CIRCOLARE N. 64

OGGETTO: Gestione degli interventi assistenziali - convenzione e regolamento tra l'Amministrazione Provinciale e l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio.


Ufficio IV (VB/gb)

Roma, 6 maggio 1999

Prot. 7798-24-204

 

Ai Consigli Regionali dell'UIC

Alle Sezioni Provinciali dell'UIC

Ai Componenti il Consiglio Nazionale dell'UIC

LORO SEDI

 

Si trasmettono, per la valutazione di competenza, copia della convenzione 30 settembre 1998 stipulata tra l'Amministrazione Provinciale e l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio nonche' il relativo regolamento attuativo approvato dalla Giunta Provinciale n.361 in data 16 giugno 1997.

Si ritiene utile riportare, qui di seguito, alcuni articoli tratti sia dalla convenzione che dal regolamento.

- L'art.1 della convenzione dispone: "Gli interventi assistenziali di competenza della Provincia ai sensi della Legge n.67/93 sono trasferiti alla ASL, che li gestisce secondo le modalita' precisate ai successivi articoli.";

- l'art.2 del regolamento stabilisce, fra l'altro, l"erogazione di contributi economici per l'acquisto di libri trascritti in braille, libri in fotocopie ingrandite e strumentazione, erogati ad acquisti avvenuti e documentati entro il limite massimo annuale pari a L.7.200.000 per ciascun soggetto"(n.5); l"assistenza extra scolastica per portatori di handicap sensoriale attraverso la fornitura di supporti didattici e consulenza tiflologica "(n.6); l"assistenza mediante inserimento in adeguate strutture per i soggetti portatori di handicap sensoriale al fine di consentire la frequenza di corsi di formazione professionale"(n.8);

- l'art.7 del regolamento precisa che "in considerazione al reddito dichiarato dal nucleo familiare dell'assistito, verra' posta a carico del nucleo stesso una quota non superiore al 15% dell'onere complessivo dell'intervento di cui al punto 8) dell'art.3)(1)".

Infine nella convenzione, all'art.2 si legge: "La ASL ... si impegna ... a mantenere una stretta collaborazione con la sezione di Sondrio dell'Unione Italiana Ciechi per l'effettuazione degli interventi a favore dei portatori di handicap visivo.

Cordiali saluti

 

IL PRESIDENTE NAZIONALE

prof. Tommaso Daniele

 

Allegati vari

(1) Probabilmente l'art.7 si riferisce al punto 8) dell'art.2 e non dell'art3

 


CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO PER IL TRASFERIMENTO ALL'A.S.L. DELLA PROVINCIA DI SONDRIO DELLA GESTIONE DELLE COMPETENZE SOCIO - ASSISTENZIALI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO IN MATERIA DI: - MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE - MINORI ESPOSTI - MINORI APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI IN PARTICOLARE STATO DI BISOGNO E - GESTANTI - PORTATORI DI HANDICAP SENSORIALE.

omissis

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

Gli interventi assistenziali di competenza della Provincia ai sensi della Legge n.67/93 sono trasferiti alla ASL, che li gestisce secondo le modalita' precisate ai successivi articoli.

Art.2

La ASL si impegna ad erogare i servizi rivolti agli utenti di cui all'art.1 attraverso il proprio personale operante nell'ambito dell'Area materno infantile e dell'Area handicap, nei distretti di residenza degli utenti; si impegna altresi' a mantenere una stretta collaborazione con la sezione di Sondrio dell'Unione Italiana Ciechi per l'effettuazione degli interventi a favore dei portatori di handicap visivo.

Art.3

La ASL assicura l'esercizio delle attivita' trasferite attraverso personale psico-sociale e

amministrativo.

Art.4

La ASL si impegna ad operare secondo quanto contenuto nel "Regolamento degli Interventi Assistenziali" della Provincia di Sondrio, citato in premessa, allegato alla presente convenzione, e, in particolare, secondo quando previsto dagli artt.3, 4, 5, 6, 7.

