CIRCOLARE N. 18

OGGETTO: Contribuzione INPS e INPDAP


Ufficio III (OP/fs)

Roma, 16 febbraio 1999

Prot. 2474/24/204

 

Ai Consigli Regionali dell'UIC

Alle Sezioni Provinciali dell'UIC

Ai Componenti il Consiglio Nazionale dell'UIC

LORO SEDI

 

Con circolare n. 23 del 9 febbraio 1999 l'INPS ha comunicato le nuove aliquote contributive da applicare decorrenza 1ø gennaio 1999.

Le variazioni apportate riguardano, rispettivamente, l'abolizione del contributo Gescal pari allo 0,35 per cento, l'abolizione del contributo asili nido pari allo 0,10 per cento, l'abolizione del contributo Enaoli pari allo 0,16 per cento, l'abolizione del contributo T.B.C. per la generalita' dei casi pari allo 0,21 per cento e l'aumento del contributo IVS (di cui all'articolo 3, comma 23 Legge n. 335 dell'8/8/1995) pari allo 0,50 per cento.

Poiche' sono state segnalate perplessita' in ordine alla decorrenza della soppressione, si precisa che la decorrenza dal 1ø gennaio 2000 e' efficace esclusivamente nei confronti delle categorie per le quali il contributo CUAF e' fissato in misura inferiore a quello previsto per le aziende industriali pari al 2,48 per cento.

Il differimento non opera, invece, nei confronti delle categorie alle quali si applica il CUAF nella misura del 2,48 per cento, ovvero nel caso di esenzione del versamento del contributo CUAF.

Riassumendo, con decorrenza primo gennaio 1999 l'aliquota da applicare per i versamenti dei contributi in favore dell'INPS ammonta al 34,67 per cento, di cui 25,78 per cento a carico dell'ente, e 8,89 per cento a carico del personale.

Relativamente al personale assunto dopo il 15 gennaio 1996, obbligatoriamente iscritto all'INPDAP, si deve invece applicare ai versamenti fatti a tale Istituto sempre il 32,70 per cento (23,80 per cento a carico ente e 8,90 per cento a carico personale), mentre la restante contribuzione da versare all'INPS e' pari al 5,40 per cento interamente a carico ente, in seguito alle citate variazioni.

Si segnala, peraltro, che e' temporaneamente compresa nell'aliquota del 5,40 per cento la quota residua di contribuzione T.B.C. in attesa di ulteriori precisazioni da parte dell'INPS sulla sua abolizione.

Le aziende che, pur avendo titolo all'abbattimento degli oneri contributivi fin dal primo gennaio 1999, non abbiano applicato il beneficio, potranno effettuare la regolarizzazione per detto mese entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare INPS (9 febbraio 1999).

Da ultimo si invitano, come sempre, le sedi in indirizzo ad informarsi anche presso gli istituti medesimi, per applicare tempestivamente tutte le variazioni legislative apportate, per evitare cosi' eventuali sanzioni.

Cordiali saluti.

 

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Prof. Tommaso Daniele

 

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