CIRCOLARE N. 26

OGGETTO: Modalita' di iscrizione dei soci - documentazione amministrativa.


Ufficio II (OP/al)

Roma, 25 febbraio 1999

Prot. 3088-24-204

 

Ai Consigli Regionali dell'UIC

Alle Sezioni Provinciali dell'UIC

Ai Componenti il Consiglio Nazionale dell'UIC

LORO SEDI

 

 

Sulla base dei principi stabiliti negli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' stata recentemente emanata una copiosa normativa attuativa comprendente, in primo luogo, il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 e, successivamente, tre circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno (Circolare 5 febbraio 1999, n. 1.1.26/10888/9.84; Circolare 8 febbraio 1999, n. 2285 e Circolare Miacel 2 febbraio 1999, n. 2).

Tale complesso di norme, fra l'altro, indica con precisione le tipologie di stati, fatti e qualita' personali che, d'ora in poi, potranno essere comprovati dall'interessato con semplici dichiarazioni prodotte in sostituzioni delle normali certificazioni.

Si tratta, in particolare, di:

Al fine di adeguare le procedure interne dell'Unione alle nuove disposizioni in tema di semplificazione amministrativa, anche se cio' non costituisce un obbligo giuridico stante lo status dell'Unione di soggetto di diritto privato, la Presidenza Nazionale dispone che, per le iscrizioni di nuovi soci, la documentazione prevista dalle lettere b) "stato di famiglia", c) "certificato di residenza" ed e) "certificato di cittadinanza" del secondo comma dell'articolo 7 del Regolamento Generale, nonche' dalla lettera a) "documento comprovante la posizione giuridica del richiedente nei confronti del socio rappresentato" del terzo comma del medesimo articolo, sia sostituita da una autocertificazione dell'interessato.

Tale autocertificazione potra' essere contenuta direttamente nella domanda di iscrizione da presentarsi alla Sezione Provinciale territorialmente competente, oppure in un modulo separato che potra' essere preparato sulla base del modello di utilita' allegato alla presente circolare.

Nessuna dichiarazione sostitutiva potra', invece, essere presentata al posto dei certificati medici e sanitari, rimanendo, quindi, in vigore il dettato della lettera a) del comma secondo del citato articolo 7 del Regolamento in tema di certificato oculistico.

Cordiali saluti.

 

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Prof. Tommaso Daniele

 

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