CIRCOLARE N. 65

OGGETTO: Libri e registri sociali - Vidimazione.


Ufficio II (OP/ts)

Roma, 6 maggio 1999

Prot. 7831-8-9

 

Ai Consigli Regionali dell'UIC

Alle Sezioni Provinciali dell'UIC

Ai Componenti il Consiglio Nazionale dell'UIC

LORO SEDI

 

 

Gia' negli anni passati la Presidenza Nazionale ha segnalato l'opportunita' di sottoporre a vidimazione i libri e registri sociali, anche quando non vi fosse un obbligo legale; in particolare si segnalavano i registri contenenti i verbali degli organi statutari, oltre al libro giornale ed al registro degli inventari.

La vidimazione, infatti, da' certezza giuridica e certificazione temporale ai registri e libri.

Ora l'art. 25 del D.Lgs 4/12/1997 n. 460 stabilisce che le ONLUS devono tenere il libro giornale ed il registro degli inventari (oltre il registro dei beni ammortizzabili per quelle che esercitano attivita' connesse), nelle forme stabilite dal codice civile (che ne prevede la vidimazione).

Tuttavia nella circolare n. 168/E in data 26/6/1998 del Ministero delle Finanze sembra ricavarsi che non vi sia obbligo di vidimazione per gli atti contabili delle ONLUS.

Ad avviso della Sede Centrale tale esenzione si riferisce agli atti diversi dal libro giornale e dai registri degli inventari e dei beni ammortizzabili; tuttavia sull'argomento e' stato formulato quesito apposito al Ministero delle Finanze.

Peraltro, anche se la risposta ministeriale sara' per il non obbligo, si ribadisce che la vidimazione (tra l'altro di costo molto limitato) ha funzioni e vantaggi che comunque la consigliano.

Cordiali saluti.

 

IL PRESIDENTE NAZIONALE

prof. Tommaso Daniele

 

Torna all'indice delle circolari