CIRCOLARE N. 75
OGGETTO: Rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale1998/2001
Ufficio V (VZ/mp)
Roma, 21 maggio 1999
Prot. 8649-24-204
Ai Consigli Regionali dell'UIC
Alle Sezioni Provinciali dell'UIC
Ai Componenti il Consiglio Nazionale dell'UIC
LORO SEDI
Informiamo le Sedi in indirizzo che in data 20 gennaio scorso e' stato firmato il nuovo contratto del personale del Servizio Sanitario Nazionale 1998/2001, del quale diamo alcuni chiarimenti, anche a seguito di quesiti posti all'Ufficio Lavoro di questa Sede Centrale.
Nel contratto in parola, all'art. 19, comma 3, fra l'altro, si legge: " Sono confermati i profili di ... massaggiatore non vedente" e nell'allegato 1 del contratto stesso i massaggiatori non vedenti sono compresi nella Cat. "C" con riferimento alla legge n. 403/1971". Al riguardo, bisogna tener presente che il termine "massofisioterapista non vedente" si riferisce alla professione e non alla qualifica di dipendente del Comparto Sanita' che, come previsto dal DPR 761/79, viene indicata con l'espressione "massaggiatore non vedente". La stessa qualifica di massaggiatore non vedente viene riportata nel contratto di che trattasi e, pertanto, il massaggiatore non vedente rimane tra il personale con funzioni di riabilitazione di 1^ categoria. Questa affermazione e' convalidata dall'inserimento dei massaggiatori non vedenti nella Cat. "C" di cui all'allegato 1 del contratto stesso. Eventuali timori che il mancato uso della parola "massofisioterapista" possa considerarsi motivo per retrocedere dall'attuale posizione e' semplicemente infondato. Non e', infatti, pensabile, in sede di rinnovo contrattuale, una riforma peggiorativa.
Preghiamo voler informare di tutto cio' gli interessati al fine di evitare il perdurare di dubbi interpretativi dell'attuale contratto, tali da ritenere che la qualifica di "massaggiatore non vedente" possa considerarsi - per assurdo - equivalente a quella di semplice "massaggiatore" (di cui all'art. 18 e non 19) prevista nel contratto per i vedenti, con assegnazione di detto personale alla fascia "Bs" (operatore professionale di 2^ Cat.) e non alla fascia "C".
Nel contratto, all'art. 18, viene citata la legge 403/71 con riferimento ai massofisioterapisti, ma e' necessario considerare che l'art. 1 di detta legge, per la sua genericita', e' stato inteso estensibile ai vedenti.
Comunque, se l'inquadramento dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, per errore, avvenisse alla fascia "Bs" anziche' alla fascia "C", gli interessati potranno impugnare il provvedimento nelle sedi competenti.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Prof. Tommaso Daniele