CIRCOLARE N. 74
OGGETTO: Assistenza agli invalidi stranieri - legge 6 marzo 1998, n. 40 - circolare del Ministero dell'Interno n. 13/1999.
Ufficio IV (VB/gb)
Roma, 18 maggio 1999
Prot. 8416-24-204
Ai Consigli Regionali dell'UIC
Alle Sezioni Provinciali dell'UIC
Ai Componenti il Consiglio Nazionale dell'UIC
LORO SEDI
Si fa seguito alla circolare di questa Presidenza n.93/98 per trasmettere il testo integrale della circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili, Servizio Assistenza Economica alla Categorie Protette, Divisione I.A.C.C., n.13 del 15 marzo 1999, prot.n.1558/MC/L/40/98.
In particolare si prega di tenere presente che gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonche' i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione della provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, ivi incluse, tra le altre, quelle previste in favore di sordomuti, ciechi civili ed invalidi civili.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Prof. Tommaso Daniele
Allegato 1
MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Generale dei Servizi Civili
Servizio Assistenza Economica alla Categorie Protette
Divisione I.A.C.C.,
Circolare n.13/1999
Prot.n.1558/MC/L/40/98 15 marzo 1999
AI SIGNORI PREFETTI
LORO SEDI
OGGETTO: Legge 6 marzo 1998, n.40 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - Attuazione art.39.
A seguito di quesiti e richieste di chiarimenti pervenuti da talune Prefetture circa l'attuazione dell'art.39 della legge 6 marzo 1998, n.40 recante "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (S.O. alla G.U. n.59 del 12 marzo 1998 Serie Generale) si fa presente quanto segue.
L'art.39 della predetta legge prevede , come noto, che gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonche' i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, siano equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, ivi incluse, tra le altre, quelle previste in favore di sordomuti, ciechi civili ed invalidi civili.
Per l'attuazione di detto disposto normativo, peraltro, lo scrivente Ministero e' in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'art.1 , comma 6 della stessa legge 40/1998 da emanarsi, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima e che attualmente risulta all'esame delle competenti Commissioni Parlamentari.
Non appena il provvedimento sara' pubblicato, lo Scrivente fornira' le piu' opportune direttive per l'applicazione della disposizione in esame.
Per quanto concerne la possibile decorrenza delle provvidenze economiche, se spettanti, si ritiene sin da ora di dover rappresentare che non si ravvedono motivi per derogare al generale principio normativo della decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione dell'istanza alla Asl, successiva alla data di entrata in vigore della legge 40/1998, o dalla diversa data eventualmente indicata dal competente organo collegiale sanitario.
Quanto sopra sempre che risultino contestualmente sussistere tutti i requisiti previsti per conseguire il diritto alle varie prestazioni in favore dei minorati civili.
Con l'occasione, si segnala l'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n.454 del 16-30 dicembre 1998 (pubblicata nella G.U. 1^ Serie Speciale n.2 del 13 gennaio 1999) che consente agli extracomunitari invalidi civili parziali di iscriversi nelle liste speciali di collocamento obbligatorio di cui all'art.19 della legge 482/1968, presupposto necessario, come noto, per conseguire il diritto all'assegno mensile in presenza degli altri requisiti di assistibilita'.
Si ringrazia per l'attenzione.
IL DIRETTORE GENERALE
(del mese)