CIRCOLARE N. 45

OGGETTO: Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Contributo previdenziale (cosiddetto 10-12%)


Ufficio III (OP/fs)

Roma, 18 marzo 1999

Prot. 4720-24-8-9

 

Ai Consigli Regionali dell'UIC

Alle Sezioni Provinciali dell'UIC

Ai Componenti il Consiglio Nazionale dell'UIC

LORO SEDI

 

Le sedi INPS sono in grado di ricevere le domande e liquidare le prestazioni relative all'assegno del nucleo familiare e all'assegno di maternita' che la legge 449/97 ha destinato agli iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi che versano il contributo del 12 per cento.

Solo a questi ultimi, e non ai loro colleghi che, obbligati anche ad altre forme di previdenza "godono" dell'aliquota ridotta del 10%, spetta, infatti, l'accesso ai benefici previsti dalla citata legge.

Con circolare n. 47 del 1ø marzo 1999, infatti l'INPS ha precisato i requisiti necessari per ottenere l'assegno di maternita' e l'assegno al nucleo familiare.

Ad ogni buon conto si allega copia dell'articolo pubblicato sul "IL sole 24 ore" del 2 marzo 1999 che riassume tutta la normativa.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Prof. Tommaso Daniele


Gestione del 12%: scattano gli assegni a madri e famiglie.

Le sedi Inps sono in grado di ricevere le domande e liquidare le prestazioni relative all'assegno al nucleo familiare e All'assegno di maternità che la legge, 449/97 ha destinato agli iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi .che - versano il contributo del 12 per cento. Solo a questi ultimi, e non ai loro colleghi che, obbligati anche ad altre forme dì previdenza "godono" dell'aliquota ridotta al 10%, spetta, infatti, l'accesso ai benefici previsti dalla legge citata. Lo chiarisce la circolare n. 47 del l° marzo 1999, che precisa i requisiti necessari per ottenere l'assegno di maternità e l'assegno al nucleo familiare.

L'assegno di maternità spetta esclusivamente in caso di parto o aborto terapeutico o spontaneo: ne sono esclusi i casi di adozione o affidamento. L'assegno prescinde, per il 1998, dall'anzianità e dall'importo, della contribuzione ed è fissato in lire 1.952.720 (ridotto alla metà per l'ipotesi di aborto ). Dal 1° gennaio 1999, invece, l'assegno di parto - e di aborto - sarà riferito, alla contribuzione accreditata - secondo il criterio di cassa - nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto, in una misura -che va dallo 0,60 al 2,40% del massimale a seconda delle mensilità - da 1 a 12 - per le quali vi sono i presupposti per l'accredito contributivo.

La domanda per l'assegno di parto deve essere corredata dal certificato di nascita e da una dichiarazione della richiedente che attesta la sua qualità di madre. La previsione sembra recepire il disposto della circolare n. 1, emanata il 22 febbraio dal ministero della Giustizia, che in tema di certificazione amministrativa chiarisce i contenuti dei documenti relativi, appunto, alle nascite, differenziando il "fatto fisiologico" del parto dalla qualità giuridica di "madre".

Dal 1° gennaio 1998, inoltre,. la legge 449 ha istituito, a favore dei soggetti obbligati al contributo 12%, anche l'assegno per il nucleo familiare Per il quale la circolare 47 detta le prime istruzioni operative. L'assegno spetta ai nuclei con entrambi i genitori e almeno due figli minori se il reddito familiare percepito nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno, suddiviso per il numero. dei componenti il nucleo stesso, non supera gli otto milioni procapite, limite elevato a dieci milioni in caso di nuclei con un solo genitore o con un soggetto inabile. In analogia a quanto previsto per i lavoratori subordinati, l'assegno spetta solo se il reddito familiare del richiedente è composto, in misura pari o superiore al 70%, da redditi derivanti dalle attività. oggetto della tutela in esame.

 

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