CIRCOLARE N. 20
OGGETTO: Terapisti della riabilitazione - adempimenti fiscali
Ufficio IV (VB/gb)
Roma, 17 febbraio 1999
Prot. 2638-24-201-2
Ai Consigli Regionali dell'UIC
Alle Sezioni Provinciali dell'UIC
Ai Componenti il Consiglio Nazionale dell'UIC
LORO SEDI
Si ritiene utile rendere noto ai terapisti della riabilitazione un quesito e il relativo parere di Domenico Arena, tratto da "L'esperto risponde" n.12, pubblicato nell'apposito inserto de "Il sole 24 ore" di lunedi' 8 febbraio 1999, che si riporta qui di seguito.
"GLI ADEMPIMENTI FISCALI DEL FISIOTERAPISTA
Un fisioterapista (codice attivita' 85.14.C.) produce reddito di lavoro autonomo o reddito di impresa come artigiano?
Il fisioterapista, senza alcun dubbio, rientra tra i soggetti che svolgono attivita' di lavoro autonomo. Chi esercita questa attivita' deve dichiarare i redditi ai fini dell'Irpef nella sezione I del quadro RE del modello Unico.
Per quanto concerne l'Iva occorre tenere conto che l'articolo 10, punto 18 del Dpr 633/72 prevede l'esenzione per le prestazioni sanitarie rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie, individuate con decreto del ministro della Sanita' di concerto con il ministro delle Finanze. Tra le professioni sanitarie individuate con il decreto ministeriale del 21 gennaio 1994 rientra anche quella del terapista della riabilitazione, a condizione che la prestazione sia erogata su prescrizione medica.
Pertanto, se le prestazioni del fisioterapista sono rese da terapisti della riabilitazione su prescrizione medica le fatture devono essere emesse dalla societa' in esenzione d'imposta.
Infine, relativamente agli obblighi previdenziali, il fisioterapista, in quanto non munito di una propria cassa previdenziale, e' soggetto al contributo del 10-12 per cento previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335."
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Prof. Tommaso Daniele