CIRCOLARE N. 43
OGGETTO: Decreto legislativo 26.2.99, n. 60 (in G.U., Serie Generale n. 59 del 12.3.99) - imposta sugli intrattenimenti.
Ufficio II (OP/al)
Roma, 18 marzo 1999
Prot. 4713-24-204
Ai Consigli Regionali dell'UIC
Alle Sezioni Provinciali dell'UIC
Ai Componenti il Consiglio Nazionale dell'UIC
LORO SEDI
Per quanto di competenza, si informa che, sulla base della delega contenuta nella legge 3.8.98, n. 288, il decreto legislativo citato in oggetto, apportando modifiche ai DPR 26.10.72, n. 640 e 26.10.72, n. 633, ha introdotto alcune innovazioni in materia di trattamento fiscale di intrattenimenti, giochi e altre attivita' indicate nella tariffa allegata alla presente circolare (allegato A).
Le novita' di maggior rilievo contenute nella complessa normativa possono sintetizzarsi come segue.
E' soggetto all'imposta chiunque organizzi le attivita' indicate nella tariffa allegata, con le aliquote ivi previste. La base imponibile e' costituita dall'incasso totale dei biglietti (o altri titoli di accesso) venduti al netto dell'IVA, compresi i prezzi delle consumazioni e dei servizi offerti al pubblico e dei proventi derivanti da eventuali sponsorizzazioni o cessioni di diritti sulla manifestazione organizzata.
In particolare, la normativa specifica che, in caso di attivita' i cui introiti sono destinati, fra l'altro, ad organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), tale base imponibile e' ridotta del 50%, purche' gli intrattenimenti non superino nel corso dell'anno dodici giornate di attivita'. Inoltre, i fondi raccolti, dedotte le spese e, comunque, in misura non inferiore ai 2/3 degli incassi al netto delle imposte, devono essere destinati all'ente beneficiario.
Al riguardo, il decreto 60/99 precisa anche che, per usufruire di questa agevolazione, l'ente organizzatore deve presentare preventivamente una dichiarazione al competente ufficio accertatore, nonche' redigere un rendiconto finale dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa.
Nel medesimo decreto si precisa anche che le agevolazioni previste per le ONLUS dal decreto legislativo 460/97 (che prevedono, si ricorda, all'art. 23 che l'imposta sugli spettacoli non e' dovuta per le attivita' svolte occasionalmente) rimangono in vigore anche per quelle attivita' indicate nella richiamata tariffa (allegato A) svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, nel rispetto degli adempimenti ivi previsti.
In materia di regime IVA, il decreto precisa che tale imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed e' riscossa con le stesse modalita' stabilite per quest'ultima. Per ulteriori informazioni al riguardo, si puo' fare riferimento agli articoli 17 e 18 del decreto in parola.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Prof. Tommaso Daniele
Alleg. 1
Allegato
Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti
PUNTO TARIFFA 1
Genere di attivita': Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio.
Aliquota: 16 per cento
PUNTO TARIFFA 2
Genere di attivita': Utilizzazioni dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo do apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio go-kart.
Aliquota: 8 per cento
PUNTO TARIFFA 3
Genere di attivita': Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse.
Aliquota: 60 per cento
PUNTO TARIFFA 4
Genere di attivita': Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a cio' destinati.
Aliquota: 10 per cento
NOTE:
1. Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa, ma ad essi analoghi sono soggetti all'imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.
2. Per gli intrattenimenti e le altre attivita' soggetti ad imposta organizzati congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da piu' attivita' soggette a tassazione con differenti aliquote, l'imponibile sara' determinato con ripartizione forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente.
3. Per l'utilizzazione degli apparecchi da divertimento di cui all'art. 14-bis, comma 1, l'aliquota e' fissata al 6 per cento.