Art.5

Decorso almeno un anno dalla sottoscrizione della presente convenzione la ASL puo' formulare alla Provincia motivate proposte di modifica del Regolamento di cui al precedente articolo.

La Provincia entro novanta giorni dal ricevimento delle suddette proposte, informa la ASL sull'esito delle stesse motivando l'eventuale mancato accoglimento.

Art.6

Entro tre mesi dalla data di sottoscrizione delle presente convenzione, il Dirigente del Settore Cultura, Formazione e Interventi Sociali della Provincia trasmette al Direttore Sociale della ASL atti e documenti necessari alla presa in carico degli utenti degli interventi di cui all'art1. Contestualmente il citato Dirigente provinciale comunica al Direttore Sociale della ASL il nominativo del responsabile per la Provincia dei procedimenti connessi all'attuazione della presente convenzione, parimenti il Direttore Sociale della ASL comunica al Dirigente provinciale il nominativo del responsabile per la ASL dei procedimenti connessi

Art.7

La Provincia iscrive annualmente nel proprio bilancio di previsione la risorsa finanziaria destinata all'ASL per l'esercizio delle funzioni di cui all'art.1 della presente convenzione. Tale risorsa e' determinata sulla base del consuntivo finanziario degli interventi effettuati nell'anno precedente, in accordo con la ASL.

Art.8

La liquidazione alla ASL della somma di cui al precedente articolo viene effettuata secondo le modalita' di cui appresso:

 

=> 40% - ad approvazione del bilancio di previsione della Provincia

=> 40% - allo scadere del sesto mese successivo al primo versamento.

=> 20% - previa presentazione da parte della ASL del consuntivo di cui al successivo art.9

Art.9

Entro il mese di marzo di ogni anno la ASL trasmette alla Provincia relazione a consuntivo, riferita all'anno precedente, sugli interventi di cui all'art.1 della presente convenzione.

Tale relazione contiene informazioni dettagliate sulla quantita' e tipologia degli interventi effettuati, sui risultati ottenuti in relazione ai singoli utenti.

Alla stessa e' allegato un prospetto finanziario analitico, che documenta l'impiego delle risorse per ciascuno degli interventi.

Art.10

Almeno una volta all'anno il Dirigente del Settore Cultura, Formazione e Interventi Sociali della Provincia concorda con il Direttore Sociale della ASL l'effettuazione di un incontro, con la partecipazione del personale psico-sociale, per la verifica dell'applicazione di quanto previsto nella presente convenzione.

Art.11

La presente convenzione ha la durata tre anni dalla data di sottoscrizione; la sua validita' puo' essere prorogata con provvedimenti della Provincia e dell'ASL.

L'eventuale recesso di una parte deve essere comunicato all'altra con almeno sei mesi di anticipo.

Art.12

Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art.1 per l'anno 1998, la Giunta Provinciale determina entro il 15 agosto 1998 la quota da trasferire alla ASL calcolata in base alla differenza tra il consuntivo 1997 e gli impegni gia' assunti per l'anno 1998.


REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI ASSISTENZIALI.

(Giunta provinciale della Provincia di Sondrio)

Art.1 - Destinatari

Gli interventi assistenziali di cui al presente regolamento sono rivolti ai soggetti di seguito elencati:

- minori, figli naturali riconosciuti da un solo genitore all'atto della nascita o con apposita dichiarazione, secondo quanto previsto dall'art.254 del Codice Civile, che si trovino in stato di bisogno e abbiano il domicilio di soccorso in un Comune della Provincia; (di cui al RDL 8 maggio 1927 n.798 e successive modificazioni e integrazioni)

 

- minori, figli naturali riconosciuti da un solo genitore all'atto della nascita o con apposita dichiarazione, secondo quanto previsto dall'art.254 del Codice Civile, che pur avendo domicilio di soccorso presso altra Provincia, si trovino in stato di necessita, salvo la rivalsa sull'Ente competente per domicilio di soccorso; (di cui al RDL 8 maggio 1927 n.798 e successive modificazioni e integrazioni e alla legge n.251 del 24 aprile 1954)

