CIRCOLARE N. 12
OGGETTO: Centralinista telefonico - sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia - l'indennita' di mansione e' pensionabile
Ufficio IV (VB/gb)
Roma, 9 febbraio 1999
Prot. 2060/24/204
Ai Consigli Regionali dell'UIC
Alle Sezioni Provinciali dell'UIC
Ai Componenti il Consiglio Nazionale dell'UIC
LORO SEDI
Si informa, con vivo compiacimento, che un nostro centralinista telefonico ha ottenuto, dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, il riconoscimento dell'indennita' di mansione come elemento retributivo pensionabile.
L'indennita', infatti, e' compresa fra gli emolumenti soggetti alle ritenute previdenziali e assistenziali e conseguentemente l'indennita' stessa va computata ai fini pensionistici.
A scopo informativo, si allega ampio stralcio della sentenza.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Prof. Tommaso Daniele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
.....
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n.5204/PC del registro di segreteria,.....Uditi, nella pubblica udienza del giorno 12 marzo 1998, il relatore...e l'avvocato...;
Visti gli atti e i documenti tutti di causa;
FATTO
Il ricorrente lamenta che, avendo percepito l'indennita' di mansione a questi corrisposta in quanto centralinista non vedente, ai sensi dell'art.9 della legge 113/85, l'importo relativo non sia stato incluso nella base pensionabile.
L'interessato risultava iscritto, fin dal 1960, all'albo professionale nazionale dei minorati della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico, in quanto affetto da cecita' bilaterale assoluta e, al momento del collocamento a ricorso era in godimento dell'indennita' di mansione poc'anzi citata.-
Nel ricorso si afferma che l'indennita' in parola e' stata dichiarata dal Ministero del Tesoro, con Circ. n.155873 del 27.6.1974, soggetta alle ritenute previdenziali ed assistenziali.
L'inclusione dell'indennita' in questione nella base pensionabile discenderebbe dal carattere di fissita' e continuativita' dello stesso, rientrando cosi' nella previsione dell'art.30, III comma dei dl.28.2.1983 n.55, conv. nella legge 26.4.83 n.13l.
L'INPDAP, in memoria difensiva afferma, che l'indennita' di mansione non avendo il requisito sopra menzionato, della fissita' e continuativita', come richiesto dall'art.13 L.1077/59 non e' valutabile ai fini della pensione.
DIRITTO
La questione centrale da risolvere, ai fini dell'esito del presente giudizio, attiene alla natura dell'indennita' di mansione corrisposta ai centralinisti ciechi non vedenti, secondo la previsione dell'art.9, primo comma, della legge 113 del 1985 e della sua ricomprensione o meno nella base pensionabile.
L'amministrazione resistente ritiene elementi qualificanti di questa l'indeterminatezza ed il concreto conformarsi in relazione al lavoro effettivamente svolto, dati che si contrappongono ai requisiti di fissita' e di continuativita' ritenuti presupposto necessario per l'inclusione nella base pensionabile.
Nell'evidenziare il proprio opposto avviso il ricorrente sottolinea come i prefati caratteri della fissita' e continuativita' emergano dalle stesse argomentazioni difensive, laddove viene sottolineato che l'indennita' di mansione "de qua" non viene corrisposta durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, "ad eccezione delle assenze per congedo
ordinario e congedo speciale per infortunio sul servizio".
Alla luce di quanto si dira', il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
E' necessario, a supporto motivazionale, definire quali siano le competenze accessorie che, ad avviso della Sezione, debbono essere ricomprese nella "base pensionabile".
I principi evincibili, dall'art.30 del DL 28.2.1983, n. 55, cosi' come modificato dalla legge di conversione n.131 del 26 aprile 1983, consentono di accedere ad una nozione molto ampia di tale termine, ricomprendendosi, percio', ogni emolumento che sia posto come corrispettivo - anche non con la qualifica di retribuzione stipendiale - della prestazione di lavoro, e la cui attribuzione sia ancorata a parametri individuativi fissi e su di un presupposto stabile e costante.
Fuoriescono, quindi, dagli ambiti ora delineati, le corresponsioni effettuate a titolo contingente e transeunte, quali i rimborsi spese o le indennita' ricollegabili a particolari, concrete modalita' di prestazione dell'attivita' lavorativa, a titolo di soddisfazione del maggiore sacrificio che questa richiede, in specifici casi, rispetto allo "standard" normale dedotto quale oggetto nel contratto di lavoro.
Consegue da quanto detto la piena legittimita' della pretesa del ricorrente affinche' l'indennita' di mansione per centralinisti ciechi sia ricompresa nella base pensionabile.
Questa, infatti, presenta i caratteri della fissita' e continuativita', essendo ricollegata in maniera costante alle normale prestazione dell'attivita' lavorativa, anche nelle sue legittime pause, quali il congedo ordinario e il congedo speciale per infortunio sul servizio, non
venendo erogato solo in casi di interruzione di detta attivita' lavorativa riconducibili ad ipotesi che. facoltizzano il congedo straordinario.
Conferma di quanto detto viene dal Ministero del Tesoro che - cosi' come ha sottolineato e documentato l'interessato - ha ricompreso, stante le direttive date agli uffici dipendenti con Circ. n.155873 del 27.6.74, in fatto menzionata, - l'indennita' in questione fra gli emolumenti soggetti alle ritenute previdenziali ed assistenziali.
Il ricorso e' quindi da accogliere, con la declaratoria, inoltre, della spettanza al ricorrente delle somme arretrate.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio.
Cosi' deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12 marzo e del 9 giugno 1998.