CIRCOLARE N. 32
OGGETTO: Trattamento di missione personale dipendente Unione Italiana Ciechi.
Ufficio III (OP/fs)
Roma, 03 marzo 1999
Prot. 3477-24-8-9
Ai Consigli Regionali dell'UIC
Alle Sezioni Provinciali dell'UIC
Ai Componenti il Consiglio Nazionale dell'UIC
LORO SEDI
In occasione dei seminari per dirigenti e dipendenti dell'Unione, da piu' parti giungono richieste di informazioni relative al trattamento da applicare.
In proposito si riassume di seguito la normativa adottata in tema di missioni e trasferta del personale dipendente:
- 1-) indennita' forfettaria di missione nella misura di L. 50.000 per ogni giorno o frazione di giorno superiore alle 6 ore. Le frazioni inferiori alle 6 ore effettuate consecutivamente in due giorni (esempio dalle 21 alle 24 e dalle o alle 4 del giorno successivo) vengono considerate unitariamente. Qualora chi compia la missione sia cieco (nella eccezione di cui alla legge 113/1985), potra' essere accompagnato da altra persona; in tal caso avra' diritto al raddoppio della indennita' forfettaria giornaliera ed al rimborso anche delle spese sostenute per l'accompagnatore.
- 2-) La missione si intende avere inizio al momento della partenza (dall'ufficio o dalla propria abitazione) e termine con il rientro (in ufficio o nella propria abitazione).
- 3-) Durante la missione il personale e' tenuto a prestare servizio secondo gli orari in vigore presso la sede di appartenenza.
- 4-) Il lavoro effettuato in eccedenza agli orari di cui al punto 3) costituisce prestazione straordinaria, che per poter essere retribuita va espressamente e previamente richiesta all'Unione;
- 5-) Nel caso di prestazione coincidente con l'intera domenica, al dipendente compete un riposo compensativo, di norma nella settimana successiva. Non e' consentita la rinuncia al riposo compensativo della prestazione domenicale.
- 6-) La prestazione in giorni festivi va compensata, ove il dipendente non chieda riposo compensativo, quale lavoro straordinario, con la maggiorazione del 30% della paga oraria di fatto;
- 7-) La prestazione in giorni non lavorativi (sabato) va compensata come lavoro straordinario, con facolta' per il dipendente di chiedere riposo compensativo in misura pari alla prestazione effettuata.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE NAZIONALE
prof. Tommaso Daniele
Torna all'indice delle circolari