CIRCOLARE N. 19
OGGETTO: Massofisioterapisti - applicazione legge n. 120/91art. 2 - chiarimenti INPDAP
Ufficio IV (VB/gb)
Roma, 16 febbraio 1999
Prot. 2475-24-204
Ai Consigli Regionali dell'UIC
Alle Sezioni Provinciali dell'UIC
Ai Componenti il Consiglio Nazionale dell'UIC
LORO SEDI
Pervengono da piu' parti a questa Presidenza Nazionale richieste di intervento presso l'INPDAP ai fini dell'applicazione del beneficio di quattro mesi per ogni anno di servizio effettivamente svolto di cui all'art.2 della legge 120/91. Allo scopo di superare le eccezioni sollevate dalle Asl e dagli uffici periferici dell'INPDAP stesso, si ritiene utile riportare , qui di seguito, il contenuto della lettera dell'Istituto Nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali, Ufficio I normativa AA.GG., 21/8/98 prot.n.3212 diretta a questa Unione e per conoscenza all'Usl n.9 di Grosseto, relativo ad un'iscritta, massofisioterapista, cui era stata negata la decorrenza dalla data di iscrizione all'albo professionale nazionale
"In riferimento al quesito formulato con nota a margine indicata, si precisa che i benefici previsti dall'art.9, comma 2 della Legge n. 113/85 ed estesi a tutti i lavoratori non vedenti con la Legge n.120/91, vanno computati nella misura di quattro mesi per ogni anno di servizio prestato (anche se anteriore al 26/04/91) nelle condizioni previste dal primo comma dell'art.6 della Legge n..482/68 (cecita' assoluta o residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambe gli occhi con eventuale correzione); per i periodi inferiori all'anno, il beneficio in questione deve essere calcolato in proporzione.
Si ricorda inoltre che detta maggiorazione non e' limitata ad un periodo massimo pari a 5 anni, in quanto, ai lavoratori privi di vista vengono riconosciuti abbuoni di servizio in virtu' di uno "status" e non a seguito di svolgimento di "particolari attivita' professionali" (art.59, comma 1 lett. a) Legge n.449/97).
Per quanto riguarda i requisiti richiesti dalla normativa ai fini dell'applicazione della suddetta Legge n. 120/9 1, questi sono:
Nel caso specifico riguardante la Signora..., si precisa che, qualora ricorrano le condizioni predette, in alternativa al verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle commissioni mediche competenti per l'accertamento dell'invalidita' civile, la stessa, come chiaramente indicato nella Circolare n. 12/I.P. del Ministero del Tesoro datata 27/05/92, puo' presentare copia, debitamente autenticata, del Diploma di Massofisioterapista unitamente al certificato di iscrizione al relativo albo professionale dei Massofisioterapisti non vedenti.
Pertanto detta documentazione sara' sufficiente, in luogo del citato verbale sanitario, ad attestare la condizione di privo di vista con la conseguente possibilita' di attribuzione dei benefici pensionistici in questione."
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Prof. Tommaso Daniele