CIRCOLARE N. 42

OGGETTO: Lavoro - legge 104/92 art. 33 - permessi - circolare INPS 18 febbraio 1999, n. 37


Ufficio IV (VB/gb)

Roma, 10 marzo 1999

Prot. 4086-43-24-204

 

Ai Consigli Regionali dell'UIC

Alle Sezioni Provinciali dell'UIC

Ai Componenti il Consiglio Nazionale dell'UIC

LORO SEDI

 

 

Si informa che l'INPS, in conformita' al parere espresso dal Ministero del Lavoro, ha emanato la circolare 18 febbraio 1999, n.37 sui permessi di cui all'art.33 della legge 104/92.

Per completezza di informazioni e nell'intento di porre in grado le Sezioni Provinciali UIC di fornire ai soci adeguate risposte agli eventuali quesiti in merito, si trasmette in allegato copia della suddetta circolare che tratta i seguenti argomenti:

"il lavoratore handicappato puo' fruire dei giorni di permesso solo per se stesso e non puo' fruire di ulteriori giorni per assistere altro familiare handicappato; condizioni per la fruizione dei giorni di permesso da parte del lavoratore, familiare convivente di lavoratore handicappato; il lavoratore handicappato puo' scegliere di fruire o dei permessi ad ore oppure dei permessi a giorni; condizioni per la fruizione dei giorni di permesso da parte del genitore lavoratore dipendente in presenza dell'altro genitore non lavoratore".

La suddetta circolare riporta anche un parere del Consiglio di Stato che viene ugualmente allegato alla presente.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Prof. Tommaso Daniele


INPS - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI

CIRCOLARE 18 FEBBRAIO 1999, N.37

Oggetto: Permessi di cui all'art.33 della legge n.104/92. Disposizioni varie.

 

Con circolare n.162 del 13/7/1993, circolare n. 80 del 24/3/1995 e circolare n.211 del 31/10/1996 sono state fornite istruzioni in merito alla applicazione dell'art.33 della legge n.104/92. A seguito di indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, si impartiscono ulteriori disposizioni, che modificano e in parte integrano quelle contenute nelle predette circolari, disposizioni che ovviamente dovranno essere portate tempestivamente a conoscenza dei datori di lavoro interessati.

1) Lavoratori handicappati

A) Fruibilita' dei permessi da parte del lavoratore, familiare convivente di lavoratore handicappato.

Al par.1, lett. C. della circolare n.211 del 31/10/1996 era stato previsto che il lavoratore handicappato potesse fruire, contemporaneamente nello stesso mese, sia dei giorni di permesso per se stesso sia di altri giorni di permesso per assistere un familiare convivente, anch'esso handicappato, qualora la natura dell'handicap di questo familiare avesse comportato la necessita' di beneficiare di altri giorni, in aggiunta a quelli richiesti per se stesso.

A modifica di quanto sopra, secondo le accennate indicazioni ministeriali, si precisa che il lavoratore handicappato puo' fruire dei giorni di permesso solo per se stesso e non anche di ulteriori giorni per assistere un altro familiare handicappato.

I giorni di permesso, invece, potranno essere riconosciuti al lavoratore non disabile, familiare convivente del lavoratore handicappato anche se quest'ultimo gia' fruisce dei permessi per se stesso, a condizioni che:

Con l'occasione si precisa in via generale che i familiari non lavoratori studenti, sono equiparati, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui alla legge n.104/92, ai soggetti occupati in attivita' lavorativa anche nei periodi di inattivita' scolastica (per gli studenti universitari dopo il primo anno di iscrizione deve essere accertata non solo l'iscrizione all'Universita' ma anche l'effettuazione di esami).

 

B) Permessi fruibili dal lavoratore handicappato.

Al par.5 della circolare n.211 del 31/10/1996 era stato previsto che il lavoratore handicappato maggiorenne (ex comma 6, art.33) potesse fruire nell'ambito dello stesso mese di calendario sia dei giorni di permesso che dei permessi orari giornalieri.

