. «Condizioni»: le condizioni economiche dei prodotti indicati nell'allegato 1.
2. La Banca è disponibile ad applicare ai Beneficiari le Condizioni per tutta la durata della Convenzione come stabilita al punto 4. La validità delle Condizioni per la durata della Convenzione sarà espressamente pattuita con i Beneficiari nei contratti che verranno dai medesimi stipulati con la Banca a sensi della presente Convenzione.
3. La Convenzione entra in vigore 15 giorni dopo la data di stipulazione, cioè la data in cui Intesa Sanpaolo riceve la lettera di accettazione da parte del Convenzionato.
4. La Convenzione e la misura delle Condizioni pattuite con la sottoscrizione della Convenzione hanno durata fino al 30 settembre 2023. Decorsa tale data, ai Beneficiari saranno applicate le condizioni standard valide per la generalità della clientela come pubblicizzate nei fogli informativi, salvo eventuale proroga della Convenzione ad insindacabile giudizio della Banca. A puro titolo informativo la Banca informerà i Beneficiari della scadenza della Convenzione.
5. Le Condizioni sono applicabili anche ai contratti di conto corrente stipulati tra la Banca e i Beneficiari prima dell'entrata in vigore della Convenzione, purché i Beneficiari ne facciano richiesta scritta alla filiale della Banca presso cui il contratto o i contratti di conto corrente sono in corso.
6. Per poter usufruire della Convenzione, occorre presentare alla Banca un documento rilasciato dal Convenzionato attestante la condizione di Beneficiario. I Beneficiari possono aprire più rapporti di conto corrente, sui quali verranno applicate le Condizioni. I Beneficiari perdono il diritto all'applicazione delle Condizioni qualora non sussista o venga meno, per qualsiasi motivo, la condizione di cui all'articolo 1, punto (b). La Banca si riserva il diritto di verificare, nel corso del rapporto, il permanere in capo ai Beneficiari dei requisiti per l'applicazione delle Condizioni.
7. Nel corso della durata della presente Convenzione:
- le Condizioni della Convenzione, così come indicate nel punto 1) lett. c), possono essere modificate unilateralmente dalla Banca in qualsiasi momento; tali eventuali modifiche sono comunicate al Convenzionato per iscritto e con preavviso di almeno 60 giorni;
- per i contratti in essere con i Beneficiari la modifica delle Condizioni è comunicata dalla Banca ai Beneficiari medesimi al ricorrere dei presupposti e con le modalità stabiliti dalla normativa applicabile.
8. Il Convenzionato si impegna a dare la massima diffusione della Convenzione nei confronti dei Beneficiari.
A tal fine, il Convenzionato può concedere alla Banca l'utilizzo di determinati spazi per la diffusione di materiale informativo predisposto dalla Banca stessa e relativo ai prodotti oggetto di Convenzione. Ogni attività circa il contenuto e le caratteristiche dei prodotti in oggetto, così come ogni altra attività comunque riservata dalla vigente normativa agli operatori bancari e finanziari è e resta di esclusiva competenza e responsabilità della Banca. Detto materiale informativo è di esclusiva proprietà della Banca e può essere utilizzato dal Convenzionato solo con modalità concordate con la Banca stessa; è inoltre inibito il suo utilizzo da parte di soggetti terzi se non a fronte di esplicita autorizzazione scritta della Banca.
Il presente accordo non prevede comunicazione tra le parti di dati personali. Il Convenzionato provvederà all'esecuzione delle attività previste dall'accordo in qualità di «Titolare» del trattamento (ai sensi del Regolamento Ue 2016 n. 679) nei confronti dei Beneficiari, assolvendone i relativi obblighi. Resta inteso che il Convenzionato non svolge, né svolgerà, alcuna attività di promozione e-o collocamento dei Prodotti e dei Servizi della Banca presso i Beneficiari. Pertanto, l'attività del Convenzionato non può in alcun modo essere interpretata come agenzia in attività finanziaria e-o mediazione creditizia ai sensi degli artt. 128 - quater e 128 - sexies del d.lgs. n. 385 del 1o settembre 1993.
L'attività di collaborazione tra la Banca e il Convenzionato qui prevista non prevede la corresponsione di alcuna remunerazione tra la Banca e il Convenzionato.
9. La presente Convenzione annulla e sostituisce il precedente accordo (qualora presente).
10. Ai fini dell'espletamento delle attività pattuite, la Banca autorizza il Convenzionato ad utilizzare i propri marchi «Intesa Sanpaolo» e «Xme» (di seguito, «Marchi della Banca») al solo ed esclusivo fine di comunicare l'esistenza della Convenzione e le eventuali modifiche della stessa ai Beneficiari in conformità a quanto disposto all'art. 8. Parimenti, il Convenzionato autorizza la Banca ad utilizzare il proprio marchio «Luci» (di seguito, «Marchio Luci») per dare evidenza della Convenzione sui propri siti internet. Salvo quanto precede, i Marchi della Banca e il Marchio Luci (collettivamente «Marchi») ed i relativi diritti di proprietà industriale, sono e restano nella titolarità piena ed esclusiva di ciascuna Parte e ciascuna Parte si impegna a non fare alcun ulteriore uso dei Marchi dell'altra Parte. L'autorizzazione all'utilizzo di detti Marchi di cui sopra non può in alcun modo essere intesa come licenza di marchio e-o far sorgere diritti in capo all'altra Parte sui Marchi stessi.
Fermo restando quanto previsto ai sensi della Convenzione e la generalità di quanto precede, in ogni caso i Marchi di ciascuna Parte dovranno essere usati in modo separato e distinto dai Marchi dell'altra Parte o da marchi di terzi, al fine di evitare che ciò possa ingenerare confusione o commistione di marchi e-o sottintendere collegamenti tra le Parti diversi da quelli posti in essere con il presente documento.
Con la cessazione della Convenzione, comunque determinatasi, sarà fatto divieto a ciascuna Parte di qualsiasi utilizzo dei Marchi dell'altra Parte. Le previsioni del presente articolo sopravvivranno alla cessazione della Convenzione per qualsiasi causa intervenuta.
11. Non è consentito al Convenzionato di apportare alcuna modifica, aggiunta, soppressione o alterazione a qualsiasi materiale messo a disposizione dalla Banca. Ciascuna Parte si obbliga, inoltre, a non veicolare notizie o informazioni che possano pregiudicare l'immagine e il patrimonio dell'altra Parte.
Tutte le iniziative per comunicare quanto previsto nella Convenzione dovranno essere attuate da ciascuna Parte nel rispetto della normativa di riferimento (quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il d. lgs. 206 del 2005 (recante il «Codice del consumo», ecc.) e successive modificazioni, il Cpa («Codice di Autodisciplina Pubblicitaria»), il Testo Unico Bancario («Tub»)); a tal riguardo, le Parti si impegnano sin d'ora, nell'ambito della Convenzione, a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti in relazione a qualsivoglia pretesa e-o domanda e-o azione (sia essa di carattere risarcitorio e-o a titolo di indennizzo), che sia stata avanzata nei confronti di ciascuna delle Parti per fatto o atto imputabile all'altra Parte in relazione alle attività compiute in esecuzione della Convenzione.



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