 

- minori figli di ragazze madri, che pur essendo stati riconosciuti dal padre, non abitino e non convivano con quest'ultimo, il quale se ne disinteressa completamente e non provvede al loro mantenimento; (di cui alla legge n.698 del 23 dicembre 1975)

- minori esposti; (di cui al RDL 8 maggio 1927 n.798 e successive modificazioni e integrazioni)

- minori appartenenti a nuclei in particolare stato di bisogno, (di cui alla legge n.698 del 23 dicembre 19 75)

- gestanti; (di cui alla legge n.698 del 23 dicembre 1975)

- portatori di handicap di tipo sensoriale (ipovedenti e ipoacusici); (di cui al RD 3 marzo 1934 n.383)

La Provincia assicura gli interventi assistenziali ai soggetti di cui sopra, qualora gli stessi si trovino nelle condizioni economiche di cui al successivo articolo 4.

Art.2 - Forme di assistenza

A favore delle categorie di cui al precedente articolo 2, la Provincia eroga interventi assistenziali nelle forme di cui appresso:

1) assistenza domiciliare tramite l'erogazione di contributi economici mensili a carattere continuativo, fino ad un massimo annuo di L.4.800.000, al fine di favorire il permanere dei soggetti all'interno dei proprio nucleo familiare e del proprio contesto sociale;

2) assistenza domiciliare tramite contributi economici a carattere straordinario, fino ad un massimo annuo di L.1.000.000, per il pagamento di spese particolari, adeguatamente documentate;

3) erogazione "una tantum" di contributi economici a carattere straordinario non cumulabili con gli interventi di cui ai punti 1), 2), fino ad un massimo annuo di L.1.000.000;

4) erogazione di contributi economici di mantenimento pari a L. 450.000 = mensili per l'inserimento presso idoneo nucleo affidatario;

5) erogazione di contributi economici per l'acquisto di libri trascritti in braille, libri in fotocopie ingrandite e strumentazione, erogati ad acquisti avvenuti e documentati entro il limite massimo annuale pari a L.7.200.000 per ciascun soggetto;

6) assistenza extra scolastica per portatori di handicap sensoriale attraverso la fornitura di supporti didattici e consulenza tiflologica;

7) assistenza mediante inserimento residenziale in adeguate strutture socio educative, considerabili quali servizi sostitutivi del nucleo familiare, qualora se ne ravvisi la necessita' e non sia possibile l'inserimento presso idoneo nucleo affidatario;

8) assistenza mediante inserimento in adeguate strutture per i soggetti portatori di handicap sensoriale al fine di consentire la frequenza di corsi di formazione professionale.

Art.3 - Modalita' di accesso all'assistenza

La corresponsione dei contributi economici di cui al presente regolamento e' subordinata alla presentazione di domanda in carta semplice, con firma autenticata ai sensi di legge, contenente specifica motivazione della richiesta di assistenza.

Nella domanda il richiedente e' tenuto a fornire i seguenti dati:

a) dati anagrafici

b) stato di famiglia

c) codice fiscale

e ad allegare i seguenti documenti:

d) copia della dichiarazione dei redditi (Mod.740 e 101) del nucleo familiare presso cui vive il minore o dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge, dalla quale risulti l'ammontare dei redditi di qualsiasi natura percepiti dal suddetto nucleo familiare;

e) dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge di non aver ottenuto altri contributi economici a qualsiasi titolo attinenti il mantenimento del minore; oppure dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge di percepire o di aver percepito contributi per il mantenimento del minore con l'indicazione del soggetto erogante, dell'ammontare del contributo e della relativa causale;

f) per il periodo oltre la frequenza scolastica d'obbligo: certificato di iscrizione e frequenza rilasciato dall'Istituto scolastico frequentato;

g) per i disabili sensoriali: documentazione sanitaria comprendente l'esame audiometrico (per gli audiolesi) o l'indicazione dei residuo visivo (per i non vedenti).

