CIRCOLARE N. 84
OGGETTO: Previdenza - beneficio di cui alla legge 113/85 art. 9, 2° comma e legge 120/91 art. 2 - lavoratori privi di vista part-time
Ufficio IV (VB/gb)
Roma, 8 giugno 1999
Prot. 9627-24-204
Ai Consigli Regionali dell'UIC
Alle Sezioni Provinciali dell'UIC
Ai Componenti il Consiglio Nazionale dell'UIC
LORO SEDI
Pervengono a questa Presidenza Nazionale richieste di chiarimenti circa l'applicazione del beneficio di 4 mesi per ogni anno di servizio effettivamente svolto, di cui alle leggi indicate in oggetto, ai lavoratori non vedenti part-time.
Al riguardo, si riporta qui di seguito l'orientamento espresso dalla Funzione pubblica appositamente sollecitata dall'Unione.
"Il beneficio - precisa la Funzione pubblica con la nota 1 aprile 1999, rif. 1650 638/7 - introdotto dalla legge 113/85 (art.9 comma 2) e confermato dalla legge 120/91 (art.2) a favore dei lavoratori privi di vista, consistente nel riconoscimento di quattro mesi di anzianita' figurativa per ogni anno di effettivo servizio, non subisce modifiche riduttive nei casi in cui il personale destinatario di tali provvidenze chieda ed ottenga di essere ammesso al rapporto di lavoro a tempo parziale.
Va da se' che l'abbuono quadrimestrale interviene al compimento dell'anno di servizio effettivamente prestato."
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Prof. Tommaso Daniele