CIRCOLARE N. 80

OGGETTO: Nuovo regolamento per la gestione finanziaria


Ufficio III (OP/mf)

Roma, 27 maggio 1999

Prot. 9062-24-8/9

 

Ai Consigli Regionali dell'UIC

Alle Sezioni Provinciali dell'UIC

Ai Componenti il Consiglio Nazionale dell'UIC

LORO SEDI

 

Il Consiglio Nazionale, nella seduta del 22 aprile 1999, ha approvato il nuovo "Regolamento per la gestione finanziaria", recependo osservazioni e suggerimenti formulati dalle strutture territoriali.

La Direzione Nazionale, dal canto suo, ha commissionato un nuovo ed avanzato programma per la gestione informatica della contabilità, che sarà pronto quanto prima.

Tale programma potrà essere utilizzato anche prima della applicazione del nuovo regolamento, che entrerà in vigore con il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario dell’anno 2001.

Naturalmente saranno previsti incontri seminariali, riservati ai dipendenti addetti alla gestione contabile.

Si precisa, infine, che la Direzione Nazionale è stata delegata dal Consiglio Nazionale ad adottare entro il termine di otto mesi (scadenti il 22 dicembre 1999) eventuali rettifiche di dettaglio delle norme non essenziali, che all’atto pratico si dimostrino non congrue.

Si allega copia del nuovo regolamento.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

(Prof. Tommaso Daniele)


REGOLAMENTO GESTIONE FINANZIARIA

CAPO I – BILANCIO DI PREVISIONE

 

Articolo 1Principi generali

1-) La gestione finanziaria della sede centrale e delle strutture dell’Unione Italiana Ciechi si svolge in base al bilancio annuale di previsione, approvato a norma di statuto.

2-) L’esercizio finanziario inizia il giorno 1 gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ciascun anno.

3-) Le strutture dell’Unione le cui entrate correnti non abbiano superato, nell’esercizio finanziario precedente, l’importo di lire trecentosessanta milioni, possono optare per la gestione finanziaria semplificata, di cui agli articoli da 28 a 30.

Articolo 2 Criteri di formazione del bilancio

1-) Il bilancio annuale di previsione è formulato in termini finanziari di competenza.

2-) Il bilancio si compone dello stato di previsione dell’entrata, dello stato di previsione della spesa, e del quadro generale riassuntivo: sono anche allegati al bilancio il documento concernente le partite di giro, e gli eventuali bilanci delle gestioni speciali.

3-) Il bilancio è suddiviso, sia per le entrate che per le spese, in titoli (con riferimento alla provenienza ed alla ordinarietà) ed in categorie (con riferimento alla natura economica).

4-) L’unità elementare del bilancio è costituita dal capitolo, che può tuttavia, ove occorra, essere distinto in articoli.

5-) Le partite di giro comprendono entrate ed uscite che si pareggiano, in quanto effettuate per conto di terzi e costituenti, nello stesso tempo, un credito ed un debito. I movimenti di entrata e di spesa relativi a partite di giro sono evidenziati in documento separato, allegato al bilancio di previsione.

6-) Le attività dirette alla produzione e distribuzione di beni e servizi, effettuate in adempimento dei fini statutari, sono costituite in gestioni speciali.

7-) I fondi eccedenti le normali esigenze di cassa vengono trasformati in titoli di stato, o messi a reddito mediante utilizzi transitori.

8-) Per le gestioni speciali può essere tenuto apposito e separato bilancio, da allegare al bilancio di previsione, nel quale ultimo vengono esclusivamente iscritti, rispettivamente fra le entrate e le uscite, l’utile o la perdita di gestione. L’utile di gestione è acquisito al bilancio, mentre la perdita di gestione costituisce uscita a ripiano del disavanzo di gestione.

9-) Il bilancio delle gestioni speciali può essere tenuto con le caratteristiche e modalità dei bilanci aziendali.

 

Articolo 3 Integrità ed universalità del bilancio

1-) Le entrate e le spese sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza riduzione alcuna per effetto di correlative spese od entrate.

2-) Salvo quanto disposto all’art. 2 comma 7, relativamente alle gestioni speciali, ovvero da disposizioni di legge, è vietata la gestione di fondi al di fuori del bilancio

Articolo 4Struttura del bilancio

1-) Le entrate sono classificate nei seguenti titoli:

Titolo I – Entrate correnti od ordinarie

Titolo II – Entrate straordinarie e in conto capitale

Titolo III – Contabilità speciali

2-) Le spese sono classificate nei seguenti titoli:

Titolo I – Spese correnti od ordinarie

Titolo II – Spese straordinarie e in conto capitale

Titolo III – Contabilità speciali

3-) La classificazione per categorie e capitoli è determinata dalla Direzione Nazionale con proprio provvedimento.