La carenza, anche parziale, della documentazione di cui sopra, in sede di presentazione d'istanza, da' luogo a specifica richiesta d'ufficio, (da effettuarsi entro 10 giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa) di inoltro della documentazione carente; ove l'interessato non adempia entro i tempi richiestigli, la pratica verra' archiviata.

 

Art.4 - Requisiti economici per l'accesso agli interventi

Sono ammessi ad usufruire degli interventi indicati nei punti 1), 2), 3) dell'art.3, i soggetti il cui reddito imponibile non superi il minimo vitale individuato come corrispondente al minimo pensionistico INPS in vigore.

Per i nuclei familiari le quote concorrenti alla formazione del reddito da parte degli altri componenti vengono fissate nella misura del 65% del minimo pensionistico di cui sopra per il secondo componente e del 50% per ciascuno degli altri componenti.

A tali quote vanno detratte le spese di affitto, luce, gas e riscaldamento documentate fino ad un massimo di L. 500.000 = mensili.

Sono esclusi dai suddetti interventi i soggetti per i quali risulti la proprieta' di beni immobili, oltre la casa di abitazione, che garantiscono un reddito pari o superiore al minimo vitale.

Art.5 - Modalita' di erogazione degli interventi economici

Ove la domanda di ammissione all'assistenza venga accolta, questa decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di emanazione del provvedimento.

- L'erogazione dei contributi mensili di cui al punto 1) del precedente articolo 3), riveste carattere di temporaneita' e si riferisce, di norma, a periodi di durata non superiori all'anno; in casi eccezionali, su richiesta dell'interessato e a seguito di ulteriori valutazioni delle condizioni del soggetto, tale limite potra' essere superato.

L'erogazione di contributi economici cessa per i seguenti motivi:

- compimento della maggiore eta' da parte del soggetto ammesso alle forme di assistenza cui ai punti 1) e 4) dell'art.3;

- trasferimento dello stesso fuori dal territorio provinciale;

- accertata infedelta' delle dichiarazioni prodotte a corredo della domanda;

- mancata riscossione dell'assegno per tre mesi consecutivi, non determinata da giustificato e documentato motivo;

- o, comunque, qualora si accerti che le condizioni socio - ambientali ed economiche del percettore del contributo si sono modificate in senso positivo, comportando il venir meno delle ragioni che avevano determinato l'ammissione dello stesso all'assistenza.

Art.6 - Inserimento in strutture

In considerazione al reddito dichiarato dal nucleo familiare dell'assistito, verra' posta a carico del nucleo stesso una quota non superiore al 15% dell'onere complessivo della retta per la frequenza nella struttura.

Art.7- Assistenza extrascolastica

In considerazione al reddito dichiarato dal nucleo familiare dell'assistito, verra' posta a carico del nucleo stesso una quota non superiore al 15% dell'onere complessivo dell'intervento di cui al punto 8) dell'art.3) ".

Art.8 - Adozione dei provvedimenti

I provvedimenti relativi agli interventi disciplinati dal presente regolamento vengono adottati dal dirigente del competente settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione, sulla base delle risultanze, adeguatamente documentate, dell'indagine sociale sulle condizioni socio - ambientali ed economiche dei soggetti destinatari degli interventi stessi.

In ogni fase dei corrispondenti procedimenti e' assicurata la massima riservatezza delle notizie rilevate ai fini istruttori, compresi, in casi particolari Individuati dal dirigente su segnalazione dell'assistente sociale, i dati anagrafici.

Art.9 - Validita' del Regolamento

Il presente Regolamento, che dal momento della sua approvazione annulla tutte le disposizioni interne precedenti in materia, ha efficacia solo per gli interventi che si determineranno dal momento della sua entrata in vigore, ferme restando, per quelli gia' concessi, le condizioni contenute nell'atto deliberativo a suo tempo adottato.

 

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