CIRCOLARE N. 89

OGGETTO: Legge 686/61 - legge 403/71 - collocamento massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti


Ufficio IV (VB/GB)

Roma, 16 giugno 1999

Prot. 10079-24-204

 

Ai Consigli Regionali dell'UIC

Alle Sezioni Provinciali dell'UIC

Ai Componenti il Consiglio Nazionale dell'UIC

LORO SEDI

 

Si informa che la Sezione Provinciale UIC di Chieti ha inviato a questa Sede Centrale copia della corrispondenza, relativa all'oggetto, intercorsa, fra l'altro, con il Ministero della Sanita' e il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

La Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio politiche del lavoro, con lettera 23.10.98, prot.n.035972 ha chiesto al Ministero del Lavoro Direzione Generale per l'Impiego - divisione III di far conoscere se una Asl (nella specie Asl di Lanciano-Vasto) abbia o meno l'obbligo di assunzione dei massaggiatori e massofisioterapisti secondo la disciplina delle leggi n.686/61 e n.403/71.

A detto fondamentale quesito la Direzione Generale per l'Impiego - divisione III del Ministero del Lavoro ha fornito un motivato parere che si trasmette in allegato.

In sintesi il suddetto Ministero ha precisato:

1. Le leggi speciali 21.7.61, n.686 e 19.5.71, n.403, tuttora in vigore, individuano l'insorgenza dell'obbligo di assunzione in ragione dell'esistenza di piu' di 200 posti letto. "Pertanto - prosegue la lettera del Ministero - ritenere, tout court, che la soppressione degli enti ospedalieri, sostituiti dalle Aziende ASL, comporti il venir meno degli obblighi occupazionali disposti con la citata legge 686/61 appare palesemente illegittimo."

2. La predisposizione della pianta organica non puo' prendere in considerazione un solo aspetto normativo o regolamentare e arbitrariamente ignorarne un altro. Infatti, come fatto rilevare dalla UIC la legge 686/61 - pur presentando ormai aspetti di inadeguatezza - configura gli obblighi occupazionali delle ASL anche con riferimento al nuovo parametro dei carichi di lavoro.

3. La normativa speciale concernente i massofisioterapisti non vedenti e' tuttora pienamente vigente, confermata per altro dalla recente legge di riforma del collocamento obbligatorio (12.3.99, n.68 all'art.1, comma 3) dal Ministro della Sanita' con decreto 10.7.98 che, fra l'altro, ha precisato che i corsi di formazione professionale per l'acquisizione della qualifica di rnassofisioterapista da parte dei soggetti privi della vista non rientrano tra quelli soppressi alla data 1.1.96, ai sensi dell'art.6, comma 3 del Dlgs 30.12.92, n.502.

Parallelamente alla richiesta di parere della Direzione Provinciale del Lavoro di Chieti al proprio Dicastero, sempre per iniziativa e impulso della Sezione Provinciale UIC di Chieti, la Giunta Regionale d'Abruzzo (1) ha posto, con nota 24.11.98, prot.n.26063, al Ministero della Sanita' i seguenti quesiti:

a) in quali termini deve essere interpretato l'art.2 della legge 403/71 e come dovra' avvenire il conteggio dei posti letto;

b) quali qualifiche, interessate al collocamento, possono considerarsi ancora esistenti e tipiche dell'ordinamento;

c) come va interpretata l'assunzione obbligatoria in riferimento alla strutturazione della pianta organica che scaturisce dai carichi di lavoro.

Il Ministero della Sanita' (2) non ha fatto conoscere a tutt'oggi il proprio avviso e, pertanto, si fa riserva di ulteriori informazioni in merito.

Cordiali saluti.

 

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Prof. Tommaso Daniele

 

Allegato 1

(1) Uffici di Pescara, 3ødipartimento, settore sanita', igiene e sicurezza sociale, servizio personale delle Usl

(2) Dipartimento professioni sanitarie risorse umane e tecniche in sanita' e assistenza sanitaria di competenza statale

 


Ministero del Lavoro

Direzione Generale Impiego

divisione III

 

Alla Direzione Provinciale

del Lavoro di Chieti

 

Roma 14 aprile 1999

Prot.n.959 PV/M/Q

 

Oggetto: Legge 686/61 - Legge 403/71 - Collocamento massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti

 

In relazione al quesito posto da codesta Direzione Provinciale del Lavoro con nota n.035972 del 23.10.98, di, pari oggetto, si fa presente quanto segue.