4-) La suddivisione delle entrate e delle spese nei titoli e nelle categorie è vincolante, mentre per i capitoli ha valore indicativo, potendo essere ridotti, integrati o modificati, secondo le esigenze delle singole strutture.

5-) Il titolo III, sia dell’entrata che della spesa, riporta le risultanze delle gestioni speciali.

Articolo 5 Contenuto del bilancio di previsione

1-) Il bilancio di previsione mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell’esercizio in corso, definiti al momento della formulazione del preventivo.

2-) Il bilancio di previsione determina le entrate e le uscite che si prevede, rispettivamente, di accertare e di impegnare nell’esercizio finanziario.

3-) Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio, tenendo conto dei risultati dell’esercizio in corso all’atto della formulazione, e di quello precedente. Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento della loro attendibilità.

4-) Per ciascun capitolo il bilancio di previsione indica l’ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio precedente, quello delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare.

5-) Il bilancio di previsione è introdotto da una relazione illustrativa e giustificativa degli stanziamenti e delle variazioni rispetto alle previsioni dell’esercizio in corso.

6-) Il bilancio di previsione è accompagnato dalla relazione del Collegio dei Sindaci; a tal fine il bilancio è sottoposto al Collegio, di norma trenta giorni prima di quello della convocazione dell’organo competente alla approvazione.

Articolo 6 Fondo di riserva

1-) Nelle spese correnti del bilancio di previsione è iscritto, in apposito capitolo, il fondo di riserva per le spese impreviste, nonché per le maggiori spese che si verifichino durante l’esercizio.

2-) L’ammontare del fondo di riserva non può superare il cinque per cento delle spese correnti.

3-) Sul fondo di riserva non possono essere assunti impegni di spesa, né emessi mandati di pagamento. Il fondo di riserva viene utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente.

Articolo 7 Variazioni e storni di bilancio

1-) Le variazioni di bilancio sono di competenza dell’organo competente ad approvare il bilancio.

2-) Le variazioni che comportino nuove e maggiori spese sono effettuate soltanto in presenza della necessaria copertura finanziaria.

3-) Gli storni di fondi da un capitolo ad un altro, compresi quelli dal fondo di riserva, sono di competenza, rispettivamente, della Direzione Nazionale, dei Consigli Regionali e dei Consigli Sezionali.

CAPO II _ GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE

Articolo 8 Fasi dell’entrata

Le fasi dell’entrata sono l’accertamento, la riscossione ed il versamento.

Articolo 9 Accertamento delle entrate

1-) Le entrate sono accertate una volta acquisita l’identità del debitore e la certezza del credito, nonché appurati titolo, ragione ed entità del credito.

2-) Le entrate accertate sono iscritte nei competenti capitoli di bilancio, quale competenza dell’esercizio finanziario, per l’ammontare del credito che viene a scadenza entro l’esercizio.

3-) Le entrate accertate e non riscosse entro l’esercizio costituiscono i residui attivi, che vengono iscritti tra le attività del conto patrimoniale.

Articolo 10 Riscossione e versamento delle entrate

1-) Le entrate sono riscosse dall’Istituto di credito cui è affidato il servizio di cassa, tramite ordini di riscossione (reversali di incasso).

2-) L’Istituto cassiere non può rifiutare l’incasso di somme, anche in mancanza di preventiva reversale d’incasso; in tale ipotesi l’Istituto deve chiedere tempestivamente la regolarizzazione contabile dell’incasso

3-) Le somme pervenute direttamente all’ente vengono tempestivamente versate all’Istituto cassiere, previa rituale annotazione. Con tali somme è vietato effettuare direttamente pagamenti.

4-) Le somme pervenute in conto corrente postale vengono periodicamente, e comunque non oltre il mese, versate all’Istituto cassiere, sempre tramite reversali di incasso. Anche su tali somme è vietato disporre direttamente pagamenti.

Articolo 11Reversali di incasso

1-) Le reversali di incasso sono firmate:

a-) per la sede centrale: dal Presidente, dal Segretario Generale e dal Capo Servizio Amministrazione

b-) per le sedi territoriali: dal Presidente, dal Consigliere Delegato e dal Compilatore

2-) Le reversali che si riferiscono ad entrate di competenza dell’esercizio in corso sono distinte da quelle relative ai residui mediante apposita dicitura a margine dell’indicazione dell’esercizio finanziario.

