CIRCOLARE N. 19

OGGETTO: Massofisioterapisti - applicazione legge n. 120/91art. 2 - chiarimenti INPDAP


Ufficio IV (VB/gb)

Roma, 16 febbraio 1999

Prot. 2475-24-204

 

Ai Consigli Regionali dell'UIC

Alle Sezioni Provinciali dell'UIC

Ai Componenti il Consiglio Nazionale dell'UIC

LORO SEDI

 

 

Pervengono da piu' parti a questa Presidenza Nazionale richieste di intervento presso l'INPDAP ai fini dell'applicazione del beneficio di quattro mesi per ogni anno di servizio effettivamente svolto di cui all'art.2 della legge 120/91. Allo scopo di superare le eccezioni sollevate dalle Asl e dagli uffici periferici dell'INPDAP stesso, si ritiene utile riportare , qui di seguito, il contenuto della lettera dell'Istituto Nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali, Ufficio I normativa AA.GG., 21/8/98 prot.n.3212 diretta a questa Unione e per conoscenza all'Usl n.9 di Grosseto, relativo ad un'iscritta, massofisioterapista, cui era stata negata la decorrenza dalla data di iscrizione all'albo professionale nazionale

"In riferimento al quesito formulato con nota a margine indicata, si precisa che i benefici previsti dall'art.9, comma 2 della Legge n. 113/85 ed estesi a tutti i lavoratori non vedenti con la Legge n.120/91, vanno computati nella misura di quattro mesi per ogni anno di servizio prestato (anche se anteriore al 26/04/91) nelle condizioni previste dal primo comma dell'art.6 della Legge n..482/68 (cecita' assoluta o residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambe gli occhi con eventuale correzione); per i periodi inferiori all'anno, il beneficio in questione deve essere calcolato in proporzione.

Si ricorda inoltre che detta maggiorazione non e' limitata ad un periodo massimo pari a 5 anni, in quanto, ai lavoratori privi di vista vengono riconosciuti abbuoni di servizio in virtu' di uno "status" e non a seguito di svolgimento di "particolari attivita' professionali" (art.59, comma 1 lett. a) Legge n.449/97).

Per quanto riguarda i requisiti richiesti dalla normativa ai fini dell'applicazione della suddetta Legge n. 120/9 1, questi sono:

  1. cessazione dal servizio successiva al 26/04/1991 (data di entrata in vigore della Legge n.120/91);
  2. espressa richiesta degli interessati;
  3. idonea documentazione comprovante la condizione di cui al primo comma dell'art.6 della Legge n. 482/68 (cecita' assoluta o residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione);
  4. idonea documentazione comprovante il periodo in cui gli interessati si siano trovati nella predetta condizione;
  5. dichiarazione dell'Ente datore di lavoro da cui risulti che il bando di concorso non disponeva in modo esplicito e motivato, che la condizione di privo di vista comportasse inidoneita' fisica specifica alle mansioni svolte;
  6. attestazione dell'iscrizione all'albo professionale dei privi di vista, rilasciato dal Ministero del Lavoro.

Nel caso specifico riguardante la Signora..., si precisa che, qualora ricorrano le condizioni predette, in alternativa al verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle commissioni mediche competenti per l'accertamento dell'invalidita' civile, la stessa, come chiaramente indicato nella Circolare n. 12/I.P. del Ministero del Tesoro datata 27/05/92, puo' presentare copia, debitamente autenticata, del Diploma di Massofisioterapista unitamente al certificato di iscrizione al relativo albo professionale dei Massofisioterapisti non vedenti.

Pertanto detta documentazione sara' sufficiente, in luogo del citato verbale sanitario, ad attestare la condizione di privo di vista con la conseguente possibilita' di attribuzione dei benefici pensionistici in questione."

 

Cordiali saluti

 

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Prof. Tommaso Daniele

 

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