CIRCOLARE N. 2

OGGETTO: pensionistica – verifica in materia di invalidità civile – art.37 del collegato alla finanziaria 99 (legge 23 dicembre 1998 n.448)


Ufficio: IV(VB/gb)

prot. 666/24/150

Roma, 15 gennaio 1999

 

Ai Presidenti dei Consigli Regionali dell’U.I.C.

Ai Presidenti delle Sezioni Provinciali dell’U.I.C.

Ai Consiglieri Nazionali dell’U.I.C.

LORO SEDI

 

 

Si riportano, qui di seguito, i primi due commi dell’art.37 del collegato alla finanziaria 99 (legge 23 dicembre 1998 n.448, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. serie generale n.302 del 29/12/98) riguardante verifiche in materia di invalidità civile:

"l. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti Sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima.

Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca dei beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefìci economici.

2. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le medesime modalità di cui al comma l."

L’ultima parte del suddetto articolo si riferisce ai procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica in ordine ai quali si fa riserva di ulteriori informazioni.

Si colga ancora una volta l’occasione per avvertire i nostri soci della necessità di presentarsi alle visite mediche di verifica muniti di valida documentazione, rilasciata dalla sanità pubblica, anche quando trattasi di persona cieca assoluta sin dalla nascita.

Cordiali saluti.

 

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Prof. Tommaso Daniele

 

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