3-) Le reversali d’incasso non riscosse entro il termine dell’esercizio vengono restituite dall’Istituto cassiere, per la eventuale emissione in conto residui.

4-) Le reversali contengono le seguenti indicazioni:

numero d’ordine, progressivo per ciascun esercizio;

cognome e nome, denominazione o ragione sociale del debitore, identificativo fiscale (codice fiscale o partita iva);

esercizio finanziario;

capitolo di bilancio;

importo in cifre ed in lettere;

causale della riscossione;

data di emissione.

5-) Le reversali di incasso sono corredate dalla documentazione giustificativa della regolarità ed esattezza della riscossione.

SPESE

Articolo 12 Fasi della spesa

1-) La gestione delle spese è articolata nelle fasi dell’impegno, della liquidazione, dell’ordinazione e del pagamento.

Articolo 13 Assunzione degli impegni di spesa

1-) Gli impegni di spesa, a carico dei singoli capitoli del bilancio, sono assunti con provvedimento dei competenti organi, e vengono registrati previa verifica della regolarità della relativa documentazione e della esatta imputazione al capitolo di pertinenza.

2-) Gli impegni di spesa sono assunti esclusivamente nei limiti degli stanziamenti del bilancio.

3-) Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell’esercizio, senza bisogno di atto formale, le somme dovute in base a norme di legge, a contratto od altro titolo giuridicamente valido, nonché le somme dovute quali emolumenti al personale dipendente.

4-) Gli impegni si riferiscono all’esercizio finanziario in corso all’atto dell’assunzione, con eccezione per quelli relativi a:

spese in conto capitale (fermo il limite dei pagamenti nell’ambito delle somme disponibili per ciascun esercizio);

spese correnti di cui si prevede l’erogazione nell’esercizio successivo;

spese per affitti, ed altre continuative e ricorrenti;

costituzione di fondi di accantonamento per realizzazione di iniziative periodiche ovvero per realizzazione di strutture che richiedono ingenti risorse.

5-) La differenza risultante, a fine esercizio, tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa e quella impegnata costituisce economia di spesa.

6-) Le somme stanziate nell’esercizio e non impegnate possono essere riportate nella competenza dell’esercizio successivo, in aggiunta ai relativi stanziamenti, anche prima dell’approvazione del conto consuntivo.

Articolo 14 Liquidazione della spesa

1-) La liquidazione della spesa consiste nella determinazione dell’esatto importo dovuto e del soggetto creditore.

2-) La liquidazione della spesa è effettuata previo accertamento dell’impegno e verifica della regolarità della fornitura di beni, opere e servizi.

3-) La liquidazione della spesa è effettuata sulla base dei titoli e documenti giustificativi, fiscalmente regolari, comprovanti il diritto del creditore.

4-) La liquidazione delle competenze spettanti al personale è effettuata mediante nota di spesa collettiva od individuale.

5-) La liquidazione delle spese relative alle utenze e consumi genera il relativo impegno, ai sensi del precedente articolo 13, comma 3°.

Articolo 15 Ordinazione della spesa

Il pagamento della spesa è ordinato, entro i limiti delle previsioni di bilancio e degli impegni mediante emissioni di mandati di pagamento tratti sull'Istituto di credito, firmati da:

a-) per la sede centrale: dal Presidente, dal Segretario Generale e dal Capo Servizio Amministrazione

b-) per le sedi territoriali: dal Presidente, dal Consigliere Delegato e dal Compilatore

2-) I mandati di pagamento che si riferiscono all’esercizio di competenza sono distinti da quelli relativi ai residui mediante apposita dicitura a margine dell’indicazione dell’esercizio finanziario.

3-) I mandati non estinti entro il termine dell’esercizio vengono restituiti dall’Istituto cassiere, per la eventuale emissione di mandati in conto residui.

4-) I mandati contengono le seguenti indicazioni:

a) numero d’ordine, progressivo per ciascun esercizio;

b) cognome e nome, denominazione o ragione sociale del creditore, identificativo fiscale (codice fiscale o partita iva);

c) esercizio finanziario;

d) capitolo di bilancio;

  1. importo in cifre ed in lettere (sia al lordo che al netto di eventuali ritenute);
  2. causale del pagamento;
  3. modalità di estinzione del titolo;

h) data di emissione.

5-) Sul mandato di pagamento è apposta annotazione dello stanziamento iniziale del capitolo su cui è emesso, dell’importo degli impegni assunti su di esso, compreso quello afferente il mandato stesso, nonché della residua disponibilità sul capitolo.