 

1. Le leggi speciali 21.7.61, n.686 e 19.5.71, n.403 disciplinanti il collocamento al lavoro dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, tuttora in vigore, nell'indicare necessariamente, quali soggetti obbligati gli enti ospedalieri (in quanto all'epoca non erano ancora state istituite le ASL) individua l'insorgenza dell'obbligo di assunzione in ragione dell'esistenza di piu' di 200 posti letto. Pertanto, ritenere, tout court, che la soppressione degli enti ospedalieri, sostituiti dalle Aziende ASL, comporti il venir meno degli obblighi occupazionali disposti con la citata legge 686/61 appare palesemente illegittimo. Si tratta, quindi, solo di stabilire come deve avvenire il conteggio dei posti letto in rotazione alla nuova organizzazione delle strutture sanitarie.

Infatti, come suggerito dall'Unione Italiana Ciechi di Chieti, se la ASL, nell'ambito della propria autonomia avesse inteso "tutti i presidi ospedalieri del territorio come facenti parte di un unicum, di fatto ben si sarebbe potuto definire gli ospedali della ASL come generali con l'applicazione dei parametri di collocamento previsti dall'apposito comma della legge 403/71".

In tal senso, risulta allo scrivente, si e' espressa anche la Giunta Regionale di L'Aquila, interpellata sulla questione dalla citata ASL.

2. Per quanto attiene la seconda obiezione mossa dalla ASL di Lanciano Vasto In ordine al fatto che la strutturazione della propria pianta organica (dovendo essere impostata secondo il principio dei carichi di lavoro, in attivazione delle direttive ministeriali ha comportato l'esclusione della figura del rnassofisioterapista, in quanto ritenuta non piu' necessaria in relazione ci carichi connessi alla terapia riabilitativa, prevedendo al suo posto quella del terapista della riabilitazione, si fa osservare quanto segue.

Lo scrivente non riesce a comprendere quanto affermato dalla ASL, la quale sostiene che nel predisporre la pianta organica ha dovuto tener conto delle direttive ministeriali in materia. Orbene, la predisposizione della pianta organica non puo' prendere in considerazione un solo aspetto normativo o regolamentare e arbitrariamente ignorarne un altro, peraltro, di carattere speciale e quindi ancora piu' cogente.

La ASL avrebbe dovuto e potuto realizzare un contemperamento ed una integrazione dei due aspetti normativi, solo apparentemente confliggenti tra loro, infatti, come fatto rilevare dalla UIC la legge 686/61 - pur presentando ormai aspetti di inadeguatezza - stabilendo un rapporto fra numero di posti letto e numero di massofisioterapisti non vedenti da assumere configura gli obblighi occupazionali delle ASL anche con riferimento al nuovo parametro dei carichi di lavoro.

3. Per quanto riguarda,. infine, la considerazione svolta dalla ASL sulla atipicita' e vetusta' della figura del massofisioterapista, ritenuta dalla stessa, oramai assorbita da quella del terapista della riabilitazione non vedente recentemente introdotta con la legge 11/1/94 n.29, si fa, di nuovo, osservare che la normativa speciale concernente i massofisioterapisti non vedenti e' tuttora pienamente vigente e che anche la recente legge di riforma del collocamento obbligatorio (12.3.99, n.68). all'art.1, comma 3, ne conferma la validita' e da ultimo che lo stesso Ministro della Sanita' con decreto 10.7.98 ha precisato che, i corsi di formazione professionale per l'acquisizione della qualifica di massofisioterapista da parte dei soggetti privi della vista non rientrano tra quelli soppressi alla data 1.1.96, ai sensi dell'art.6, comma 3 del L.vo 30.12.92, n.502.

4. Pertanto, stante quanto sopra premesso, si ribadisce che i suddetti obblighi occupazionali vanno adempiuti, sara' compito della ASL, e dell'Assessorato Reg.le alla Sanita' individuare le misure piu' idonee per la positiva risoluzione della questione.

 

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