CIRCOLARE N. 51

OGGETTO: Esenzione pagamento imposta I.C.I. sugli immobili adibiti a sede sociale.


Ufficio III (OP/fs)

Roma, 08 aprile 1999

Prot. 5940-24-8-9

 

Ai Consigli Regionali dell'UIC

Alle Sezioni Provinciali dell'UIC

Ai Componenti il Consiglio Nazionale dell'UIC

LORO SEDI

 

Da piu' parti vengono rivolte a questa Sede Centrale quesiti relativamente al pagamento delle imposte sui fabbricati di proprieta' dell'Unione adibiti a sede sociale.

In proposito si rammenta che il D.L.gs. 30 dicembre 1992, nø 504, "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 legge 23 ottobre 1992 nø 421", che istituisce l'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.), all'articolo 7 stabilisce gli immobili che sono esenti dall'imposta, ed alla lettera I-) recita:

"Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera C-), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'art. 16, lettera A-), della legge 20 maggio 1985, n. 222".

Appare evidente che l'Unione, rientrando nella previsione dell'articolo 87, comma 1, lettera C-) del Testo Unico delle imposte sui redditi (enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali), non e' soggetta passiva dell'imposta I.C.I. per le sedi delle Sezioni Provinciali e dei Consigli Regionali della Unione Italiana Ciechi.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Prof. Tommaso Daniele

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