Articolo 16 Caratteristiche dei mandati di pagamento

1-) I mandati di pagamento sono individuali o collettivi.

2-) Possono essere collettivi i mandati riferiti a più creditori per identiche tipologie di spesa.

3-) Ogni mandato di pagamento deve, comunque, riferirsi ad un solo capitolo del bilancio.

Articolo 17 Documentazione dei mandati

1-) I mandati di pagamento sono corredati di copia od estratto del provvedimento che ha autorizzato la spesa, della fattura, completa della dichiarazione di liquidazione o di regolare esecuzione, nonché di ogni altro documento giustificativo della spesa.

2-) La documentazione della spesa è conservata, oltre l’esercizio di riferimento, per il periodo prescritto dalle norme vigenti.

Articolo 18 Estinzione dei mandati di pagamento

1-) I mandati di pagamento sono estinti:

  1. mediante pagamento diretto da parte dell’Istituto cassiere;
  2. mediante accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore, secondo le indicazioni rilevabili dai titoli;
  3. mediante commutazione in vaglia cambiari o assegni circolari non trasferibili all’ordine del creditore
  4. mediante accreditamento in conto corrente bancario;
  5. mediate assegni di traenza.

CAPO III – SERVIZIO DI CASSA

Articolo 19 Servizio di cassa

1-) Il servizio di cassa è affidato ad Istituto di credito, mediante apposita convenzione con la quale vengono disciplinate le modalità e le condizioni di espletamento del servizio.

2-) Al Cassiere compete la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese, ad eccezione di quelle gestite tramite conto corrente postale per disposizioni di legge, per gestione abbonamenti, acquisizione erogazioni liberali e simili.

3-) Il Cassiere è estraneo al bilancio di previsione e, pertanto, non è tenuto alla compilazione e presentazione del consuntivo.

Articolo 20 Modalità del servizio di cassa

1-) Le somme riscosse o pagate dal Cassiere sono giornalmente riferite ad un conto fruttifero intestato all’ente.

2-) Il Cassiere tiene un giornale di cassa in cui vengono riportate le operazioni eseguite.

3-) Il Cassiere presenta, ogni mese, la situazione di cassa con la sintesi delle operazioni eseguite, nonché l’estratto conto del conto corrente.

4-) Le reversali di incasso eseguite ed i mandati di pagamenti estinti vengono mensilmente restituiti dal Cassiere con l’annotazione su di essi degli estremi delle operazioni eseguite.

5-) Ogni trasmissione di documenti fra ente e Cassiere avviene attraverso elenchi in doppia copia, di cui una viene restituita con attestazione di ricevuta.

CAPO IV – CONTO CONSUNTIVO

Articolo 21Struttura del conto consuntivo

1-) Il conto consuntivo è costituito da:

  1. rendiconto finanziario
  2. conto economico (o conto del bilancio)
  3. stato patrimoniale

2-) Il conto consuntivo è predisposto entro il mese di marzo ed è sottoposto al Collegio dei Sindaci, di norma, trenta giorni prima di quello della convocazione dell’organo competente alla approvazione.

3-) Il conto consuntivo è corredato dalla relazione morale sulla attività svolta e sulle risultanze dell’esercizio.

Articolo 22 Rendiconto finanziario

1-) Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l’entrata e per la spesa distintamente per titoli, categorie e capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.

2-) Per la competenza sono indicati:

  1. le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l’esercizio e le previsioni definitive;
  2. le somme accertate o impegnate;
  3. le somme riscosse o pagate;
  4. le somme rimaste da riscuotere o da pagare (residui attivi e passivi).

3-) Per i residui sono indicati:

a) ammontare all’inizio dell’esercizio;

b) le somme riscosse o pagate in conto residui;

c) le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

d) le variazioni in più od in meno per i riaccertamenti.

Articolo 23 Conto economico

1-) Il conto economico (o conto del bilancio) espone le rendite e le spese della gestione di competenza, le variazioni intervenute nell’ammontare dei residui attivi e passivi, nonché le modificazioni sulla consistenza degli altri elementi patrimoniali.

2-) Tra le componenti attive e passive del conto economico sono vietate compensazioni.

Articolo 24 Stato patrimoniale

1-) Lo stato patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all’inizio ed alla chiusura dell’esercizio.

2-) Lo stato patrimoniale pone in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l’incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione del bilancio, o per altra causa.

3-) Non è ammessa compensazione tra poste dell’attivo e del passivo patrimoniale.