In relazione alle indicazioni del Ministero anzidetto, si precisa, a modifica di quanto sopra, che il lavoratore handicappato puo' scegliere di fruire, nell'ambito di ciascun mese di calendario o dei permessi orari oppure dei permessi giornalieri.

Tali permessi, infatti, devono essere fruiti alternativamente dai lavoratori handicappati, in analogia a quanto previsto per i genitori di handicappati, i quali di fatto possono fruire di un solo tipo di permesso (permessi orari fino a tre anni di eta' del figlio; giorni di permesso dai tre anni fino alla maggiore eta').

Si chiarisce in proposito che l'alternativita' in questione si riferisce al tipo di permessi da fruire nell'ambito di ciascun mese di calendario.

La scelta dei permessi, pertanto, puo' essere modificata, purche' riguardi un mese intero di calendario; in altri termini, una volta scelto il tipo di permessi (a ore o a giorni) ed iniziata, in un determinato mese, la fruizione dei permessi scelti, il lavoratore non potra' chiederne la variazione per quel mese.

 

2) Genitori di handicappati

A) Condizione di non lavoratore di uno dei genitori.

Come previsto con circolare n.162 del 13/7/1993, par.2 e circolare n.80 del 24/3/1995, par.1, la madre lavoratrice dipendente non ha diritto ai benefici di cui ai commi 1 (prolungamento astensione facoltativa), 2 (permessi orari) e 3 (permessi giornalieri) dell'art. 33 della legge 104/92, quando il padre non svolge alcuna attivita' lavorativa, a meno che questi non risulti gravemente ammalato o ricoverato in una struttura sanitaria.

Ad integrazione delle precedenti disposizioni si precisa che, in presenza di un genitore non lavoratore, il genitore lavoratore dipendente puo' fruire dei giorni di permesso se sussistano altri "motivi obiettivamente rilevanti" che impediscano al genitore non lavoratore di assistere il figlio; in tali casi i permessi spettano al genitore lavoratore per il periodo relativo all'impedimento del genitore non lavoratore.

I "motivi obiettivamente rilevanti" sono ravvisabili al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

B) Condizione di lavoratore autonomo di un genitore e di lavoratore dipendente dell'altro genitore.

Si rammenta che la madre lavoratrice dipendente puo' usufruire dei permessi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art.33 legge 104/92 anche qualora il padre sia lavoratore autonomo.

Nel caso in cui, invece, il padre sia lavoratore dipendente e la madre lavoratrice autonoma, il padre, come da indicazioni del Consiglio di Stato, (parere n.370 del 23/10/76, trasmesso al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale con nota n.65 del 14/11/96), puo' fruire solo dei giorni di permesso ex comma 3 del citato art.33 (vedi allegato messaggio n.15172 del 3/7/1997).


- MESSAGGIO 3 LUGLIO 1997 n.15172

Oggetto: Parere del Consiglio di Stato, n.65 del 14/11/1996. Art.33, comma 3, della legge n.104/92. Padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice autonoma.

 

Con parere n.65 del 14/11/1996 il Consiglio di Stato si e' pronunciato favorevolmente per la concessione dei giorni di permesso previsti dall'art.33, comma 3, della legge n.104/92 al padre lavoratore dipendente nell'ipotesi in cui la madre del portatore di handicap grave svolga attivita' di lavoro autonomo.

Il contenuto del suddetto parere e' stato recepito dal Ministero del Lavoro con circolare n.165 del 5/12/1996.

A modifica, pertanto, di quanto precisato al 3ø capoverso del punto 3) della circolare n.21l. del 31/10/1996 (non riconoscibilita' del diritto ai giorni di permesso al padre lavoratore dipendente quando la madre e' lavoratrice autonoma, salvo il caso di grave infermita') si dispone che, fermi restando tutti i requisiti previsti con circolare n.80 del 24/3/1995 e circolare n.211 del 31/10/1996, anche al padre lavoratore dipendente che si trovi nella situazione di cui al primo capoverso, possa, essere riconosciuto, su richiesta, il diritto alla indennita' prevista per la fruizione dei permessi, in questione.

Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente - come da parere del Consiglio di Stato - ai permessi "a giorni", previsti dal comma 3 dell'art.33 in argomento.

 

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