Articolo 25 Situazione amministrativa

1-) Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa, che evidenzia:

  1. la consistenza del conto di cassa all’inizio dell’esercizio, gli incassi, i pagamenti complessivi dell’esercizio, in conto competenza ed in conto residui, ed il saldo alla chiusura dell’esercizio;
  2. il totale complessivo delle somme da pagare o da riscuotere alla fine dell’esercizio;
  3. l’avanzo o il disavanzo di amministrazione;

2-) Ove il conto consuntivo presenti un disavanzo di amministrazione, il provvedimento di approvazione del conto dovrà determinare gli interventi a copertura del disavanzo.

3-) Ove il conto consuntivo presenti un avanzo di amministrazione, il provvedimento di approvazione del conto indicherà le forme della sua utilizzazione.

Articolo 26 Accertamento dei residui

1-) Al termine dell’esercizio si procede all’accertamento della situazione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori a quello di competenza, distinti per capitolo e per esercizio.

2-) I residui attivi possono essere eliminati d’ufficio qualora di importo inferiore al costo previsto per la riscossione.

3-) Le variazioni dei residui attivi e passivi sono deliberate con il conto consuntivo o con appositi provvedimenti, su cui esprime parere il Collegio dei Sindaci.

Articolo 27 Perenzione dei residui passivi

1-) I residui delle spese correnti, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti e vengono eliminati.

2-) I residui passivi perenti possono, tuttavia, essere pagati sulla competenza mediante storno dal fondo di riserva, qualora i creditori lo richiedano prima della prescrizione del loro credito.

3-) I residui attivi e passivi sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell’esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza.

CAPO V – CONTABILITA’ SEMPLIFICATA

Articolo 28 Gestione finanziaria

1-) Le strutture territoriali di cui al comma 3° dell’art. 1, possono effettuare la gestione delle entrate e delle spese mediante conto corrente postale o conto corrente bancario, senza affidamento del servizio di cassa ad un Istituto di credito.

Articolo 29 Struttura del bilancio

1-) Il bilancio delle strutture territoriali a contabilità semplificata ha la seguente struttura:

ENTRATA

Titolo I – entrate correnti od ordinarie

Titolo II – entrate straordinarie od eventuali

SPESA

Titolo I – spese correnti od ordinarie

Titolo II – spese straordinarie od eventuali

2-) La classificazione dei titoli delle entrate e delle spese è effettuata unicamente in capitoli; tale suddivisione è, peraltro, puramente indicativa.

Articolo 30 Registrazione dei movimenti contabili

1-) Le operazioni di incasso vengono annotate nel libro giornale con indicazione del debitore, della causale, dell’importo e del capitolo di bilancio (precisando se in conto competenze o residui).

2-) I pagamenti vengono effettuati con assegno postale o bancario a firma del Presidente e del Consigliere Delegato ovvero mediante accredito, e vengono registrati nel libro giornale con indicazione del creditore, della causale del pagamento, del capitolo del bilancio (precisando se in conto competenze o residui) e degli estremi dell’assegno.

Articolo 31 Rinvio

1-) Per quanto non derogato dal presente capo valgono, per le strutture a contabilità semplificata, le restanti norme del presente regolamento, in quanto compatibili.

CAPO VI – NORME COMUNI E TRANSITORIE

Articolo 32 Scritture contabili

1-) Le strutture dell’ONLUS Unione Italiana Ciechi, anche in ottemperanza dell’art. 20 bis del D.P.R. 29/09/1993 n. 600 (introdotto con l’art. 25 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460), tengono le seguenti scritture contabili:

  1. libro giornale, in cui vengono giorno per giorno registrate le operazioni contabili effettuate;
  2. libro degli inventari, con l’indicazione dello stato patrimoniale;
  3. raccolta dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi.

2-) Qualora vengano esercitate attività direttamente connesse a quelle istituzionali, vanno anche tenute, oltre quelle di cui al comma 1, le seguenti scritture contabili:

  1. registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);
  2. scritture di magazzino;
  3. registro dei beni ammortizzabili.

3-) I libri di cui al 1° comma, lettere a) e b), nonché i registri di cui al 2° comma, lettere a) e c), vanno vidimati a norma di legge.

Articolo 33 - Modulistica

1-) Gli atti di cui al presente regolamento sono redatti secondo schemi e modelli approvati dalla Direzione Nazionale nel rispetto delle norme in vigore.

Articolo 34 -

In sede di prima applicazione del presente regolamento i residui attivi e passivi vengono gestiti con attribuzione ai capitoli affini, da determinarsi in sede di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo

 

 Torna all'indice delle circolari